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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 27780/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24591-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 4973/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24591/2019 Cron.

Rep.

Ud.09/10/2024 CC - che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, assunto alle dipendenze dell’Istituto all’esito di apposita procedura di stabilizzazione a vedersi riconosciuta l’anzianità maturata in relazione all’impiego a termine presso il medesimo Istituto con inquadramento quale tecnologo di III livello professionale dal 5.8.2008 al 5.10.2010 e, per l’effetto, la relativa progressione di carriera con condanna dell’Istituto al pagamento delle maturate differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover interpretare la normativa interna in materia di stabilizzazione che disciplina diversamente il trattamento dei dipendenti assunti a termine rispetto a quelli assunti fin dall’inizio a tempo indeterminato comparabili, in coerenza con il principio di non discriminazione tra le due categorie, giungendo a riconoscere il diritto ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto degli scatti di anzianità previsti dalla norma contrattuale di comparto e, pertanto, l’incremento retributivo determinato sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Izzo; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione sollevata in grado d’appello per cui, ai sensi dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione al rapporto a termine intercorso prima della stabilizzazione implicante il passaggio al 2° livello economico nel corso del 2011, avendo efficace solo ai fini giuridici con esclusione quindi del diritto alle differenze retributive, non avrebbe potuto portare al pagamento di alcuna somma differenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, l’Istituto ricorrente, con riferimento all’alternativa del rigetto implicito della medesima eccezione di cui al motivo che precede, denunzia la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di condanna al pagamento in favore dell’originario istante delle maturate differenze retributive; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, atteso che l’eccezione sollevata dall’Istituto ricorrente e relativa specificamente al quantum della domanda non può considerarsi né pretermessa nella valutazione della Corte territoriale né da questa illegittimamente rigettata ma soltanto correttamente ritenuta inammissibile per aver l’Istituto ricorrente, limitatosi in primo grado a contestare genericamente nell’an e nel quantum la domanda dell’originario istante, accolta nell’importo da questi dedotto appunto per la mancata contestazione dei conteggi prodotti, sollevato la predetta eccezione solo tardivamente in sede di appello, legittimando, pertanto, a fronte dell’inammissibilità dell’eccezione per divieto di nova sancito dall’art. 435 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2529/2018), la conferma della pronunzia di condanna al pagamento delle differenze retributive; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24591-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 4973/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24591/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC - che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, assunto alle dipendenze dell’Istituto all’esito di apposita procedura di stabilizzazione a vedersi riconosciuta l’anzianità maturata in relazione all’impiego a termine presso il medesimo Istituto con inquadramento quale tecnologo di III livello professionale dal 5.8.2008 al 5.10.2010 e, per l’effetto, la relativa progressione di carriera con condanna dell’Istituto al pagamento delle maturate differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover interpretare la normativa interna in materia di stabilizzazione che disciplina diversamente il trattamento dei dipendenti assunti a termine rispetto a quelli assunti fin dall’inizio a tempo indeterminato comparabili, in coerenza con il principio di non discriminazione tra le due categorie, giungendo a riconoscere il diritto ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto degli scatti di anzianità previsti dalla norma contrattuale di comparto e, pertanto, l’incremento retributivo determinato sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Izzo; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione sollevata in grado d’appello per cui, ai sensi dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione al rapporto a termine intercorso prima della stabilizzazione implicante il passaggio al 2° livello economico nel corso del 2011, avendo efficace solo ai fini giuridici con esclusione quindi del diritto alle differenze retributive, non avrebbe potuto portare al pagamento di alcuna somma differenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, l’Istituto ricorrente, con riferimento all’alternativa del rigetto implicito della medesima eccezione di cui al motivo che precede, denunzia la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di condanna al pagamento in favore dell’originario istante delle maturate differenze retributive; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, atteso che l’eccezione sollevata dall’Istituto ricorrente e relativa specificamente al quantum della domanda non può considerarsi né pretermessa nella valutazione della Corte territoriale né da questa illegittimamente rigettata ma soltanto correttamente ritenuta inammissibile per aver l’Istituto ricorrente, limitatosi in primo grado a contestare genericamente nell’an e nel quantum la domanda dell’originario istante, accolta nell’importo da questi dedotto appunto per la mancata contestazione dei conteggi prodotti, sollevato la predetta eccezione solo tardivamente in sede di appello, legittimando, pertanto, a fronte dell’inammissibilità dell’eccezione per divieto di nova sancito dall’art. 435 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2529/2018), la conferma della pronunzia di condanna al pagamento delle differenze retributive; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se d
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