CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del Leonardi, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416, 648, 648-bis, 648-ter cod. peri., nonché art. 8,2,5 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea interpretazione ed applicazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; l'ordinanza si limita a condividere le conclusioni adottate dal Gip e non si confronta in modo effettivo ed analitico con le prospettazioni difensive, senza adeguata ponderazione delle circostanze in ragione delle quali il quadro cautelare si doveva necessariamente ritenere ridimensionato; le condotte tenute dal Leonardi non possono essere ricomprese in un unico e più ampio programma associativo; non può essere condivisa l'argomentazione relativa alla differenza tra misura reale e personale, che invece dimostrava il venir meno delle esigenze cautelari, atteso l'intervenuto sequestro dei beni del Leonardi che impediscono la commissione di delitti della stessa specie; non può essere condivisa l'affermazione relativa all'irrilevanza dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ambito di altri procedimenti, attesa l'identità dei reati in quella sede contestati e per condotte sostanzialmente identiche; il ridimensionamento delle esigenze cautelari deriva anche dal tempo trascorso contrariamente a quanto affermato dal Tribunale che avrebbe dovuto tener conto delle prospettazioni fornite dalla difesa che erano indicative dell'assenza di attualità del pericolo di reiterazione; l'intercettazione richiamata, intercorrente tra terzi soggetti, non è rilevante, nelle diverse occasioni in cui questo soggetti sono stati registrati hanno utilizzato soprannomi e nomi in codice che non consentono la certa individuazione dei soggetti ai quali si riferiscono; le finalità perseguite dal Leonardi erano mirate alla soddisfazione di interessi che esulano dal contesto organizzativo calabrese. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In via preliminare occorre osservare come il ricorso proposto, già con la formulazione di un unico motivo che si dipana in molteplici e non puntuali argomentazioni, senza alcuna diretta correlazione con l'ordinanza impugnata, si presenti oggettivamente aspecifico e generico. Occorre, in tal senso, ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), del cod. proc. pen. al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 01/04/2020, Bocciero, Rv. 278716- 01; Sez.3, n. 13644 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782-01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962-01). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all'effettiva presenza di concreti elementi di pericolosità e reali gravi indizi di colpevolezza tanto da poter ritenere soddisfatte le esigenze cautelari solo ed esclusivamente dalla misura della custodia in carcere. 2.1. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico della ricorrente, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare, che dal provvedimento del Tribunale, la permanenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle particolarmente gravi oggetto di imputazione provvisoria, sono state oggetto di analisi specifica e completa relativamente alle diverse imputazioni provvisoriamente elevate, tenuto conto del contesto nell'ambito del quale maturavano gli accordi criminosi tra lo stesso e gli altri indagati al fine di commettere le plurime condotte oggetto di addebito. 2.3. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del Leonardi nell'ambito delle imputazioni ascritte. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha evidenziato, con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, gli elementi sintomatici della particolare pericolosità del Leonardi, come l'articolata funzionalità della struttura criminale, la predisposizione di mezzi particolarmente sofisticati per portare a termine il programma criminoso (come le società cartiere e le forme di interposizione con fatturazioni per operazioni inesistenti per evitare il pagamento di IVA e accise per importi rilevantissimi), l'incidenza davvero notevole del profitto tratto dall'attività criminosa e l'essersi lo stesso Leonardi attivato per la realizzazione di complesse attività di riciclaggio e auto riciclaggio, i contatti proficui e costanti del ricorrente con molteplici contesti criminali, caratterizzati da particolare gravità ed infiltrazione in ambiti territoriali diffusi e non solo sul territorio calabrese, il coinvolgimento in altri e diversi procedimenti penali per reati particolarmente gravi. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata realizzata dal Tribunale del riesame un'analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell'ordinanza del Gip il cui percorso motivazionale è stato condiviso senza alcuna forma di mero rimando allo stesso, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza delle condotte imputate e pericolosità a carico dell'odierno ricorrente, attesa la particolare incidenza del ruolo dallo stesso svolto all'interno dell'associazione per delinquere, la scaltrezza nell'affrontare il proprio ruolo per realizzare le finalità dell'associazione, la particolare rilevanza dell'elemento intenzionale desumibile dalla pluralità di attività poste in essere per un arco di tempo rilevante, le allarmanti modalità della condotta. Tutti elementi che hanno portato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in coerenza con quanto già affermato nell'ordinanza del Gip, a superare le deduzioni difensive con dovizia di argomenti e puntuale analisi delle emergenze agli atti. 2.4. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso in tema di pericolosità e adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere atteso che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mi3zzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885 -01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01;Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, 248698-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01;Sez. u, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, Sabatini, Rv. 212565-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale quanto alla documentazione acquisita (anche con riferimento all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra soggetti terzi, indagati tra l'altro ai sensi del 416-bis cod. pen. in concorso con il ricorrente, dove si indicava il Leonardi come soggetto fidato e sul quale contare per ottenere risorse necessarie a realizzare le finalità della consorteria di riferimento, proponendo la difesa una lettura diversa delle intercettazioni) ed all'attività di indagine espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi anche nell'ambito dell'ordinanza del Gip, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del Leonardi, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, con determinazione di un danno da ritenere all'evidenza di rilevante gravità per l'erario, attesa la particolare consistenza dell'IVA e delle accise evase. Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario quanto alla pericolosità allo stato del Leonardi, con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva d'illogicità, dal Tribunale, che ha puntualn-iente affrontato i temi proposti dalla difesa ad esempio chiarendo l'irrilevanza delle determinazioni assunte in diversi procedimenti in ordine allo stato cautelare del Leonardi (anche considerato un difetto di allegazione della difesa), la non condivisibilità dell'affermazione secondo la quale il sequestro dei beni del Leonardi renderebbe lo stesso meno pericoloso, evidenziando in modo completo la diversità di presupposti e di ratio che caratterizzano la misura reale rispetto alla misura personale. 2.5. Identica considerazione vale per la doglianza, genericamente, e in parte implicitamente articolata, relativa alla valutazione delle esigenze cautelari. Sul punto occorre rilevare la sostanziale aspecificità del motivo, che non si raffronta compiutamente con la motivazione del Tribunale, che ha ricostruito in modo analitico e privo d'illogicità l'insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell'indagato, sia quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare intensità e continuità delle condotte poste in essere ed oggetto di imputazione provvisoria, che dalla personalità dello stesso, tenuto conto della scelta di agire per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di condotte illecite, dell'assoluta protrazione di tali condotte per un intervallo temporale rilevante, elemento questo indicativo di un sostanziale modus vivendi adottato, con conseguente piena diagnosi di pericolosità di reiterazione di delitti della stessa specie a carico dello stesso.In tal senso occorre considerare come il Tribunale abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - anche in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito dal Tribunale, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è confrontato. In tal senso, si deve osservare come la ricostruzione effettuata dal Tribunale, in mancanza di aporie o illogicità, si sia concentrata su una serie di elementi obiettivi e plurimi, e non sulle sole modalità della condotta come sostenuto dalla difesa, per poi supportare tale articolata analisi anche mediante la considerazione dei plurimi precedenti penali e ch polizia a carico del Leonardi, come già detto indicativi della personalità trasgressiva dello stesso, della particolare inclinazione e capacità a delinquere anche di tipo evoluto ed articolato, tenuto conto dell'articolata compagine societaria utilizzata per schermare i diversi passaggi del denaro sottratto al pagamento dell'IVA e delle accise. Il Tribunale, tenuto conto di tale articolato e complesso quadro cautelare, dell'evidente pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha dunque ritenuto con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta la particolare inadeguatezza della detenzione domiciliare, attese le possibilità di comunicazione evoluta ed informatica che all'evidenza non possono essere oggetto di costante controllo, sicché appare del tutto estraneo al contesto motivazionale evidenziato, e privo di pregio in quanto eccentrico rispetto al tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata, l'affermazione secondo le quali gli elementi di pericolosità sarebbero stati tratti dalle modalità della condotta contestata. 3. L'insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale evidenziano, dunque, la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate nell'ambito dell'associazione per delinquere contestata. Dall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu