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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 42749/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 31/01/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 01/07/2021, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

È stato dichiarato inammissibile l'appello della parte civile, attesa la carenza di interesse della stessa ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod.proc.pen., in considerazione dell'intervenuta liquidazione delle spese (oggetto di contestazione) ai sensi dell'art. 110, comma terzo, del d.P.R. 115 del 2002, con destinatario l'erario dello Stato.

Il giudice di appello precisava, inoltre, come l'unico interesse giuridicamente rilevante poteva essere riferito alla eventuale ricorrenza di un errore del primo giudice, per omessa motivazione, in presenza di specifica domanda al fine di ottenere la liquidazione delle spese di difesa sostenute prima della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma una tale argomentazione non risultava devoluta con l'atto di appello, attesa la formulazione delle conclusioni che ribadivano la richiesta di un pagamento di compenso secondo corretta individuazione dei parametri di riferimento in favore dell'Erario e non già per sé in relazione alle attività svolte dal difensore nel suo interesse prima della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la - Tirelli, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria oltre che caratterizzata da pieno travisamento del contenuto degli atti con i quali era stata richiesta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, pienamente intellegibili e chiari nel loro contenuto; contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al reale contenuto dell'atto di appello; nell'ambito dell'atto di appello era stato introdotto in modo intellegibile e chiaro la richiesta di separata liquidazione delle spese sostenute personalmente dalla parte civile prima di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; la Corte di appello ha completamente travisato il contenuto dell'atto in questione, sicché non poteva essere rilevata la carenza di interesse oggetto della decisione e conseguentemente non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.

Il completo travisamento degli atti acquisiti - emergeva tra l'altro anche dalla considerazione delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che erano del tutto diverse da quelle riportate in sentenza e conformi alle richieste della parte civile.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 591, lett. a), e 541 cod.proc.pen.; erra la Corte di appello nel ritenere assente l'interesse della parte civile, chiaramente emergente sulla base della mera richiesta di liquidazione nell'ambito della quale si evidenziava la presenza di una domanda distinta quanto alle attività espletate prima della ammissione al Patrocinio a carico dello Stato, non rilevando in alcun modo il richiamo effettuato dalla Corte di appello alla disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002; l'erronea considerazione di un difetto di interesse della parte civile ha inoltre impedito l'esame dell'appello proposto quanto all'intervenuta liquidazione di somme al di sotto dei limiti edittali, con conseguente ed evidente ricorrenza anche in considerazione di tale profilo devoluto in sede di appello di un interesse ad impugnare.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

4. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

La motivazione della Corte di appello, in relazione al tema introdotto dalla parte civile in sede di appello, si caratterizza infatti (in tal senso anche le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale), per un sostanziale travisamento del dato documentale introdotto con la richiesta liquidazione spese, nel momento in cui afferma che la difesa della Tirelli avrebbe richiesto la "riliquidazione dell'intero compenso, compresi gli esborsi, bensì secondo i valori medi ma sempre ad integrale favore dell'Erario" e sostiene che mancherebbe la denunzia con l'atto di appello di un errore del primo giudice sul punto per omessa pronuncia.

La Corte di appello ha conseguentemente ritenuto la carenza di interesse, considerato che la Tirelli con l'atto di appello non avrebbe denunciato una omessa motivazione del giudice di primo grado quanto alle spese di difesa sostenute prima di essere ammessa al Patrocinio a carico dello Stato.

Tale considerazione appare del tutto contraddetta, con piena ricorrenza del dedotto travisamento, dall'atto di appello nell'ambito del quale era stato puntualmente dedotto ed allegato, con specifico motivo, la ricorrenza di una non corretta ed erronea liquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle caratteristiche della difesa

2. I espletata, caratterizzata dalla sopraggiunta ammissione al Patrocinio a carico dello Stato in data 03/03/2021 (pag. 2), oltre che dalla specifica reiterazione, con puntuale indicazione nell'ambito dell'atto in questione (pag. 3) della istanza di liquidazione, nell'ambito della quale era specificamente indicata la diversa portata dei valori di liquidazione di riferimento a seconda che si trattasse o meno della fase in cui era intervenuta la ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

E, d'altra parte, anche le conclusioni articolate sono assolutamente chiare ed esplicite in tal senso, poiché la ricorrente concludeva richiedendo la liquidazione complessiva, specificando la portata delle singole voci, nel senso che 1620,00 euro, oltre accessori, rappresentavano l'importo da liquidare in favore dell'Erario, attesa la data del provvedimento di ammissione e le attività in seguito espletate, con evidente richiesta di liquidare il residuo secondo gli ordinari parametri previsti per legge.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod.proc. pen. (Sez.4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428-01) perché valuti, nell'ambito della propria discrezionalità, i motivi proposti dalla parte civile solo ed esclusivamente in relazione al tema delle spese dalla stessa sostenute.

