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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27008/2025

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ata hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svoltala relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le qualisi è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenutoin fatto

1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la quale CILIBERT I Giuseppa era stata dichiarata penalmente respons abile de l reato di cui all’art. 590 bis , cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] GELSOMINO (in Milazzo il 27/02/2018) e condannata alla pena sospesa di mesi due di reclusione , oltre alle spese processuali e al risarcimento dei danni,in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2.La difesa del la CILIBERTI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, conil quale ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità .

La parte civile aveva chiesto e ottenuto la partecipazione al giudizio del responsabile civile, AIG [OSCURATO:PERSONA] , soggetto obbligato in solido al risarcimento e mai estromesso dal processo, nel quale ha discusso e rassegnato conclusioni.

Tuttavia, nellasentenza impugnata, la difesa ha rilevato che mancano le statuizioni inerenti a detta posizione, poiché la condanna è stata pronunciata solo nei confronti dell’imputata, in violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen., sebbene l’unico soggettotenuto a risarcire il danneggiato sarebbe proprio la società assicuratrice.

3. Il Procuratore generale, in persona del la sostitut a Lucia ODELLO , ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità delricorso .

Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile .

2. Parte ricorrente ha dedotto una insussistente violazione di norme processuali , senzaperaltro avervi interesse .

Infatti,da tempo si è già chiarito che l 'imputato non ha interesse a impugnare la sentenzache abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolodi solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia ope legis e, per il pagamento dellespese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Mirenda, Rv. 269004 – 01; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240046 – 01; Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para, Rv. 257743-01, in cui si è precisato che l 'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabilecivile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna e chealla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errorimateriali anche da parte della Corte di c assazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello ; n. 10605 del 10/05/1991, Notino, Rv. 188603 – 01, in fattispecierelativa a inammissibilità del ricorso, in cui la S.C. ha osservato che l'imputato non avevainteresse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimentodel danno anche a carico del responsabile civile) .

In applicazione di tali principi , si è anche successivamente ritenuto che l a presentazionedelle conclusioni della parte civile nei confronti del solo imputato e non anche delresponsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto in giudizio, non comporta revoca tacitadella costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile, in quanto, in forza dellasolidarietà ope legis fra imputato e responsabile civile, prevista dall'art. 538 cod. proc. pen.,le conclusioni nei confronti di uno solo degli obbligati si estendono anche all'altro (Sez. 4,n. 25845 del 20/03/2019, Giovannini, Rv. 276371 – 01 ; n. 21210 del 31/05/2012, Cozza, Rv.252967 – 01, in cui, nell’affermarsi che l'omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all'art. 523, comma secondo,cod. proc. pen. - poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche -non integra la revoca di costituzione di parte civile , si è precisato che essa costituisce mera irregolarità,considerato che la previsione di cui all'art. 523 cod. proc. pen. - con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi - ha un carattere meramente ordinatorioe non sono previste sanzioni processuali ).

E,la carenza d ’ interesse, nei termini sopra indicati determina la inammissibilità del ricorso,come del resto già ribadito dal la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01 ; Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015,Emma, Rv. 266173 – 01; Sez. 2, n. 21776 del 18/02/2014, Lanzalonga, Rv. 259574– 01 ). 3.L’inammissibilità del ricorso, peraltro, non consente a questa Corte di procedere a correzione:pur essendo stato affermato che l a procedura di correzione degli errori materiali èapplicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di naturaaccessoria ( Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270793 – 01; n. 16714 del12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 – 01 ) , tale errore non può essere, tuttavia, emendato in questa sede, stante la inammissibilitàdel ricorso e la conseguente, mancata instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.

La previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione,a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 – 01).

Infatti, l’art. 130 cod. proc. pen., norma di carattere generale, trova applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi compresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen ., ancheil ricorso per cassazione costituendo ordinario mezzo di impugnazione .

Sicché,la disposizione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qualora la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovareapplicazione an che al giudizio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svoltala relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le qualisi è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenutoin fatto 1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la quale CILIBERT I Giuseppa era stata dichiarata penalmente respons abile de l reato di cui all’art. 590 bis , cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] GELSOMINO (in Milazzo il 27/02/2018) e condannata alla pena sospesa di mesi due di reclusione , oltre alle spese processuali e al risarcimento dei danni,in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2.La difesa del la CILIBERTI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, conil quale ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità . La parte civile aveva chiesto e ottenuto la partecipazione al giudizio del responsabile civile, AIG [OSCURATO:PERSONA] , soggetto obbligato in solido al risarcimento e mai estromesso dal processo, nel quale ha discusso e rassegnato conclusioni. Tuttavia, nellasentenza impugnata, la difesa ha rilevato che mancano le statuizioni inerenti a detta posizione, poiché la condanna è stata pronunciata solo nei confronti dell’imputata, in violazione degli artt. 538 e 541 cod. proc. pen., sebbene l’unico soggettotenuto a risarcire il danneggiato sarebbe proprio la società assicuratrice. 3. Il Procuratore generale, in persona del la sostitut a Lucia ODELLO , ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità delricorso . Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile . 2. Parte ricorrente ha dedotto una insussistente violazione di norme processuali , senzaperaltro avervi interesse . Infatti,da tempo si è già chiarito che l 'imputato non ha interesse a impugnare la sentenzache abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolodi solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia ope legis e, per il pagamento dellespese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Mirenda, Rv. 269004 – 01; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240046 – 01; Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para, Rv. 257743-01, in cui si è precisato che l 'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabilecivile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna e chealla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errorimateriali anche da parte della Corte di c assazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello ; n. 10605 del 10/05/1991, Notino, Rv. 188603 – 01, in fattispecierelativa a inammissibilità del ricorso, in cui la S.C. ha osservato che l'imputato non avevainteresse a dolersi per avere il tribunale omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimentodel danno anche a carico del responsabile civile) . In applicazione di tali principi , si è anche successivamente ritenuto che l a presentazionedelle conclusioni della parte civile nei confronti del solo imputato e non anche delresponsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto in giudizio, non comporta revoca tacitadella costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile, in quanto, in forza dellasolidarietà ope legis fra imputato e responsabile civile, prevista dall'art. 538 cod. proc. pen.,le conclusioni nei confronti di uno solo degli obbligati si estendono anche all'altro (Sez. 4,n. 25845 del 20/03/2019, Giovannini, Rv. 276371 – 01 ; n. 21210 del 31/05/2012, Cozza, Rv.252967 – 01, in cui, nell’affermarsi che l'omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all'art. 523, comma secondo,cod. proc. pen. - poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche -non integra la revoca di costituzione di parte civile , si è precisato che essa costituisce mera irregolarità,considerato che la previsione di cui all'art. 523 cod. proc. pen. - con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi - ha un carattere meramente ordinatorioe non sono previste sanzioni processuali ). E,la carenza d ’ interesse, nei termini sopra indicati determina la inammissibilità del ricorso,come del resto già ribadito dal la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01 ; Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015,Emma, Rv. 266173 – 01; Sez. 2, n. 21776 del 18/02/2014, Lanzalonga, Rv. 259574– 01 ). 3.L’inammissibilità del ricorso, peraltro, non consente a questa Corte di procedere a correzione:pur essendo stato affermato che l a procedura di correzione degli errori materiali èapplicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di naturaaccessoria ( Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270793 – 01; n. 16714 del12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 – 01 ) , tale errore non può essere, tuttavia, emendato in questa sede, stante la inammissibilitàdel ricorso e la conseguente, mancata instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità. La previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione,a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067 – 01). Infatti, l’art. 130 cod. proc. pen., norma di carattere generale, trova applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi compresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen ., ancheil ricorso per cassazione costituendo ordinario mezzo di impugnazione . Sicché,la disposizione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qualora la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovareapplicazione an che al giudizio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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