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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 31946/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ú)' Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/5/2022 nei canfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4 D.Lgs. 159/2011 quanto all'omesso deposito della cauzione nel termine previsto dal decreto; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle difficoltà economiche dell'imputato, e quanto al mancato riconoscimento della scriminate dello stato di necessità; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con sentenza che si salda e integra con la sentenza di primo grado, con il riferimento alla mancata presentazione nella dovuta sede di richiesta di rateizzazione e all'elemento psicologico che caratterizza i reati contravvenzionali, ha dato adeguato conto degli elementi costitutivi del reato e tale conclusione, in assenza di palesi illogicità, conforme al dettato normativo, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che deve pervenirsi ad analoghe conclusioni in ordine alla censura oggetto del secondo motivo, ciò in quanto anche in questo caso la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che richiede la rigorosa prova dello stato di indigenza economica (Sez. 5, n. 31746 del 23/06/2004, Amoruso, Rv. 229335 - 01) senza che possa avere sul punto decisivo ed esclusivo rilievo la circostanza che l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello stato, ciò anche considerata la possibilità dello stesso di chiedere la rateizzazione, elemento questo che esclude che il pericolo sia altrimenti inevitabile; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ú)' Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/5/2022 nei canfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4 D.Lgs. 159/2011 quanto all'omesso deposito della cauzione nel termine previsto dal decreto; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle difficoltà economiche dell'imputato, e quanto al mancato riconoscimento della scriminate dello stato di necessità; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con sentenza che si salda e integra con la sentenza di primo grado, con il riferimento alla mancata presentazione nella dovuta sede di richiesta di rateizzazione e all'elemento psicologico che caratterizza i reati contravvenzionali, ha dato adeguato conto degli elementi costitutivi del reato e tale conclusione, in assenza di palesi illogicità, conforme al dettato normativo, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che deve pervenirsi ad analoghe conclusioni in ordine alla censura oggetto del secondo motivo, ciò in quanto anche in questo caso la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che richiede la rigorosa prova dello stato di indigenza economica (Sez. 5, n. 31746 del 23/06/2004, Amoruso, Rv. 229335 - 01) senza che possa avere sul punto decisivo ed esclusivo rilievo la circostanza che l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello stato, ciò anche considerata la possibilità dello stesso di chiedere la rateizzazione, elemento questo che esclude che il pericolo sia altrimenti inevitabile; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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