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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22304/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25587/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatg_ e difesck_dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatcLpresso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.1750/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRPEF e accessori relativo all'anno di imposta 2008.

2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, a seguito della rettifica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di imposta tra cui il 2008, faceva seguito in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento recante l'imputazione di reddito da partecipazione nei confronti della contribuente, socia delle s.r.l. a ristretta base sociale suddette.

3. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel quadro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973.

Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso la decisione propone ricorso contribuente, affidato a nove motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Da ultimo la ricorrente deposita memoria in cui rende noto di aver adito la definizione agevolata ai fini della rinuncia al ricorso.

Considerato che:

5. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale la contribuente ha dichiarato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso;

6. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, e ritenuto opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016 (ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., controversia a sua volta decisa in primo grado con sentenza della CTP n.1788/9/2015, società nei cui confronti la contribuente possiede reddito da partecipazione oggetto di ripresa a tassazione), consentendo così all'Agenzia controricorrente di prendere posizione sul fatto nuovo prospettato da parte contribuente nella memoria datata 19 aprile 2022 al fine di verificare l'esattezza dei dati relativi agli atti riscossivi oggetto di definizione agevolata e dell'avviso di accertamento impugnato; P.Q.M. letto l' art.6 del d.l. n.193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016, assegnando all'Agenzia termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per prendere posizione sulla memoria datata 19 aprile 2022 depositata da parte contribuente nel presente ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25587/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatg_ e difesck_dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatcLpresso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.1750/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRPEF e accessori relativo all'anno di imposta 2008. 2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, a seguito della rettifica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di imposta tra cui il 2008, faceva seguito in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento recante l'imputazione di reddito da partecipazione nei confronti della contribuente, socia delle s.r.l. a ristretta base sociale suddette. 3. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel quadro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la decisione propone ricorso contribuente, affidato a nove motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo la ricorrente deposita memoria in cui rende noto di aver adito la definizione agevolata ai fini della rinuncia al ricorso. Considerato che: 5. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale la contribuente ha dichiarato - con nota di deposito non notificata alla controparte - di aver adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, ai fini della rinuncia al ricorso; 6. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, e ritenuto opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016 (ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., controversia a sua volta decisa in primo grado con sentenza della CTP n.1788/9/2015, società nei cui confronti la contribuente possiede reddito da partecipazione oggetto di ripresa a tassazione), consentendo così all'Agenzia controricorrente di prendere posizione sul fatto nuovo prospettato da parte contribuente nella memoria datata 19 aprile 2022 al fine di verificare l'esattezza dei dati relativi agli atti riscossivi oggetto di definizione agevolata e dell'avviso di accertamento impugnato; P.Q.M. letto l' art.6 del d.l. n.193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso connesso iscritto all'RGN 25588/2016, assegnando all'Agenzia termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per prendere posizione sulla memoria datata 19 aprile 2022 depositata da parte contribuente nel presente ricorso. Così
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