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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38380/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20585/2024 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, av- verso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazionale e/o violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e con un secondo motivo quanto alla dosimetria della pena, chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato come infondata sia la richiesta di applica- zione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, esulando il reato in contesta- zione da quelli per i quali è ammesso, in ragione dei limiti di pena, trattandosi di furto consumato pluriaggravato, punito (anche all'epoca del fatto) con la reclu- sione da tre a dieci anni.

In ogni caso i plurimi precedenti per reati contro il patri- monio sarebbero ostativi all'applicazione dell'istituto.

La Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di rigettare l'istanza di esclu- sione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. sul corretto rilievo che è vero che il supermercato era fornito di un sistema di videosorveglianza, ma questo non prevedeva un controllo costante e continuo della merce, tant'è che le immagini nel caso di specie furono visionate solo a posteriori, per identificare l'autrice del furto.

Ciò in ossequio alla ricordata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un si- stema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individua- zione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'a- zione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impe- dire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen (ex multis Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01).

Quanto al secondo motivo, i giudici di appello hanno già motivatamente rite- nuto infondata la dogli3nza inerente all'assente eccessività del trattamento san- zionatorio, sul rilievo che lo stesso è stato già quantificato in primo grado nel mi- nimo edittale.N. 20585/2024 RG.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma derart. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20585/2024 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, av- verso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazionale e/o violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e con un secondo motivo quanto alla dosimetria della pena, chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale ha evidenziato come infondata sia la richiesta di applica- zione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, esulando il reato in contesta- zione da quelli per i quali è ammesso, in ragione dei limiti di pena, trattandosi di furto consumato pluriaggravato, punito (anche all'epoca del fatto) con la reclu- sione da tre a dieci anni. In ogni caso i plurimi precedenti per reati contro il patri- monio sarebbero ostativi all'applicazione dell'istituto. La Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di rigettare l'istanza di esclu- sione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. sul corretto rilievo che è vero che il supermercato era fornito di un sistema di videosorveglianza, ma questo non prevedeva un controllo costante e continuo della merce, tant'è che le immagini nel caso di specie furono visionate solo a posteriori, per identificare l'autrice del furto. Ciò in ossequio alla ricordata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un si- stema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individua- zione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'a- zione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impe- dire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen (ex multis Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01). Quanto al secondo motivo, i giudici di appello hanno già motivatamente rite- nuto infondata la dogli3nza inerente all'assente eccessività del trattamento san- zionatorio, sul rilievo che lo stesso è stato già quantificato in primo grado nel mi- nimo edittale.N. 20585/2024 RG. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma derart. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
Sentenza Cassazione n. 38380/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris