CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 agosto 2023
Cassazione n. 23909/2023
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corrente denuncia la viola- zione dell'art. 2495 cod. civ., osservando che, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha richiamato un principio di diritto non applicabile alla fattispecie in esame, in quanto riferibile al diverso caso in cui la società sia priva ab origine di un legale rappresentante o non si sia provveduto alla nomina del liquidatore. Premesso che nella specie il liqui- datore era invece deceduto e la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese, sostiene che l'istanza di fallimento ed il decreto di fissazione dell'u- dienza di comparizione erano stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 15 2 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24541/2018 Numero sezionale 1949/2023 Numero di raccolta generale 23909/2023 Data pubblicazione 07/08/2023 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dal momento che, nonostante la cancella- zione, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice non era stato disattivato. Aggiunge che, per effetto della cancellazione, la rappresen- tanza della società non spettava più al liquidatore, ma all'unico socio super- stite, il quale si era ritualmente costituito in giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. A sostegno dell'affermato difetto di legittimazione dell'organo nei con- fronti del quale era stata proposta l'istanza di fallimento, la sentenza impu- gnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla società di capitali della quale sia stato delibe- rato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione di un liqui- datore, secondo cui, in tale ipotesi, la rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento non presuppone la nomina di un liquidatore giudiziario, che ai sensi dell'art. 2487, secondo comma, cod. civ. non può essere richiesta dai terzi, ma soltanto dai soci, dagli amministratori e dai sin- daci, né la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, della legge fall., la quale presuppone che il contraddittorio sia stato già ritualmente instaurato nei confronti del soggetto legittimato, ma la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., il quale è legittimato a resistere all'istanza, non implicando tale resistenza il compimento di attività di ge- stione, al di fuori di quella volta a promuovere il ripristino della rappresen- tanza legale dell'ente (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2020, n. 18544; 1/08/2012, n. 13827). Tale principio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è applicabile anche al caso in cui, come nella specie, la società sciolta sia rimasta priva di rappresentante legale a seguito della morte, verificatasi prima della proposizione dell'istanza di fallimento, del liquidatore designato con la delibera di scioglimento: esso, infatti, è stato enunciato per la prima volta proprio in riferimento a quest'ultima ipotesi, sia pure sulla base della disciplina del fallimento e delle società vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore rispettivamente del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e del d.lgs. 17 gen- naio 2003, n. 6 (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/1985, n. 2878), ed è stato successi- vamente esteso al caso in cui il liquidatore non sia stato designato, essendone stata confermata l'applicabilità, anche a seguito delle innovazioni introdotte 3 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24541/2018 Numero sezionale 1949/2023 Numero di raccolta generale 23909/2023 Data pubblicazione 07/08/2023 dai predetti decreti. Il decesso dell'unico liquidatore non comporta d'altronde la reviviscenza dei poteri di rappresentanza precedentemente spettanti agli amministratori, ma priva la società del legale rappresentante, fino a quando non si provveda alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2487 cit., da parte dell'assemblea o, su richiesta degli amministratori, dei sindaci o dei singoli soci, da parte del tri- bunale (cfr. Cass., Sez. III, 28/05/2004, n. 10314; 8/09/1998, n. 8877; Cass., Sez. I, 17/03/1998, n. 2869). Pertanto, analogamente a quanto ac- cade nell'ipotesi in cui l'amministratore sia deceduto e non sia stato sostituito, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della società in liquida- zione dev'essere preceduta, anche nel giudizio ordinario, dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., determinandosi altri- menti la nullità dell'atto di citazione ad essa diretto e del processo conse- guentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. II, 17/04/ 2019, n. 10754). Soltanto a seguito della cancellazione dal registro delle im- prese si verifica l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., cui fa riscontro il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci, i quali, rispon- dendone nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitata- mente (a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimita- tamente responsabili) (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070), sono le- gittimati a resistere nei giudizi promossi dai creditori, con il conseguente venir meno della legittimazione del liquidatore (cfr. Cass., Sez. V, 13/10/2020, n. 22014; 30/07/2020, n. 16362; 11/06/2019, n. 15637). Nell'ambito del pro- cedimento prefallimentare, l'applicazione di tale principio incontra tuttavia un limite nella disciplina dettata dall'art. 10 della legge fall., il quale, consen- tendo la dichiarazione di fallimento entro il termine di un anno dall'estinzione della società, impone, ove l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese o nell'anno successivo, l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della società estinta, in persona del liquida- tore, il quale è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass., Sez. VI, 16/11/2016, n. 23393; Cass., Sez. I, 26/07/2013, n. 18138; 11/07/2013, n. 17208). 4 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24541/2018 Numero sezionale 1949/2023 Numero di raccolta generale 23909/2023 Data pubblicazione 07/08/2023 Alla stregua dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ri- badire anche in questa sede, non merita censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che l'istanza di fallimento, pur essendo stata proposta entro l'anno successivo alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese, era stata avanzata nei confronti della società in persona del liquida- tore, deceduto in epoca anteriore all'introduzione del procedimento e non so- stituito, ha ritenuto che il contraddittorio non fosse stato instaurato nei con- fronti del soggetto legittimato a resistere alla domanda, ed ha pertanto di- chiarato la nullità del procedimento e della sentenza dichiarativa di fallimento. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza fatta valere dalla ricorrente, che la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di con- vocazione delle parti sia stata effettuata nel rispetto delle forme previste dall'art. 15 della legge fall., non essendo in discussione, nel caso in esame, la ritualità della notificazione, ma la legittimazione processuale dell'organo evocato in giudizio in rappresentanza della società debitrice. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata, in via subordinata, per aver omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai fini dell'integrazione del contraddittorio. 2.1. Il motivo è inammissibile, per difetto d'interesse, risultando ormai ampiamente scaduto il termine, decorrente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge fall., sarebbe dovuta intervenire la dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, anche a voler aderire alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il vizio rilevato dalla sentenza impugnata avrebbe potuto essere sanato me- diante la rinotificazione dell'istanza di fallimento nei confronti del soggetto effettivamente legittimato a resistere in giudizio, la domanda non potrebbe più trovare accoglimento, a pena di nullità della relativa sentenza (cfr. Cass., Sez. I, 12/04/2013, n. 8932). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. 5 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b