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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28545/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna a mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui al!' art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MSC-'‘ 28 L 2026 L'ASSISTENT, .

MTZIARIO Dott..s.sa KA,' icmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna a mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui al!' art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MSC-'‘ 28 L 2026 L'ASSISTENT, . MTZIARIO Dott..s.sa KA,' icmente
Sentenza Cassazione n. 28545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris