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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 13531/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva, con produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che lamentava la incolpevole mancata conoscenza da parte di questi della celebrazione del processo a suo carico, da cui era derivata la mancatapartecipazione ad esso da parte del ricorrente, e volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata all'esito di detto processo e, in via subordinata, la restituzione nei termini, ex art. 175 cod. proc. pen., fin dall'udienza preliminare.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 628 in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il Tribunale di Pescara, pur riconoscendo che la violazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, non è una semplice nullità interna del processo, ma un vizio che incide sulla stessa formazione del giudicato, avrebbe errato a ritenere nuovamente inammissibile l'istanza a seguito del rilievo che il Tribunale, nel corso del giudizio di cognizione, aveva proseguito lo stesso in spregio della disciplina intertemporale citata, sicché il [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi "contumace" in vigenza della nuova disciplina.

Con tale argomentazione il Tribunale si porrebbe in contrasto con i principi enucleati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, e non fornirebbe adeguato supporto argomentativo alla conclusione raggiunta sul punto dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen. nei caso di specie.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., poiché la Corte nel ritenere reiteratamente inammissibile l'istanza avanzata ai sensi di detto articolo affermando che avrebbe dovuto applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] la nuova disciplina della sospensione del processo non terrebbe conto del fatto che entrambe le sentenze pronunciate non recherebbero una regolare dichiarazione di assenza dell'imputato.

Solo in tale caso l'unico rimedio disponibile per far valere la mancata conoscenza del processo sarebbe quello della rescissione del giudicato, mentre ai procedimenti contumaciali continuerebbe ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine.

Di conseguenza, la nuova disciplina del procedimento in assenza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, non essendo mai stata dichiarata, né tuttavia si potrebbe privare il ricorrente degli strumenti atti a far valere la condizione di incolpevole non conoscenza del procedimento a causa di una errata mancata dichiarazione di assenza. /// 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono fondati.

Occorre osservare che, per un verso, la pronuncia della prima Sezione di questa Corte ha segnato il perimetro della regiudicanda "alla mancata delibazione nel merito dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare", oggetto esclusivo delle doglianze del [OSCURATO:PERSONA]; e, per altro verso, il mandato della decisione rescindente non ha ritenuto di vincolare il giudice del rinvio all'applicazione del testo dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione vigente in data antecedente all'entrata in vigore della

I. n. 67 del 2014 (relativa all'introduzione della disciplina del processo in absentia), ma ha inteso sollecitare il giudice del rinvio, così colmando l'aporia motivazionale registrata nel provvedimento annullato, "a verificare se la disciplina applicabile fosse - o meno - quella antecedente alla legge n. 67 del 2014, considerando anche la disciplina transitoria di cui all'art. 15" della medesima legge.

Nel solco tracciato dalla sentenza di annullamento, il Tribunale di Pescara ha opinato che nel caso in scrutinio non sarebbero applicabili le disposizioni vigenti prima del 22 agosto 2014, data di entrata in vigore della disciplina del processo in assenza; la regola transitoria dell'art. 15, per quanto di rilievo in questa sede, ha infatti riservato l'applicazione della disciplina ente riforma all'imputato dichiarato contumace, in base alla normativa antecedente, nei cui confronti "non è stato emesso il decreto di irreperibilità"; condizione, quest'ultima, che non riguarderebbe il ricorrente, che è stato invece dichiarato latitante sin dalla fase delle indagini preliminari ed assistito da un difensore di ufficio per tutto il corso del processo definito in primo grado con sentenza del 21 settembre 2016.

In definitiva, secondo il provvedimento impugnato, la condizione di colui che sia stato dichiarato latitante sarebbe equiparabile a quella del soggetto raggiunto dal decreto di irreperibilità.

Purtuttavia, come documentato con memoria difensiva del 5 marzo 2026, la Terza sezione di questa Corte, con sentenza n. 8732 del 3 marzo 2026, depositata il 5 marzo 2026, è recentemente intervenuta sull'altra richiesta formulata dal [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la rescissione del giudicato radicato con la sentenza resa all'esito del medesimo giudizio, rigettata sul presupposto secondo il quale, ai fini 3della previsione di cui all'art. 15-bis comma 2 della legge n. 67 del 2014, non è possibile accomunare la condizione dell'imputato irreperibile a quella del latitante.

La sentenza in commento ha osservato che «la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente individuato profili distintivi tra i due istituti che non consentono, ai fini che qui interessano, di poterne predicare una piena assimilabilità.

Sul punto, la Corte ha infatti evidenziato come le due condizioni siano fondate su presupposti diversi, di talché le stesse non possano ritenersi sovrapponibili, atteso che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, T., Rv. 262227 - 01; Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 - 01).

In senso analogo si è pronunciata anche altra sezione della Corte, per la quale ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine). (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569 - 01)».

Ne viene che, in questo caso, la condizione dell'attuale ricorrente, alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, era quella dell'indagato o dell'imputato non dichiarato irreperibile, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. vigente prima dell'operatività della riforma sul processo in absentia, in base al quale "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia 4volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". 3.L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara, in diversa formazione, che dovrà rivalutare la meritevolezza dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado alla luce della pertinente regolamentazione e normativa processuale.

