CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre del 2010, irrevocabile il 18 dicembre 2020. 1 hA La Corte ha ritenuto che il ricorrente, giudicato in assenza, non potesse vantare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico dal momento che, nonostante il decreto che aveva disposto il giudizio fosse stato notificato ad un avvocato che non era stato nominato dal ricorrente quale suo difensore di fiducia nel procedimento di interesse (bensì in altro) e presso il quale egli non aveva eletto domicilio - così rilevandosi la nullità assoluta della notificazione del decreto - tuttavia egli aveva ricevuto la notifica, a mani proprie, tanto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari quanto di quello di fissazione dell'udienza preliminare, con allegata la richiesta di rinvio a giudizio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, da un lato, rilevato la nullità della notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio, con consequenziale nullità di tutti gli atti ad esso successivi, ivi compresa la sentenza; dall'altro, ritenuto che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo nonostante la sua assenza all'udienza preliminare ed a quelle dibattimentali, dove era stato assistito da un difensore che egli non aveva mai nominato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15498 del 2020, dep. 2021, Lovric, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. La Corte di appello, nel caso in esame, ha correttamente applicato tale principio di diritto, scindendo la valutazione in ordine all'esistenza di una nullità assoluta verificatasi nel processo di cognizione - nella specie della notificazione all'imputato del decreto che aveva disposto il giudizio e degli atti successivi - dalla questione della conoscenza del processo da parte dell'imputato giudicato in assenza. 2. Anche sotto questo secondo profilo la Corte di appello ha correttamente applicato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, il contenuto della motivazione di Sez. U., n. 23948 del 2019, dep. 2020, Darwish, che pone a fondamento del sistema di norme che regolano la materia proprio la conoscenza effettiva di un atto di vocatio in ius da parte dell'imputato, che comporta piena conoscenza dei termini dell'accusa, del giorno e dell'ora dell'udienza - in particolare par. 13-), posto che ha sottolineato come il ricorrente avesse ricevuto, a mani proprie, sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che lo metteva al corrente che tutta la fase procedinnentale era stata portata a compimento, sia del primo atto di esercizio dell'azione penale, costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio allegata all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Egli, pertanto, era personalmente a conoscenza dell'esistenza non solo del "procedimento" ma del "processo" a suo carico, sicché la mancata partecipazione a questo era stata dovuta a sua libera scelta o, comunque, a sua colpevole inerzia. Tanto, in forza di specifici fatti indicati dalla Corte di appello che il ricorrente non riesce a confutare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022. Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] s Ck_ki tm4 e1444A OEPOS