CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale del Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto diaccogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Catanzaro aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredella custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 610cod. pen. (capo 24) e 353 cod. pen. (capo 24-bis).Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per leindagini preliminari, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe intraneo alla locale di ‘ndrangheta di Cirò. Inparticolare, nonostante fosse stato scarcerato il 21 dicembre 2022, proprio all’esitodi una precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., avrebbecontinuato a operare quale partecipe, mantenendo stabili rapporti con gli altriaffiliati e agendo nella piena consapevolezza delle dinamiche del sodalizio. In taleveste, l’indagato, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincoloassociativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà, sisarebbe adoperato per favorire un soggetto sottoposto a procedura esecutivaimmobiliare, allontanando con modalità minacciose di matrice mafiosa i potenzialiacquirenti intervenuti al sopralluogo dell’immobile pignorato, così contribuendo siaalla turbativa della procedura di vendita sia al mantenimento del controllo delterritorio da parte della cosca.Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame presentatadall’indagato, con provvedimento del 28 ottobre 2025, ha confermato l’ordinanzaapplicativa della misura.2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del propriodifensore.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 309 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale non avrebbe «dato atto … nemmeno al fine diconfutarla, della memoria difensiva». Ne conseguirebbe il difetto di motivazione,avendo il Tribunale motivato «per relationem», senza spendere «una solaargomentazione autonoma» sulle argomentazioni della difesa.Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, la motivazione del provvedimentoimpugnato non supererebbe le argomentazioni della difesa, che aveva dedotto «ilcontrasto tra le intercettazioni indirette, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della vendita dal Tribunale di Crotone, nelle sue sommarie informazionitestimoniali». Invero, mentre le intercettazioni presenterebbero «un resocontomolto più grave e personalizzato dell'episodio, con minacce dirette ancheall'avvocato e un coinvolgimento attivo di [OSCURATO:PERSONA]», le dichiarazioni dellaMesoraca ridurrebbero «il fatto a una generica intimidazione (“qui non deve venirenessuno”), senza identificare autore, senza specifici riferimenti a minaccepersonali o allusioni alla propria incolumità, né a frasi precise come quelleSecondo il ricorrente, dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], alle quali dovrebbeessere riconosciuta «una presunzione di attendibilità rafforzata», nonemergerebbero né minacce né condotte intimidatorie riconducibili all’indagato.Minore rilievo dovrebbe essere riconosciuto alle intercettazioni, in quanto questenon sarebbero «supportate né da riscontri oggettivi né da identificazionepersonale».Il Tribunale non avrebbe considerato che l’indagato non possiedeun’automobile bianca e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto l’indagato tra lepersone presenti al momento dei fatti. Non avrebbe neppure tenuto conto del fattoche «[OSCURATO:PERSONA], visitatore dell'immobile, è fratello di [OSCURATO:PERSONA],noto pregiudicato».Secondo il ricorrente, «nella condotta dell'odierno ricorrente», non sarebbe«rinvenibile alcun contributo causale, efficace e sostanziale, alla presuntaassociazione declinata nel capo 1 della rubrica provvisoria», non avendo egli «inalcun modo manifestato una sua cosciente e volontaria adesione al presuntosodalizio criminoso» e non avendo «mai posto in essere alcuna condottacausalmente orientata a supportare la cosca nella sua interezza».Evidenzia, infine, che «il Tribunale d i Catanzaro, Sezione Misure diPrevenzione, giusto decreto recante n. 313/24, ha dichiarato inammissibile laproposta per l'applicazione della misura di prevenzione di tipo qualificato perAnania [OSCURATO:PERSONA]».3. Il Procuratore generale ha presentato una memoria scritta, con la quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha presentato motivi nuovi.Con memoria scritta, deduce un presunto elemento sopravvenuto di novità,che sarebbe costituito dalla recente ordinanza cautelare emessa il 25 febbraio2026. In tale ordinanza, verrebbe in rilievo una conversazione intercorsa tra GiglioAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbe il nuovo assetto della localedi ‘ndrangheta in questione, che farebbe capo al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e ad AloeGaetano. Tale conversazione, secondo il ricorrente, destrutturerebbe «l'ipotesid'accusa che vuole [OSCURATO:PERSONA] partecipe al sodalizio criminoso capeggiato inqualità di reggente da [OSCURATO:PERSONA]». Dall’ordinanza, secondo il ricorrente,emergerebbe che non vi sarebbe stato «nessun contatto di [OSCURATO:PERSONA] né dialtri indagati … con [OSCURATO:PERSONA]». Tale dato destrutturerebbe «il portatodichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla persona di [OSCURATO:PERSONA]».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.L’unico motivo è infondato.Il Tribunale, invero, ha dato atto della memoria difensiva (cfr. pagina 1dell’ordinanza) e ha dedicato ampio spazio a confutare le dichiarazioni resedall'imputato e le argomentazioni difensive, comprese quelle basate sulle indaginidifensive (cfr. pagina 7 dell’ordinanza). Il Tribunale ha risposto ai principali rilievidifensivi, ritenendo evidentemente assorbite le argomentazioni del tuttoincompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e con le argomentazioniposti a sostegno di tale ricostruzione. Va d'altronde ricordato che «il giudice delgravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n.34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).Nel resto, le censure formulate dal ricorrente sono tutte versate in fatto.Con esse, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state dalui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensidell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di leggené travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438). Deve essere ribadito che esula «dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè)Va evidenziato, in ogni caso, che il Tribunale, in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in manieraadeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico, fondando la propriadecisione sulle intercettazioni telefoniche, sulle sommarie informazioni resedall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA](cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, rilevato che la granparte delle deduzioni difensive sono meramente reiterative di identiche doglianzeproposte con il riesame, disattese nell’ordinanza impugnata con correttamotivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, conle quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunaleha evidenziato che, «contrariamente a quanto asserito dalla difesa», esse nonsono discordanti con l’inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate,evidenziando che, pur meno analitiche, le frasi attribuite dalla curatrice allapersona all’interno dell’auto bianca risultavano comunque connotate dasignificativa carica intimidatoria e funzionali a impedire l’acquisto dell’immobile. Ilgiudice del riesame, inoltre, ha reputato non determinante il mancatoriconoscimento dell’[OSCURATO:PERSONA], «giacché non vi era alcuna menzione nelledichiarazioni dell'avvocato della descrizione dei soggetti nella autovettura bianca…, dovendosi desumere da ciò che la donna non avesse prestato attenzione allafisicità delle persone nell'autovettura». Ha ritenuto ancor di minore rilievo lacircostanza che l’indagato non risultasse proprietario della vettura in questione,potendo egli comunque averne avuto la disponibilità al momento del fatto.Con particolare riferimento al reato associativo, va rilevato che le deduzionidel ricorrente sono del tutto generiche e assertive. In ogni caso, il Tribunale haargomentato in maniera adeguata e priva di vizi logici, con riferimento allasussistenza di tale reato (cfr. pagine 8 e ss. dell’ordinanza impugnata). Ha rilevatoche la condotta associativa contestata, peraltro, si poneva in linea di continuitàcon quella pregressa costituente già oggetto della condanna riportata dall’Ananiacon la sentenza passata in giudicato il 5 giugno 2024, in quanto, nel breve lassotemporale in cui era rimasto in libertà, tra il 21 dicembre 2022 e il 14 giugno 2024,l’indagato aveva esercitato la propria «influenza ‘ndranghetistica sul territorio,svolgendo un ruolo di rilievo, pubblicamente riconosciuto, visto l’effetto deterrentedelle minacce rivolte al [OSCURATO:PERSONA]».La deduzione relativa alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta diapplicazione della misura di prevenzione è priva di rilievo, atteso che iprovvedimenti in materia di prevenzione si fondano su presupposti diversi da quellirichiesti per l’adozione di una misura cautelare personale.Con riferimento ai motivi nuovi, va rilevato che, in realtà, il ricorrente si limitaa dedurre taluni elementi che dovrebbero desumersi da un’ordinanza cautelareallegata e che «destrutturerebbero» il quadro accusatorio e che farebbero veniremeno l’attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimentoai motivi nuovi, deve essere osservato che essi si risolvono in mere deduzioni difatto, tendenti a ottenere valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.Va, peraltro, rilevato che il documento “nuovo” dovrebbe essere valutato nelcontesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Al riguardo, varicordato che, «nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamentei documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradidi giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportinoun'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nelcontesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 19 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]