CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34284/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Ordinanza Sull'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. proposta dall'Ufficio in data 1 luglio 2022; relativa alla sentenza emessa da questa Corte in data 13 giugno 2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG: Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, per mero errore materiale, dovuto ad un disfunzionamento del sistema informatico, nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 13 giugno 2022, nel proc. R.G.N. 10440/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero, risulta disposta la condanna al pagamento delle spese processuali; PQM Dispone la correzione nel ruolo del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione decisa nell'udienza del 13 giugno 2022, relativa al procedimento n. 10440/2022, nel senso che laddove è scritto "Rigetta il ricorso e condanna al il ricorrente al pagamento delle spese processuali", deve intendersi "Rigetta il ricorso". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso il 13/0