CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o presso il suo studio in Verona , [OSCURATO:PERSONA] 112/d -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorp orante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 447/2020, pubblicatail 10.2.2020, non notificata. Oggetto: Intermediazione finanziaria obblighi informativi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 .1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che il Tribunale dichiarasse la nullità o la risoluzione di operazioni di acquisto di opzioni put e call su titoli azionari, compiute dalla banca in violazione delle regole di comportamento previste dagli art. 21 d.lgs. n. 51/98 e art. 28 reg. Consob n. 11522/98, che avevano portato alla perdita dell'intero capitale investito di €120.000,00. 2.─Il Tribunale di Verona ha respinto le domande volte ad ottenere la risoluzione o la dichiarazione di nullità delle singole operazioni compiute, mentreha accolto la domanda di risarcimento del danno, rilevando che la banca intermediaria non aveva provato l'adempimento degli obblighi informativi e cheessa «non possedeva informazioni univoche sull'esperienza dell'attore in materia di investimenti, posto che questi, nell'intestazione del contratto quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari aveva dichiarato di non possedere tale esperienza, mentre nella scheda allegata allo stesso contratto aveva dichiarato di possedere un'esperienza elevata». Inoltre, secondo il Tribunale, «il fatto che la convenuta considerasse l'attore privo di tale esperienza, lo si desume dalla sottoposizione allo stesso di moduli contenenti la dichiarazione di inadeguatezza degli investimenti realizzati». 3.─[OSCURATO:SOCIETA]. , in rappresentanza del la Cassa di risparmio del [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Venezia c he , con sentenza qui impugnata , ha accolto l’appello rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attuale ricorrente. 4.─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)la proposta domanda risarcitoria era autonoma ed era fondata sull'inadempimento contrattuale; dopo avere precedentemente domandato la risoluzione per inadempimento dei contratti di acquisto delle opzioni e la restituzione del denaro investito, l’investitore ha infatti chiesto, «nel merito in via subordinata»: «in ogni caso condannarsi, per l'effetto e comunque in ragione del grave inadempimento, [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] i danni tutti cagionati...»; b) le allegazioni dell’investitore non erano generiche, poich é aveva dedotto che la banca non gli aveva fornito informazioni chiare e corrette circa la rischiosità delle operazioni, trattandosi di acquisti di opzioni su titoli non in portafoglio che comportavano un «effetto leva con rischio di perdite illimitate»e, nel corso del rapporto, non l'aveva informato sull'andamento degli investimenti, cheaveva determinato «l'intero depauperamento delle proprie sostanze»; c)il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un cliente storico ed avesse chiesto di essere seguito nei suoi investimenti da appositi funzionari della banca non eradi rilievo ai fini della decisione della controversia, non esonerando la banca dall'adempimento dei doveri informativi previsti dagli artt. 28 e 29 della delibera Consob n. 11522/98; come aveva esattamente evidenziato il Tribunale di Verona, «l'obbligo di fornire informazioni sulla natura e sui rischi delle singole operazioni di investimento sussiste anche nell'ipotesi in cui l'investitore abbia dichiarato o mostrato esperienza in materia»; d) la banca aveva adempiuto agli obb lighi previsti dal cit. art. 28 ; [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il contratto quadro sui servizi di investimento ed aveva dichiarato di non essere un operatore qualificato: più esattamente di non possedere specifica competenza ed esperienza nel settore delle operazioni in strumenti finanziari e, pertanto,di non rientrare nella categoria degli operatori qualificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] 11522/98; e) n ella « scheda informazioni per l'individuazione del profilo di rischio», allegata al contratto quadro, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che non intendeva fornire indicazioni in merito alla sua situazione finanziaria, di avere un'esperienza elevata in materia di strumenti finanziari ed un'elevata propensione al rischio; f)era stato , perciò , rispettato il disposto dell'art. 28, co mma 1 , c he impone all'intermediario di «chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore»; g)era rimasto indimos t rat o che la banca avesse sollecitato il cliente a compiere operazioni sui derivati,poi richieste; h)[OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il capitale di riferimento in € 50.000 , e tuttavia doveva osservarsi che egli aveva compiuto 189 operazioni su opzioni relative ad azioni quotate (Fiat, Enel, ecc.) ed il capitale di riferimento era relativo a ciascuna operazione, il che significava che, solo con la perdita di oltre € 25.000in una singola operazione, la banca era tenuta ad informare per iscritto l'investitore dell'esito negativo dell'operazione stessa, se il cliente già non l'aveva appreso per averne seguito l'andamento; agli atti non viera prova, ed ancor prima difettava una specifica allegazione, che taluna delle 189 operazioni compiute su opzioni si fosse chiusa con una perdita di oltre € 25.000, non