CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Catalfamo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 176/2024 depositatail 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato in data 21/9/2021, il signor [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. -rappresentata dallaNumero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2032/2021 delTribunale di Bergamo, chiedendone la revoca, e domandandol’accertamento della nullità o inefficacia della fideiussione, del contratto diconto corrente, degli atti di esercizio di ius variandi, con consequenzialicarenza di propria debenza, correzione del saldo e condanna dellacontroparte alla ripetizione d’indebito.Nella contumacia della convenuta, con sentenza del 19 maggio 2022 ilTribunale di Bergamo accoglieva l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo,accertando l’inesistenza del debito del fideiussore.Successivamente, sentenza del 13 dicembre 2023 la Corte d’Appello diBrescia rigettava l’interposto gravame.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. -e per essa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.-propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Motivi della decisioneCon il primo motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la ricorrentedenunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 co. 1 bis e co. 4,D. lgs n. 28/2010 e dell’art. 112 c.p.c, perché la Corte d’Appello di Brescianon avrebbe dichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione permancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.I motivi di opposizione formulati dal [OSCURATO:PERSONA] non concernevano unicamenteall’accertamento della nullità della fideiussione omnibus da lui rilasciata infavore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe specificatamente contestato il contratto di contocorrente bancario intercorso tra l’istituto di credito e la debitrice principalee le pattuizioni ivi contenute (illegittima applicazione interessi anatocistici,di commissioni di massimo scoperto e dell’utilizzo dello ius variandi).Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto assegnare alle parti il termine perproporre istanza di mediazione.Numero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con il secondo motivo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. contesta ladecisione perché la Corte d’Appello di Brescia non avrebbe dichiaratol’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento deltentativo obbligatorio di mediazione.La ricorrente intende impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Bresciaanche ai sensi dell’art. 360 co. I n.5 c.p.c. per le medesime ragioni e inforza delle argomentazioni descritte nel precedente paragrafo, da intendersiin questa sede integralmente richiamate.I motivi, del tutto sovrapponibili, sono infondati perché irritualmentededotti.Come si legge nel ricorso il Tribunale ha superato la questione in esame“richiamato quanto già indicato nell’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per quantoNel provvedimento richiamato il giudice istruttore aveva così argomentato“ritenuto che l’esorbitanza della fideiussione dai “contratti bancari”normativamente definiti tali e l’eccezionalità delle ipotesi di mediazioneobbligatoria, in considerazione dalla loro capacità di temperare il diritto diazione ex art. 24 Cost. (Trib. Verona, ord. del 22-10-2020), escludanol’esigenza di fissare un termine per l’esperimento della mediazione”.Orbene, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., trovandoapplicazione il principio secondo cui è inammissibile per violazione di taledisposizione il ricorso che non consente di apprezzare quali specifici motividi impugnazione siano stati obliterati dalla Corte territoriale. La ricorrenteavrebbe dovuto allegare o trascrivere il testo dei motivi di appello (Cass. 7aprile 2017, n. 9122).È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso percassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appellosu uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportatinella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla corte di verificare chele questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza deiNumero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o diparte (Cass. Sez. 2, 20/08/2015, n. 17049, Rv. 636133 - 01).Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di riportare debitamente nelricorso l’atto di opposizione al fine di consentire a questa Corte di valutarel’oggetto reale del giudizio con riferimento ai profili ulteriori rispetto a quellodelle validità della fideiussione ed ha omesso di spiegare, nei termini sopraindicati, in che modo ha censurato in appello la motivazione del tribunale.Questa Corte non è posta nelle condizioni di affermare quale fosseesattamente l’oggetto di causa e se si limitava al rapporto fideiussoriointercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,cedente del credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]., odierna ricorrente,tenuto conto che la fideiussione, per costante indirizzo interpretativo dellagiurisprudenza di legittimità, è un negozio atipico, come tale noninquadrabile nella categoria dei “contratti bancari e finanziari” menzionatanell’art. 5 D. Lgs. 28/2010.Il secondo motivo è inammissibile anche a tenore dell’art. 360, 4 comma,c.p.c., secondo cui il vizio di motivazione non è deducibile in caso diimpugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”.Con il terzo motivo in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la ricorrentedenunzia violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. e degliartt. 115 co.1, 116 c.p.c. ossia per aver la Corte d’Appello ritenuto nonprovato il credito azionato in via monitoria.Lamenta che il ragionamento del giudice del gravame è in contrasto con ledisposizioni di cui agli artt. 2697 c.c., 115, co. 1, 116, c.p.c. per non essersiconsiderato che, pur avendo disconosciuto la propria firma in calce all’attodi ricognizione del debito/piano di rientro, il [OSCURATO:PERSONA] non ha contestatol’esistenza di un piano di rientro, in cui si fa riferimento nella comunicazionedatata 29/4/2014.Con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la società [OSCURATO:SOCIETA]aveva depositato il piano di rientro sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in qualitàNumero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026di garante e in ordine al quale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,quest’ultimo non aveva mosso alcuna contestazione, limitandosiesclusivamente al disconoscimento della propria sottoscrizione, peraltrocontestato in sede di impugnazione.In aggiunta a questo, la società creditrice depositava la comunicazione del29/04/2014 nella quale la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena informava lasocietà obbligata principale e i garanti che il piano di rientro del 18/07/2013di euro 117.454,49 presentava n. 7 rate morose e invitava al rientrodell’esposizione entro 10 giorni.Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la ricorrentesi duole che la corte d’appello abbia ritenuto non provato il credito azionatoin via monitoria.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.La prima parte della prima censura è inammissibile, perché si fondasull’assunto secondo cui non vi sarebbe stata una contestazione ex art. 115c.p.c. riguardo al piano di rientro e ciò a prescindere dal disconoscimentodella firma apposta sul medesimo piano di rientro.La questione, però, non è ritualmente dedotta nel presente giudizio.Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazionedei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può esseredesunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere dicontestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli attidestinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse eal giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposteallegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancoracontroversi. (Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 -Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivanteNumero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa dirisposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sulpunto. (Fattispecie in tema di riscatto agrario, nella quale la S.C. haconfermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provata lalibertà da affittanze del fondo a fronte della contestazione del possesso, daparte del riscattante, dei requisiti oggetti e soggettivi per l’esercizio delriscatto e dell’affermazione che altri soggetti avevano contemporaneamenteesercitato il diritto di riscatto). (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del22/05/2017, Rv. 644383 - 01)Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della noncontestazione del piano di rientro richiede l’allegazione di due elementi: ifatti che dovrebbero essere contestati e ciò attiene alle affermazionipresenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti (latrascrizione del contenuto del piano di rientro e della successiva nota che siassume inviata dal debitore) e la prova dell’assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza attraverso la specificaindicazione del contenuto dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo edegli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità ol’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.Tali elementi difettano del tutto nella specie.In secondo luogo, secondo la ricorrente, la contumacia in primo gradoavrebbe dovuto condurre il giudice di appello a disporre la verificazione dellascrittura ex art. 216 c.p.c.Nonostante ciò, la Corte d’Appello di Brescia avrebbe ritenuto di non darseguito all’istanza di parte appellante, in violazione del proprio diritto didifesa con conseguente necessità di censura della pronuncia impugnata.Tale istanza di verificazione sarebbe deducibile per fati concludenti.Numero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026La seconda censura è inammissibile per assolta genericità.Va ribadito che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità nel caso dispecie del principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c.,prodotto dalla ricorrente sub doc. 10 del fascicolo monitorio.Per il resto, ha conformato la propria decisione alla giurisprudenza dilegittimità che ritiene che il mero saldo di conto corrente non costituiscaidonea prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conconseguente infondatezza anche sotto tale profilo del terzo motivo diricorso.Il quarto motivo è inammissibile perché la decisione della corte di meritoviene censurata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. pur in presenza di unadoppia conforme.Non risulta d’altro canto indicato il fatto decisivo il cui esame è statoasseritamente omesso dal giudice di appello.Deve altresì osservarsi che il ricorrente, pur denunciando formalmenteasserite omissioni istruttorie vizianti la sentenza di secondo grado, sollecitainvero una nuova inammissibile rivalutazione da parte di questa Corte dirisultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul pianoprocessuale) emerse nel corso del giudizio di merito, così strutturando ilgiudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi,di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minoredi questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioniespresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al finedi ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasiche nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fosseroancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la ricorrentedenunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art.Numero registro generale 19146/2024Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 21637/2026Data pubblicazione 24/06/2026116 c.p.c., per non aver la corte d’appello statuito sull’asserita decadenzadel creditore per omessa proposizione delle proprie istanze contro il debitorenel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.Con il 6° motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. denunzia laviolazione e/o falsa applicazione dell’ art. 120 co. 2 T.U.B. e dell’art. 116c.p.c., per non aver la Corte d’Appello statuito sulla presunta nullità dellaclausola di anatocismo.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.Essi attengono a questione superata da un punto di vista logico dallapronuncia con la quale la corte territoriale ha affermato non essere statoprovato il credito della banca, sicché diviene conseguentemente irrilevantel’indagine sulla posizione del fideiussore.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cuieuro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il Presidente