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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 38804/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 18 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Padova, per detenzione in concorso di 2,173 chili di cocaina.

2. Il ricorrente formula un'unica doglianza con cui eccepisce la violazione degli art. 143 e 178 lett. c), cod. proc. pen. perché la traduzione dell'ordinanza di 'UL'( custodia cautelare gli era stata consegnata il giorno stesso dell'udienza con lesione del suo diritto di difesa.

Con la memoria ribadisce le sue ragioni e invoca l'applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza a Sezioni Unite del 27 ottobre 2023 noto nell'informazione provvisoria, secondo cui l'ordinanza che applica la misura cautelare se non tradotta è valida fino a che si ritenga che l'indagato o l'imputato alloglotta conoscano la lingua italiana, diversamente è nulla. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta agli atti che il ricorrente ha ricevuto la traduzione in lingua albanese della ordinanza di custodia cautelare in carcere il 30 novembre 2023 alle ore 12,35 e che l'udienza innanzi al Tribunale del riesame si è tenuta il 1° dicembre 2023 alle 9,51 con la partecipazione dell'indagato assistito dal difensore di fiducia e dall'interprete di lingua albanese.

Né l'indagato né il difensore hanno chiesto un termine a difesa per consentire al primo di formulare ulteriori o diverse doglianze rispetto a quelle compiutamente articolate dal suo difensore.

Peraltro, si sottolinea che l'ordinanza è stata emessa il 18 novembre 2023 e notificata in carcere il 23 novembre all'interessato che ha presentato il riesame in data 24 novembre.

Il successivo 27 novembre sono pervenuti gli atti del P.m. e il Presidente ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2023, per cui vi era ancora tempo per un eventuale differimento di udienza che peraltro il ricorrente non ha inteso richiedere ai sensi dell'art. 309, comma 9 -bis cod. proc. pen.

Il riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione all'udienza del 27 ottobre 2023 di cui è nota al momento della presente decisione solo l'informazione provvisoria è stravagante rispetto alla questione qui in esame in cui la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare è stata effettuata in un congruo termine.

Pertanto, non consta che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'indagato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 10 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 18 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Padova, per detenzione in concorso di 2,173 chili di cocaina. 2. Il ricorrente formula un'unica doglianza con cui eccepisce la violazione degli art. 143 e 178 lett. c), cod. proc. pen. perché la traduzione dell'ordinanza di 'UL'( custodia cautelare gli era stata consegnata il giorno stesso dell'udienza con lesione del suo diritto di difesa. Con la memoria ribadisce le sue ragioni e invoca l'applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza a Sezioni Unite del 27 ottobre 2023 noto nell'informazione provvisoria, secondo cui l'ordinanza che applica la misura cautelare se non tradotta è valida fino a che si ritenga che l'indagato o l'imputato alloglotta conoscano la lingua italiana, diversamente è nulla. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta agli atti che il ricorrente ha ricevuto la traduzione in lingua albanese della ordinanza di custodia cautelare in carcere il 30 novembre 2023 alle ore 12,35 e che l'udienza innanzi al Tribunale del riesame si è tenuta il 1° dicembre 2023 alle 9,51 con la partecipazione dell'indagato assistito dal difensore di fiducia e dall'interprete di lingua albanese. Né l'indagato né il difensore hanno chiesto un termine a difesa per consentire al primo di formulare ulteriori o diverse doglianze rispetto a quelle compiutamente articolate dal suo difensore. Peraltro, si sottolinea che l'ordinanza è stata emessa il 18 novembre 2023 e notificata in carcere il 23 novembre all'interessato che ha presentato il riesame in data 24 novembre. Il successivo 27 novembre sono pervenuti gli atti del P.m. e il Presidente ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2023, per cui vi era ancora tempo per un eventuale differimento di udienza che peraltro il ricorrente non ha inteso richiedere ai sensi dell'art. 309, comma 9 -bis cod. proc. pen. Il riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione all'udienza del 27 ottobre 2023 di cui è nota al momento della presente decisione solo l'informazione provvisoria è stravagante rispetto alla questione qui in esame in cui la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare è stata effettuata in un congruo termine. Pertanto, non consta che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'indagato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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