essendo invece rilevante che, dopo anni di attività speculativa, [OSCURATO:PERSONA] avesse accumulato una perdita complessiva di € 120.000; rimaneva perciò indimostrato che fosse sorto, in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., l'obbligo informativo dicui al terzo comma del cit. art. 28; i) in occasione di ciascun ordine, la banca aveva comunicato l'inadeguatezza dell'operazione, precisando per iscritto che «gli strumenti finanziari sono classificati dalla banca in otto classi di rischio, la classe di rischio 8 è la classe più rischiosa e include anche i prodotti derivati regolati sull'I.DE.M. Su questa tipologia di prodotti il cliente può perdere interamente il proprio capitale investito»;[OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscrittoquesta comunicazione, nella cui prima parte si leggeva: «preso atto di quanto riportato dichiariamo di voler procedere al conferimento dell'ordine»; i noltre espressamente dichiarava: «In riferimento alla citata operazione, da me/noi autonomamente richiesta, prendo/prendiamo atto che la Banca mi/ci sconsiglia di dar conto all'esecuzione poiché tale operazione risulta non adeguata al mio/nostro profilo finanziario, in quanto ha come oggetto strumenti speculativi caratterizzati da un elevato rischio di perdita dell'intero capitale investito, Vi confermo/confermiamo la mia/nostra intenzione di dare ugualmente corso all’operazione»; l)anche a volere ipotizzare che la banca non avesse adeguatamente illustrato al cliente i rischi connessi alle operazioni in opzioni, rimaneva il fatto insuperabile che egli aveva compiuto quasi duecento operazioni e la perdita del capitale non era conseguita ad una sola di esse, ma al complessivo risultato di quasi cinque anni di attività speculativa. Dopo la prima operazione in cui aveva incamerato perdite, l’investitore, come chiunque avesse agito con un minimo di attenzione e prudenza, non poteva non rendersi conto della pericolosità dello strumento — peraltro, come detto, ripetutamente fattagli constare per iscritto in occasione della sottoscrizione dei singoli ordini — ed astenersi dal proseguire con tale tipologia di investimenti, come suggerito in quelle avvertenze; m) la valutazione dei fatti allegati adeguatamente consentiva di escludere la presenza di un effettivo nesso di causalità tra l’asserita carenza informativa dell’intermediario e il danno lamentato. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi articolati in più censure ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA].p.a. e, per essa la [OSCURATO:SOCIETA]., h a presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e :5.─ Con il primo motivo : Violazione e/o fal sa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998, dell'art. 21 e dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione ai profili di violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di informazione con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.− Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998, e degli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522- 1998, in relazione ai profili di violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di informazione e di adeguatezza degli investimenti con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.1─ I due mezzi sono correlati e possono essere trattati unitariamente. Le doglianze sono inammissibili. Esse sono formulate sotto il profilo della violazione di legge, ma lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni sostanziali richiamate, sono puntate sulla concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto, nell’esercizio della propria istituzionale attività di governo del materiale istruttorio acquisito al giudizio. Ed in altri termini si tratta di censure di pieno merito, come è del resto palesato dalla denuncia di violazione dell’articolo 2697 c.c., norma che, come è noto, può dirsi violata soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una asseritamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere (Cass., n. 15107 /2013 ; Cass., n. 11949 /1993 ) : ribaltamento del riparto dell’onere probatorio in realtà del tutto estraneoal primo mezzo come proposto . Ed invero, quanto al primo mezzo, il giudice di merito ha proceduto alla analisi del comportamento posto in essere dall’intermediario , ponendo l’accento sulla modulistica sottoscritta di volta in volta dal cliente nonché sul suo complessivo comportamento in un arco temporale di circa cinque anni, così da trarne il convincimento, sottratto al sindacato di legittimità, che l’intermediario finanziario avesse adempiuto gli obblighi su di esso ricadenti. Eguali considerazioni possono svolgersi con riguardo al secondo mezzo ove si lamenta l’assenza di prova adeguata sull’assolvimento degli obblighi informativi in ordine ai rischi dei prodotti finanziari negoziati. Anche per questo profilo la Corte si dilunga ampiamente nell’analisi degli esiti istruttori, evidenziando l’accertamento di merito compiuto in ordine al corretto assolvimento del comportamento dovuto dall’intermediario. Ciò senza dire che la sentenza impugnata espone una ulteriore ratio decidendi, consistente nella esclusione della dimostratapresenza di un effettivo nesso di causalità tra l’asserita carenza informativa addebitata all’intermediario e il danno lamentato. 7.─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 9.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni