CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo ricorso sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. replica il motivo di appello, al quale è già stata fornita congrua e completa risposta, con conseguente esclusione dell'illegittimità e dell'arbitrarietà dell'atto. La valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. peri, non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715). Reiterativa del motivo di appello e interamente versata in fatto è anche la censura avente ad oggetto l'insussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte territoriale ha, sul punto, congruamente motivato, evidenziando che le modalità dell'azione, le sequenze nelle quali l'agito dell'imputato si è articolato e la progressione criminosa, denotano la piena volontarietà di commettere il reato da parte dell'imputato, che, coscientemente e consapevolmente si è violentemente opposto agli operanti per impedire loro il compimento dell'atto al quale erano deputati. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così