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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28328/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTÓRIA sul ricorso n. 28901/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via leonida Bissolati, n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; F.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA]. intimati avverso la sentenza n. 112/2015 emessa dalla Corte di appello di Genova il 5 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVATO che la curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e A ffri rI metirre per- fd edtitiazfone úCII3 SCntenza In epiurnte inchcete che, In =agilmente del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 1U11Zoi [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "Vemar"), revocò la dichiarazione di fallimento di tale società pronunciata con sentenza emessa il 26 giugno 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso venne dalla curatela del fallimento della Vemar notificato a tale società il 10 dicembre 2015 mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile sito in Genova, Via XII Ottobre, n. 10/12, ove si trovava lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicato dal notificante come luogo ove la società destinataria dell'atto avrebbe eletto domicilio; che la società Vemar non notificò controricorso e non si è costituita; che dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che nel giudizio di appello definito con la sentenza in questa sede impugnata la società Vemar era "elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; che nel fascicolo della parte ricorrente l'unico atto proveniente dalla società Vemar è costituito dalla copia notificata, alla odierna ricorrente, del reclamo a suo tempo dalla società presentato alla Corte di appello per la revoca della sentenza dichiarativa del suo fallimento; che dalla procura speciale alla lite redatta a margine della copia notificata del reclamo risulta che la società Vemar: conferì potere di rappresentanza e difesa nel giudizio di reclamo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; elesse domicilio presso lo studio in Genova dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; che in tale procura non vi è menzione di alcuna elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che non figura neppure destinatario di procura alle liti); che non vi è dunque corrispondenza fra luogo di elezione di domicilio indicato in tale atto di parte e luogo ove il ricorso venne notificato; che è dunque necessario assegnare alla curatela ricorrente termine per rinnovare la notificazione del ricorso alla società Vemar.

P.Q.M.

La Corte assegna alla ricorrente termine di sessanta giorni, decorrente da quello di comunicazione in forma integrale della presente ordinanza, per rinnovare la notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 23 settembre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3APONE Marc42 Va?nucci ,eklue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTÓRIA sul ricorso n. 28901/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via leonida Bissolati, n. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; F.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA]. intimati avverso la sentenza n. 112/2015 emessa dalla Corte di appello di Genova il 5 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVATO che la curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e A ffri rI metirre per- fd edtitiazfone úCII3 SCntenza In epiurnte inchcete che, In =agilmente del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 1U11Zoi [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "Vemar"), revocò la dichiarazione di fallimento di tale società pronunciata con sentenza emessa il 26 giugno 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso venne dalla curatela del fallimento della Vemar notificato a tale società il 10 dicembre 2015 mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile sito in Genova, Via XII Ottobre, n. 10/12, ove si trovava lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], indicato dal notificante come luogo ove la società destinataria dell'atto avrebbe eletto domicilio; che la società Vemar non notificò controricorso e non si è costituita; che dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che nel giudizio di appello definito con la sentenza in questa sede impugnata la società Vemar era "elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; che nel fascicolo della parte ricorrente l'unico atto proveniente dalla società Vemar è costituito dalla copia notificata, alla odierna ricorrente, del reclamo a suo tempo dalla società presentato alla Corte di appello per la revoca della sentenza dichiarativa del suo fallimento; che dalla procura speciale alla lite redatta a margine della copia notificata del reclamo risulta che la società Vemar: conferì potere di rappresentanza e difesa nel giudizio di reclamo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; elesse domicilio presso lo studio in Genova dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; che in tale procura non vi è menzione di alcuna elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (che non figura neppure destinatario di procura alle liti); che non vi è dunque corrispondenza fra luogo di elezione di domicilio indicato in tale atto di parte e luogo ove il ricorso venne notificato; che è dunque necessario assegnare alla curatela ricorrente termine per rinnovare la notificazione del ricorso alla società Vemar. P.Q.M. La Corte assegna alla ricorrente termine di sessanta giorni, decorrente da quello di comunicazione in forma integrale della presente ordinanza, per rinnovare la notificazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3APONE Marc42 Va?nucci ,eklue
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