Al giudice predetto deve anche essere rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questa fase di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 31/01/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 01/07/2021, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e appellata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. È stato dichiarato inammissibile l'appello della parte civile, attesa la carenza di interesse della stessa ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod.proc.pen., in considerazione dell'intervenuta liquidazione delle spese (oggetto di contestazione) ai sensi dell'art. 110, comma terzo, del d.P.R. 115 del 2002, con destinatario l'erario dello Stato. Il giudice di appello precisava, inoltre, come l'unico interesse giuridicamente rilevante poteva essere riferito alla eventuale ricorrenza di un errore del primo giudice, per omessa motivazione, in presenza di specifica domanda al fine di ottenere la liquidazione delle spese di difesa sostenute prima della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma una tale argomentazione non risultava devoluta con l'atto di appello, attesa la formulazione delle conclusioni che ribadivano la richiesta di un pagamento di compenso secondo corretta individuazione dei parametri di riferimento in favore dell'Erario e non già per sé in relazione alle attività svolte dal difensore nel suo interesse prima della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la - Tirelli, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria oltre che caratterizzata da pieno travisamento del contenuto degli atti con i quali era stata richiesta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, pienamente intellegibili e chiari nel loro contenuto; contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al reale contenuto dell'atto di appello; nell'ambito dell'atto di appello era stato introdotto in modo intellegibile e chiaro la richiesta di separata liquidazione delle spese sostenute personalmente dalla parte civile prima di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; la Corte di appello ha completamente travisato il contenuto dell'atto in questione, sicché non poteva essere rilevata la carenza di interesse oggetto della decisione e conseguentemente non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Il completo travisamento degli atti acquisiti - emergeva tra l'altro anche dalla considerazione delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che erano del tutto diverse da quelle riportate in sentenza e conformi alle richieste della parte civile. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 591, lett. a), e 541 cod.proc.pen.; erra la Corte di appello nel ritenere assente l'interesse della parte civile, chiaramente emergente sulla base della mera richiesta di liquidazione nell'ambito della quale si evidenziava la presenza di una domanda distinta quanto alle attività espletate prima della ammissione al Patrocinio a carico dello Stato, non rilevando in alcun modo il richiamo effettuato dalla Corte di appello alla disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002; l'erronea considerazione di un difetto di interesse della parte civile ha inoltre impedito l'esame dell'appello proposto quanto all'intervenuta liquidazione di somme al di sotto dei limiti edittali, con conseguente ed evidente ricorrenza anche in considerazione di tale profilo devoluto in sede di appello di un interesse ad impugnare. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La motivazione della Corte di appello, in relazione al tema introdotto dalla parte civile in sede di appello, si caratterizza infatti (in tal senso anche le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale), per un sostanziale travisamento del dato documentale introdotto con la richiesta liquidazione spese, nel momento in cui afferma che la difesa della Tirelli avrebbe richiesto la "riliquidazione dell'intero compenso, compresi gli esborsi, bensì secondo i valori medi ma sempre ad integrale favore dell'Erario" e sostiene che mancherebbe la denunzia con l'atto di appello di un errore del primo giudice sul punto per omessa pronuncia. La Corte di appello ha conseguentemente ritenuto la carenza di interesse, considerato che la Tirelli con l'atto di appello non avrebbe denunciato una omessa motivazione del giudice di primo grado quanto alle spese di difesa sostenute prima di essere ammessa al Patrocinio a carico dello Stato. Tale considerazione appare del tutto contraddetta, con piena ricorrenza del dedotto travisamento, dall'atto di appello nell'ambito del quale era stato puntualmente dedotto ed allegato, con specifico motivo, la ricorrenza di una non corretta ed erronea liquidazione delle spese della parte civile, tenuto conto delle caratteristiche della difesa 2. I espletata, caratterizzata dalla sopraggiunta ammissione al Patrocinio a carico dello Stato in data 03/03/2021 (pag. 2), oltre che dalla specifica reiterazione, con puntuale indicazione nell'ambito dell'atto in questione (pag. 3) della istanza di liquidazione, nell'ambito della quale era specificamente indicata la diversa portata dei valori di liquidazione di riferimento a seconda che si trattasse o meno della fase in cui era intervenuta la ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. E, d'altra parte, anche le conclusioni articolate sono assolutamente chiare ed esplicite in tal senso, poiché la ricorrente concludeva richiedendo la liquidazione complessiva, specificando la portata delle singole voci, nel senso che 1620,00 euro, oltre accessori, rappresentavano l'importo da liquidare in favore dell'Erario, attesa la data del provvedimento di ammissione e le attività in seguito espletate, con evidente richiesta di liquidare il residuo secondo gli ordinari parametri previsti per legge. 2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod.proc. pen. (Sez.4, n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428-01) perché valuti, nell'ambito della propria discrezionalità, i motivi proposti dalla parte civile solo ed esclusivamente in relazione al tema delle spese dalla stessa sostenute. Al giudice predetto deve anche essere rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questa fase di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazio
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