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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42175/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato al pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Urbino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputata, la quale, ritenuta la continuazione e applicate le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 14.000 euro di multa in relazione al reato di cui agli all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lei rispettivamente contestato ai capi a) e b) della rubrica, con riferimento alla detenzione, a fine di spaccio, in un caso di 40 gr. di pasta di oppio, nell'altro di gr. 550 di hashish e gr. 130 di marijuana.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Rappresenta il difensore che dagli atti del procedimento emerge che le sostanze stupefacenti destinate alla cessione erano solo la marijuana e l'hashish, mentre la pasta d'oppio era destinata al solo consumo personale della donna e del suo fidanzato.

Aggiunge il difensore che il [OSCURATO:PERSONA], coinquilino dell'imputata, occupava una stanza diversa e, quindi, non poteva assistere a quello che faceva la Ducarin, così come l'andirivieni di giovani dalla stabile non può essere ritenuto un elemento indicativo della destinazione a terzi dell'oppio.

2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Espone il difensore che l'imputata ha offerto agli inquirenti, sin dalla fase delle indagini, tutti gli elementi di cui era a conoscenza, che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Longhini e di Falanga e all'interruzione dell'attività illecita posta in essere da costoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione giuridicamente corretta ed esente da aporie logiche, con la quale la ricorrente omette di misurarsi criticamente.

2. Il primo motivo è inammissibile perché di contenuto valutativo.Invero, premesso che la ricorrente non contesta la destinazione a fine di spaccio della marijuana e dell'hashish rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, la Corte di merito ha ritenuto che anche la pasta d'oppio, parimenti sequestrata presso l'abitazione dell'imputata, fosse destinata alla cessione, ciò desumendosi dalle stesse dichiarazioni della donna, che ha affermato che la droga rinvenuta, senza alcuna distinzione, era destinata alla vendita a studenti di Urbino, né mai la stessa ha affermato di essere consumatrice di oppio, nonché da quanto riferito da un coinquilino, il quale ha rappresentato di aver visto la donna e il suo fidanzato consumare hashish e marijuana.

A fronte di tale motivazione, aderente ai dati probatori, la ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta, si limita ad opporre una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze processuali, che esula dai casi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

3.1. Va osservato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez.

U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212759).

Si è perciò ritenuto che, per l'integrazione dell'attenuante, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 - dep. 25/05/2015, R e altro, Rv. 263822; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010 - dep. 03/06/2010, Sivolella e altri, Rv. 247376).

Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale sul tema ha tuttavia gradualmente posto l'accento sulla verifica dell'effettività e pienezza della collaborazione offerta, come sintomo effettivo di resipiscenza, al punto da ridurre sempre più l'importanza di una oggettiva rilevanza del risultato, ritenendosi sufficiente la dimostrazione che il dichiarante abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze (per una equiparazione tra l'adoperarsi e l'offerta di dichiarazioni aventi concretezza investigativa Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, P.G. in proc.

Zorzi ed altro, Rv. 228351), ancorché questo non comporti lo smantellamento di traffici di notevole rilevanza (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082), non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, circoscrivere l'accesso a tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito.

Quel che rileva è valutare per il riconoscimento dell'attenuante è accertare che i dati forniti siano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, e se questi siano oggettivamente utili a raggiungere il risultato di escludere una successiva espansione di quel canale di smercio e non costituiscano invece vaghi indizi, la cui verifica dimostri in ogni caso assenza di rilevanza concreta, o elementi che risultano già in possesso degli inquirenti, e quindi privi del carattere di novità ed autonoma rilevanza.

Il giudice, quindi, è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385).

3.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha evidenziato non solo che, fin dall'inizio, l'imputata non ha manifestato un atteggiamento di collaborazione, tanto da negare ripetutamente di avere un domicilio ad Urbino, ma le sue dichiarazioni confessorie sono connotate da incertezze e reticenze, non avendo la donna fornito, ad esempio, alcun elemento utile per identificare la persona da cui aveva acquistato la pasta d'oppio; come rilevato dalla Corte d'appello, la "collaborazione" prestata dalla donna si è sostanzialmente risolta nell'avere indicato il compagno - persona peraltro già individuata nel corso della perquisizione domiciliare - come colui che, assieme a lei, aveva acquistato e poi venduto lo stupefacente, mentre il ruolo di fornitore del Falanga - parimenti già individuato a seguito dell'analisi del traffico telefonico - è stato ammesso dall'imputata solo a seguito della contestazione, da parte del pubblico ministero, di una telefonata.

Su queste basi, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errori di diritto - e quindi non censurabile in questa sede - ha perciò ritenuto che il contributo offerto dall'imputata è risultato essere incompleto e obiettivamente non proficuo, non avendo la donna fornito informazioni in grado di dar corpo ad ipotesi investigative inesplorate.

Si osserva, peraltro, che il contegno collaborativo mostrato dall'imputata è stato comunque positivamente valorizzato in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale, per un verso, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e, per altro verso, contenuto sia la pena base, sia l'aumento per la continuazione.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Co à deciso il 19/09/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato al pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Urbino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputata, la quale, ritenuta la continuazione e applicate le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 14.000 euro di multa in relazione al reato di cui agli all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lei rispettivamente contestato ai capi a) e b) della rubrica, con riferimento alla detenzione, a fine di spaccio, in un caso di 40 gr. di pasta di oppio, nell'altro di gr. 550 di hashish e gr. 130 di marijuana. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresenta il difensore che dagli atti del procedimento emerge che le sostanze stupefacenti destinate alla cessione erano solo la marijuana e l'hashish, mentre la pasta d'oppio era destinata al solo consumo personale della donna e del suo fidanzato. Aggiunge il difensore che il [OSCURATO:PERSONA], coinquilino dell'imputata, occupava una stanza diversa e, quindi, non poteva assistere a quello che faceva la Ducarin, così come l'andirivieni di giovani dalla stabile non può essere ritenuto un elemento indicativo della destinazione a terzi dell'oppio. 2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Espone il difensore che l'imputata ha offerto agli inquirenti, sin dalla fase delle indagini, tutti gli elementi di cui era a conoscenza, che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Longhini e di Falanga e all'interruzione dell'attività illecita posta in essere da costoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione giuridicamente corretta ed esente da aporie logiche, con la quale la ricorrente omette di misurarsi criticamente. 2. Il primo motivo è inammissibile perché di contenuto valutativo.Invero, premesso che la ricorrente non contesta la destinazione a fine di spaccio della marijuana e dell'hashish rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, la Corte di merito ha ritenuto che anche la pasta d'oppio, parimenti sequestrata presso l'abitazione dell'imputata, fosse destinata alla cessione, ciò desumendosi dalle stesse dichiarazioni della donna, che ha affermato che la droga rinvenuta, senza alcuna distinzione, era destinata alla vendita a studenti di Urbino, né mai la stessa ha affermato di essere consumatrice di oppio, nonché da quanto riferito da un coinquilino, il quale ha rappresentato di aver visto la donna e il suo fidanzato consumare hashish e marijuana. A fronte di tale motivazione, aderente ai dati probatori, la ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta, si limita ad opporre una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze processuali, che esula dai casi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 3.1. Va osservato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212759). Si è perciò ritenuto che, per l'integrazione dell'attenuante, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015 - dep. 25/05/2015, R e altro, Rv. 263822; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010 - dep. 03/06/2010, Sivolella e altri, Rv. 247376). Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale sul tema ha tuttavia gradualmente posto l'accento sulla verifica dell'effettività e pienezza della collaborazione offerta, come sintomo effettivo di resipiscenza, al punto da ridurre sempre più l'importanza di una oggettiva rilevanza del risultato, ritenendosi sufficiente la dimostrazione che il dichiarante abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze (per una equiparazione tra l'adoperarsi e l'offerta di dichiarazioni aventi concretezza investigativa Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 228351), ancorché questo non comporti lo smantellamento di traffici di notevole rilevanza (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082), non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, circoscrivere l'accesso a tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito. Quel che rileva è valutare per il riconoscimento dell'attenuante è accertare che i dati forniti siano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, e se questi siano oggettivamente utili a raggiungere il risultato di escludere una successiva espansione di quel canale di smercio e non costituiscano invece vaghi indizi, la cui verifica dimostri in ogni caso assenza di rilevanza concreta, o elementi che risultano già in possesso degli inquirenti, e quindi privi del carattere di novità ed autonoma rilevanza. Il giudice, quindi, è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). 3.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha evidenziato non solo che, fin dall'inizio, l'imputata non ha manifestato un atteggiamento di collaborazione, tanto da negare ripetutamente di avere un domicilio ad Urbino, ma le sue dichiarazioni confessorie sono connotate da incertezze e reticenze, non avendo la donna fornito, ad esempio, alcun elemento utile per identificare la persona da cui aveva acquistato la pasta d'oppio; come rilevato dalla Corte d'appello, la "collaborazione" prestata dalla donna si è sostanzialmente risolta nell'avere indicato il compagno - persona peraltro già individuata nel corso della perquisizione domiciliare - come colui che, assieme a lei, aveva acquistato e poi venduto lo stupefacente, mentre il ruolo di fornitore del Falanga - parimenti già individuato a seguito dell'analisi del traffico telefonico - è stato ammesso dall'imputata solo a seguito della contestazione, da parte del pubblico ministero, di una telefonata. Su queste basi, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e immune da errori di diritto - e quindi non censurabile in questa sede - ha perciò ritenuto che il contributo offerto dall'imputata è risultato essere incompleto e obiettivamente non proficuo, non avendo la donna fornito informazioni in grado di dar corpo ad ipotesi investigative inesplorate. Si osserva, peraltro, che il contegno collaborativo mostrato dall'imputata è stato comunque positivamente valorizzato in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo il Tribunale, per un verso, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, e, per altro verso, contenuto sia la pena base, sia l'aumento per la continuazione. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co à deciso il 19/09/2024. [OSCURATO:PERSONA]
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