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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14360/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1979; avverso la sentenza del 4 luglio 2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato in concorso a lui contestato in rubrica.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il secondo, anche sotto quello dell'inosservanza di norma processuale.

2.1. Con il primo, in particolare, la difesa deduce che il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sostanzialmente sul riconoscimento effettuato dalla persona offesa a seguito delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Un riconoscimento, tuttavia, che non potrebbe essere ritenuto realmente attendibile in quanto, se l'identificazione fosse stata evidente, la persona offesa non avrebbe avuto dubbi sull'identità della persona individuata, della quale, invece, non riusciva a cogliere neanche la nazionalità.

Cosicché, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe, in sostanza, travisato il risultato probatorio, attribuendo certezza ad un dato che tale non era.

Sotto altro parallelo profilo, la difesa rileva come il Tribunale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe valorizzato i requisiti della concorsualità della condotta e della scaltrezza come circostanze aggravanti e, anche, ai fini dell'applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., così, violando il divieto del ne bis in idem.

La tesi difensiva veniva condivisa dalla Corte territoriale, la quale, però, riteneva di non poter giungere ad una diversa e più favorevole rideterminazione del trattamento sanzionatorio, evidenziando una pluralità di elementi (i dati dell'anamnesi, il radicato dolo di proposito, l'importo sottratto e il danno cagionato) i quali non solo rappresenterebbero una mera elencazione priva di un concreto supporto probatorio, ma, alla luce dell'eliminazione del doppio computo dei predetti elementi, sarebbero manifestazione evidente di una reformatio in peius del trattamento sanzionatorio, in quanto attributivi di un maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo non può essere dedotto in quanto integralmente versato in fatto.

La Corte territoriale ha effettivamente fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (l'identificazione da questa effettuata costituisce, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva che rientra, in quanto tale, nel più ampio genus della prova dichiarativa), ma ha dato conto dei criteri logici che ne hanno fondato la valutazione.

In questo contesto, il riferimento alla "probabile nazionalità italiana" è stato interpretato alla luce della presenza di altri tre soggetti dai chiari tratti somatici orientali; cosicché il "dubbio" manifestato, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non rappresenta un elemento che ha inciso sulla certezza del riconoscimento, ma sull'irrilevante dato della nazionalità del soggetto, chiaramente riconosciuto nelle sue fattezze.

In questi termini, la censura prospettata da un canto riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello (ai quali la Corte territoriale ha dato, per come si è detto, risposte adeguate e argomentate), senza evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e senza confrontarsi con l'analitica ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione; dall'altro si limita a prospettare una differente interpretazione delle risultanze probatorie, senza considerare che il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (ex multis, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396), non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv. 251760).

Lo stesso vizio di contraddittorietà della motivazione (introdotto con la riforma del 2006) non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria dell'intero compendio probatorio e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento, restando pur sempre escluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e differenti parametri di valutazione (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. n. 235507; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/ 2007, Rv. 235716).

Viceversa, l'ipotizzato travisamento della prova documentale rappresentata dalle immagini e dalla connessa dichiarazione resa dalla persona offesa, lungi dal prospettare una distorsione di dato certo, obbiettivo ed incontrovertibile, si risolve, in realtà, in una rivalutazione delle risultanze acquisite.

Ed in quanto tale è inammissibile.

3. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello, accogliendo la censura sollevata dall'imputato, ha ritenuto che il primo giudice aveva effettivamente valutato le modalità fraudolente e la concorsualità sia ai fini della quantificazione della pena (ai sensi dell'art. 133 cod. pen.), sia ai fini del suo aggravamento; ha, però, confermato il bilanciamento (in termini di equivalenza) operato in primo grado e la relativa quantificazione della pena irrogata, valorizzando una pluralità di elementi specificamente indicati (i dati dell'anamnesi, il radicato dolo di proposito, l'importo sottratto e il danno cagionato).

Il ricorrente deduce, per come si è detto, da un canto, l'apparenza della motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio e, dall'altro, che, una volta esclusa la legittimità di una doppia valutazione degli stessi elementi fattuali (la concorsualità e le modalità fraudolente), la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio.

L'assunto è complessivamente infondato.

Quanto alla prima censura, è sufficiente considerare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).

E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410).

Un onere motivazione che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, dove l'aumento di pena, in relazione all'aggravante oggetto della censura, è stato determinato in un mese di reclusione), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).Ebbene, la Corte territoriale ha irrogato una pena ampiamente inferiore alla media edittale (un anno di reclusione ed euro 800 di multa), chiaramente indicando i criteri logici e fattuali (nei termini in precedenza indicati) utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e del connesso bilanciamento delle circostanze.

E tanto, alla luce di quanto osservato, è ampiamente sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale.

Quanto alla residua censura, va precisato che la questione attiene alla diversa valutazione dei requisiti della concorsualità della condotta e della scaltrezza: in primo grado valorizzati come circostanze aggravanti e, anche, ai fini dell'applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; in secondo grado solo ai fini della sussistenza dell'elemento circostanziale.

In ciò l'invocata violazione del divieto di reformatio in peius: alla luce dell'eliminazione del doppio computo dei predetti elementi, secondo la prospettazione difensiva, si giungerebbe ad attribuire un maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal primo giudice.

L'assunto è infondato.

È pur vero che la nota sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U n. 40910 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 232066) ha stabilito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono, per cui la pena comminata per detti singoli elementi (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi, non può essere elevata.

Ma non è ciò che in concreto è avvenuto: la Corte d'appello non ha valutato in modo diverso (in ipotesi deteriore) un medesimo elemento costitutivo del trattamento sanzionatorio, né ha operato un nuovo giudizio su qualche punto che si riflette sulla determinazione della pena o sul giudizio di comparazione tra circostanze (comunque non vincolata, né nel valore assoluto né in quello relativo dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente: Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311): identici sono rimasti gli elementi costitutivi della fattispecie concreta, identici i parametri e la sequenza di raffronto.

Ha solo offerto una differente motivazione a sostegno della medesima quantificazione, correggendo l'errore di diritto nel quale era incorso il giudice di primo grado.

Da ciò l'infondatezza della censura sollevata.

4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1979; avverso la sentenza del 4 luglio 2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato in concorso a lui contestato in rubrica. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il secondo, anche sotto quello dell'inosservanza di norma processuale. 2.1. Con il primo, in particolare, la difesa deduce che il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sostanzialmente sul riconoscimento effettuato dalla persona offesa a seguito delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Un riconoscimento, tuttavia, che non potrebbe essere ritenuto realmente attendibile in quanto, se l'identificazione fosse stata evidente, la persona offesa non avrebbe avuto dubbi sull'identità della persona individuata, della quale, invece, non riusciva a cogliere neanche la nazionalità. Cosicché, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe, in sostanza, travisato il risultato probatorio, attribuendo certezza ad un dato che tale non era. Sotto altro parallelo profilo, la difesa rileva come il Tribunale, nel determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe valorizzato i requisiti della concorsualità della condotta e della scaltrezza come circostanze aggravanti e, anche, ai fini dell'applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., così, violando il divieto del ne bis in idem. La tesi difensiva veniva condivisa dalla Corte territoriale, la quale, però, riteneva di non poter giungere ad una diversa e più favorevole rideterminazione del trattamento sanzionatorio, evidenziando una pluralità di elementi (i dati dell'anamnesi, il radicato dolo di proposito, l'importo sottratto e il danno cagionato) i quali non solo rappresenterebbero una mera elencazione priva di un concreto supporto probatorio, ma, alla luce dell'eliminazione del doppio computo dei predetti elementi, sarebbero manifestazione evidente di una reformatio in peius del trattamento sanzionatorio, in quanto attributivi di un maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo non può essere dedotto in quanto integralmente versato in fatto. La Corte territoriale ha effettivamente fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa (l'identificazione da questa effettuata costituisce, infatti, una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva che rientra, in quanto tale, nel più ampio genus della prova dichiarativa), ma ha dato conto dei criteri logici che ne hanno fondato la valutazione. In questo contesto, il riferimento alla "probabile nazionalità italiana" è stato interpretato alla luce della presenza di altri tre soggetti dai chiari tratti somatici orientali; cosicché il "dubbio" manifestato, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non rappresenta un elemento che ha inciso sulla certezza del riconoscimento, ma sull'irrilevante dato della nazionalità del soggetto, chiaramente riconosciuto nelle sue fattezze. In questi termini, la censura prospettata da un canto riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello (ai quali la Corte territoriale ha dato, per come si è detto, risposte adeguate e argomentate), senza evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e senza confrontarsi con l'analitica ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione; dall'altro si limita a prospettare una differente interpretazione delle risultanze probatorie, senza considerare che il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (ex multis, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396), non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv. 251760). Lo stesso vizio di contraddittorietà della motivazione (introdotto con la riforma del 2006) non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria dell'intero compendio probatorio e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento, restando pur sempre escluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e differenti parametri di valutazione (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. n. 235507; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/ 2007, Rv. 235716). Viceversa, l'ipotizzato travisamento della prova documentale rappresentata dalle immagini e dalla connessa dichiarazione resa dalla persona offesa, lungi dal prospettare una distorsione di dato certo, obbiettivo ed incontrovertibile, si risolve, in realtà, in una rivalutazione delle risultanze acquisite. Ed in quanto tale è inammissibile. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte d'appello, accogliendo la censura sollevata dall'imputato, ha ritenuto che il primo giudice aveva effettivamente valutato le modalità fraudolente e la concorsualità sia ai fini della quantificazione della pena (ai sensi dell'art. 133 cod. pen.), sia ai fini del suo aggravamento; ha, però, confermato il bilanciamento (in termini di equivalenza) operato in primo grado e la relativa quantificazione della pena irrogata, valorizzando una pluralità di elementi specificamente indicati (i dati dell'anamnesi, il radicato dolo di proposito, l'importo sottratto e il danno cagionato). Il ricorrente deduce, per come si è detto, da un canto, l'apparenza della motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio e, dall'altro, che, una volta esclusa la legittimità di una doppia valutazione degli stessi elementi fattuali (la concorsualità e le modalità fraudolente), la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio. L'assunto è complessivamente infondato. Quanto alla prima censura, è sufficiente considerare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Un onere motivazione che si attenua quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, dove l'aumento di pena, in relazione all'aggravante oggetto della censura, è stato determinato in un mese di reclusione), rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464).Ebbene, la Corte territoriale ha irrogato una pena ampiamente inferiore alla media edittale (un anno di reclusione ed euro 800 di multa), chiaramente indicando i criteri logici e fattuali (nei termini in precedenza indicati) utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio e del connesso bilanciamento delle circostanze. E tanto, alla luce di quanto osservato, è ampiamente sufficiente a ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale. Quanto alla residua censura, va precisato che la questione attiene alla diversa valutazione dei requisiti della concorsualità della condotta e della scaltrezza: in primo grado valorizzati come circostanze aggravanti e, anche, ai fini dell'applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.; in secondo grado solo ai fini della sussistenza dell'elemento circostanziale. In ciò l'invocata violazione del divieto di reformatio in peius: alla luce dell'eliminazione del doppio computo dei predetti elementi, secondo la prospettazione difensiva, si giungerebbe ad attribuire un maggior peso ad elementi valutati in termini più miti dal primo giudice. L'assunto è infondato. È pur vero che la nota sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U n. 40910 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 232066) ha stabilito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono, per cui la pena comminata per detti singoli elementi (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi, non può essere elevata. Ma non è ciò che in concreto è avvenuto: la Corte d'appello non ha valutato in modo diverso (in ipotesi deteriore) un medesimo elemento costitutivo del trattamento sanzionatorio, né ha operato un nuovo giudizio su qualche punto che si riflette sulla determinazione della pena o sul giudizio di comparazione tra circostanze (comunque non vincolata, né nel valore assoluto né in quello relativo dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente: Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari, Rv. 284311): identici sono rimasti gli elementi costitutivi della fattispecie concreta, identici i parametri e la sequenza di raffronto. Ha solo offerto una differente motivazione a sostegno della medesima quantificazione, correggendo l'errore di diritto nel quale era incorso il giudice di primo grado. Da ciò l'infondatezza della censura sollevata. 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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