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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24313/2026

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lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /L,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale per la ritenuta riconducibilità alla nozione di privata dimora del camper dove è avvenuto il furto, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (Sez. 7, ord. n. 7204 del 12/01/2015, Colombo, Rv. 263188 - 01).

La Corte di merito ha perciò fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertando che nel caso concreto il camper era destinato allo svolgimento non occasionale di attività proprie della vita privata (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale per l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato conseguente alla necessaria derubricazione del fatto, previa esclusione della riconducibilità del camper alla categoria dei luoghi di privata dimora, nella fattispecie di cui al 624 cod. pen., è assorbito nella causa di inammissibilità del motivo precedente; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] )).k [OSCURATO:PERSONA] à2- [OSCURATO:PERSONA] •i¦ r 2L 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /L,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale per la ritenuta riconducibilità alla nozione di privata dimora del camper dove è avvenuto il furto, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (Sez. 7, ord. n. 7204 del 12/01/2015, Colombo, Rv. 263188 - 01). La Corte di merito ha perciò fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertando che nel caso concreto il camper era destinato allo svolgimento non occasionale di attività proprie della vita privata (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale per l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato conseguente alla necessaria derubricazione del fatto, previa esclusione della riconducibilità del camper alla categoria dei luoghi di privata dimora, nella fattispecie di cui al 624 cod. pen., è assorbito nella causa di inammissibilità del motivo precedente; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] )).k [OSCURATO:PERSONA] à2- [OSCURATO:PERSONA] •i¦ r 2L 6
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