CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 38094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14334/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Jonio n. 143, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eSIAE SOCIETA' ITALIANA degliAUTORI ed EDITORI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n . 2318/2019 depositata il5/4/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 553/2015, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, Promoweb) su istanza di S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori, fondata su un credito di € 38.244,84 derivante dal mancato pagamento dei diritti di autore per un evento tenutosi in data 28 giugno 2012. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo presentato dalla compagine fallita e dal socio [OSCURATO:PERSONA], constatava che l’impugnazione verteva su un’unica ragione di doglianza, rappresentata dall’insussistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore al limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall. Rilevava, a questo proposito, che le risultanzedella consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di reclamo avevano acclarato che l’importo dovuto da Promoweb per diritti d’autore era pari a € 29.372,09, oltre alla penale e agli accessori medio temporematurati, potendosi così ritenere che il credito vantato dalla S.I.A.E.fosse senz’altro superiore al limite minimo dei debiti scaduti e non pagati che doveva necessariamente sussistere per procedere alla dichiarazione di fallimento. Aggiungeva che una conferma in questo senso veniva dalla ricognizione di debito presente in atti,a firma del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva espressamente riconosciuto l’ammontare del credito rivendicato dalla S.I.A.E. per complessivi € 38.246,65; a fronte delle risultanze di tale documento Promoweb non aveva provveduto né al suo disconoscimento, né a dimostrare – come era suo onere fare ex art. 1988 cod. civ. – la minore entità del proprio debito. 3. Per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 5 aprile 2019, hanno proposto ricorso Promoweb e [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante e socio della compagine fallita, prospettando quattro motivi di doglianza. Gli intimati fallimento di Promoweb e S.I.A.E. non hanno svolto difese. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ. e 3, comma 5, d.P.R. 633/1972, così come modificato dall’art. 15 d. lgs. 60/1999: il ctu, le cui conclusioni sono state recepite dal giudice del reclamo, nel calcolare l’imponibile, sulla cui base si determinano, nella misura del 10%, i diritti dovuti alla S.I.A.E., non avrebbe scorporato l’ammontare dei biglietti omaggio, al pari di quanto avviene, ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.P.R. 633/1972, per l’imposizione ai fini I.V.A., da c ui sono escluse le prestazioni di servizi relative agli spettacoli rese ai possessori di biglietti di accesso rilasciati gratuitamente dagli organizzatori, nel limite del 5% della capienza della struttura. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 198, comma 2, cod. proc. civ. e 90, comma 2, disp. att. cod. proc. civ.: la decisione impugnata ha valorizzato una ricognizione di debito prodotta dalla S.I.A.E. non al momento della sua costituzione nel giudizio di reclamo ma, a mezzo del proprio C.T.P., con le osservazioni al progetto di C.T.U., in spregio all’accordo preso in sede di operazioni peritali perché non fosse ammessa alcuna integrazione della documentazione contabile già presente agli atti e al principio del contraddittorio. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., in quanto la ricognizione di debito irritualmente prodotta non solo nonriportava alcun conteggio né specificava se si fosse proceduto alla corretta applicazione della disciplina sui biglietti omaggio e allo storno dell’acconto di € 1.000 già versato, ma non teneva neppure conto delle ammissioni del C.T.P. della S.I.A.E. e dei rilievi del C.T.U, secondo cui i modelli di rendicontazione posti a fondamento dell’atto ricognitivo erano stati predisposti da S.I.A.E. in maniera non corretta. 4.4 Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal versamento in acconto di un assegno di € 1.000 consegnato contestualmente all’evento musicale. 5. Il primo motivo è inammissibile. 5.1. Ciò che la ricorrente lamenta col motivo è l a mancata valutazione da parte della corte del merito delle contestazioni da essa mosse alle conclusioni del ctu: il m ezzo risulta dunque erroneamente rubricat o ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., essendo in realtà volto alla denuncia di un vizio di omessa motivazione (o di omesso esame di un fatto decisivo al fine di un diverso esito della controversia). 5.2. Esaminato sotto tale profilo, il motivo si rivela del tutto carente di specificità. In primo luogo la ricorrente richiama il contenuto di documenti (la ctu; l’integrazione a chiarimenti dell’elaborato; le note autorizzate depositate) che non ha allegato al ricorso, secondo quanto prescrittodagli artt. 360, 1° comma, n. 6 e 369, 2° comma, n. 4 c.p.c., e dei quali si è limitata a indicare la collocazione numerica all’interno (deve presumersi) del fascicolo d’ufficio, di cui però non risulta aver richiesto l’acquisizione ai sensi dell’u. comma dell’art. 369 cit. Al di là di questo -di per sé già dirimente – rilievo, la critica di Promoweb, secondo cui il consulente avrebbe conteggiato i diritti SIAE includendo erroneamente nella base imponibile anche il 5% dei biglietti omaggio, risulta oltremodo generica, perché non chiarisce quale fosse la capienza complessiva della struttura e quanti fossero i biglietti omaggio effettivamente rilasciati in occasione dell’evento (ovvero se essi superassero o meno la soglia percentuale non costituente base imponibile), non consentendo perciò di verificare se la questione posta (quand’anche astrattamente fondata) potesse assumere una qualche decisività ai fini dell’esito della lite. Del resto, la corte di merito ha spiegato – con un’affe rmazione rimasta esente da censure - che il conteggio era stato eseguito tenendo conto della base documentale di calcolo fornita dalla stessa società reclamante. 6. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo mezzo, che si appuntano sulla seconda ratio decidendiofferta dal giudice del reclamo. In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 7. Anche il quarto motivo è inammissibile. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016). Il mezzo in esame non è affatto coerente con questi principi, perché assume che la lista dei movimenti bancari prodotta da Promoweb avrebbe consentito di evincere l’emissione di un assegno bancario dell’importo di € 1.000 in favore della S.I.A.E. e il relativo incasso, in acconto sul maggior dovuto, ma non specifica affatto, con la necessaria puntualità, se la detrazione di questo importo dalla sorte del debito complessivo (calcolato, come detto, in € 29.372,09), tenuto conto anche della penale e degli accessori nel frattempo maturati, avrebbe portato l’entità dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati a una cifra inferiore all’importo di € 30.000 stabilito dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., impedendo così di verificare se la doglianza si riferisca a una circostanza che avrebbe condotto con certezza il giudice di merito a una diversa decisione. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ul