P.Q.MCORTE V [OSCURATO:PERSONA] C i A 25 DiZIARIO IL 5UNg.10 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva, con produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che lamentava la incolpevole mancata conoscenza da parte di questi della celebrazione del processo a suo carico, da cui era derivata la mancatapartecipazione ad esso da parte del ricorrente, e volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata all'esito di detto processo e, in via subordinata, la restituzione nei termini, ex art. 175 cod. proc. pen., fin dall'udienza preliminare. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 628 in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il Tribunale di Pescara, pur riconoscendo che la violazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, non è una semplice nullità interna del processo, ma un vizio che incide sulla stessa formazione del giudicato, avrebbe errato a ritenere nuovamente inammissibile l'istanza a seguito del rilievo che il Tribunale, nel corso del giudizio di cognizione, aveva proseguito lo stesso in spregio della disciplina intertemporale citata, sicché il [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi "contumace" in vigenza della nuova disciplina. Con tale argomentazione il Tribunale si porrebbe in contrasto con i principi enucleati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, e non fornirebbe adeguato supporto argomentativo alla conclusione raggiunta sul punto dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen. nei caso di specie. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., poiché la Corte nel ritenere reiteratamente inammissibile l'istanza avanzata ai sensi di detto articolo affermando che avrebbe dovuto applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] la nuova disciplina della sospensione del processo non terrebbe conto del fatto che entrambe le sentenze pronunciate non recherebbero una regolare dichiarazione di assenza dell'imputato. Solo in tale caso l'unico rimedio disponibile per far valere la mancata conoscenza del processo sarebbe quello della rescissione del giudicato, mentre ai procedimenti contumaciali continuerebbe ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine. Di conseguenza, la nuova disciplina del procedimento in assenza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, non essendo mai stata dichiarata, né tuttavia si potrebbe privare il ricorrente degli strumenti atti a far valere la condizione di incolpevole non conoscenza del procedimento a causa di una errata mancata dichiarazione di assenza. /// 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono fondati. Occorre osservare che, per un verso, la pronuncia della prima Sezione di questa Corte ha segnato il perimetro della regiudicanda "alla mancata delibazione nel merito dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare", oggetto esclusivo delle doglianze del [OSCURATO:PERSONA]; e, per altro verso, il mandato della decisione rescindente non ha ritenuto di vincolare il giudice del rinvio all'applicazione del testo dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. nella formulazione vigente in data antecedente all'entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 (relativa all'introduzione della disciplina del processo in absentia), ma ha inteso sollecitare il giudice del rinvio, così colmando l'aporia motivazionale registrata nel provvedimento annullato, "a verificare se la disciplina applicabile fosse - o meno - quella antecedente alla legge n. 67 del 2014, considerando anche la disciplina transitoria di cui all'art. 15" della medesima legge. Nel solco tracciato dalla sentenza di annullamento, il Tribunale di Pescara ha opinato che nel caso in scrutinio non sarebbero applicabili le disposizioni vigenti prima del 22 agosto 2014, data di entrata in vigore della disciplina del processo in assenza; la regola transitoria dell'art. 15, per quanto di rilievo in questa sede, ha infatti riservato l'applicazione della disciplina ente riforma all'imputato dichiarato contumace, in base alla normativa antecedente, nei cui confronti "non è stato emesso il decreto di irreperibilità"; condizione, quest'ultima, che non riguarderebbe il ricorrente, che è stato invece dichiarato latitante sin dalla fase delle indagini preliminari ed assistito da un difensore di ufficio per tutto il corso del processo definito in primo grado con sentenza del 21 settembre 2016. In definitiva, secondo il provvedimento impugnato, la condizione di colui che sia stato dichiarato latitante sarebbe equiparabile a quella del soggetto raggiunto dal decreto di irreperibilità. Purtuttavia, come documentato con memoria difensiva del 5 marzo 2026, la Terza sezione di questa Corte, con sentenza n. 8732 del 3 marzo 2026, depositata il 5 marzo 2026, è recentemente intervenuta sull'altra richiesta formulata dal [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la rescissione del giudicato radicato con la sentenza resa all'esito del medesimo giudizio, rigettata sul presupposto secondo il quale, ai fini 3della previsione di cui all'art. 15-bis comma 2 della legge n. 67 del 2014, non è possibile accomunare la condizione dell'imputato irreperibile a quella del latitante. La sentenza in commento ha osservato che «la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente individuato profili distintivi tra i due istituti che non consentono, ai fini che qui interessano, di poterne predicare una piena assimilabilità. Sul punto, la Corte ha infatti evidenziato come le due condizioni siano fondate su presupposti diversi, di talché le stesse non possano ritenersi sovrapponibili, atteso che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, T., Rv. 262227 - 01; Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 - 01). In senso analogo si è pronunciata anche altra sezione della Corte, per la quale ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilmente dimorante nel paese estero di origine). (Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569 - 01)». Ne viene che, in questo caso, la condizione dell'attuale ricorrente, alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014, era quella dell'indagato o dell'imputato non dichiarato irreperibile, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. vigente prima dell'operatività della riforma sul processo in absentia, in base al quale "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia 4volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". 3.L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara, in diversa formazione, che dovrà rivalutare la meritevolezza dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado alla luce della pertinente regolamentazione e normativa processuale. P.Q.MCORTE V [OSCURATO:PERSONA] C i A 25 DiZIARIO IL 5UNg.10 5
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