Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33504/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31236/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3418 /20 2 1 , Oggetto:estinzione depositata il 23 novembre2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 novembre 2021 , di reiezione degli appelli – principale e incidentale – per la riforma della sentenza (non definitiva) del locale Tribunale , che aveva respinto la sua domanda, nonché quelle, ad essa adesive, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA].(poi, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi G reenthesis s.p.a.) e, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l'inadempimento da parte dei predetti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della allora [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligazione da essi assunta in via unitaria e solidale nella Convenzione conclusa fra le parti in data 8giugno 2015 così come prorogata con la Convenzione integrativa del 9novembre 2015; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -si costituiscono, con separati controricorsi, sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sia la Green thesis s.p.a., aderendo alle argomentazioni svolte dalla ricorrente; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -in data 3 marzo 2022 sono state depositate dichiarazione di rinuncia al ricorso e relative accettazioni da parte dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione dei controricorrenti alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31236/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3418 /20 2 1 , Oggetto:estinzione depositata il 23 novembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 novembre 2021 , di reiezione degli appelli – principale e incidentale – per la riforma della sentenza (non definitiva) del locale Tribunale , che aveva respinto la sua domanda, nonché quelle, ad essa adesive, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA].(poi, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi G reenthesis s.p.a.) e, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l'inadempimento da parte dei predetti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della allora [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligazione da essi assunta in via unitaria e solidale nella Convenzione conclusa fra le parti in data 8giugno 2015 così come prorogata con la Convenzione integrativa del 9novembre 2015; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -si costituiscono, con separati controricorsi, sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sia la Green thesis s.p.a., aderendo alle argomentazioni svolte dalla ricorrente; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; -in data 3 marzo 2022 sono state depositate dichiarazione di rinuncia al ricorso e relative accettazioni da parte dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione dei controricorrenti alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudiz
Sentenza Cassazione n. 33504/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris