CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 8226 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Monselice, alla via F.11i Cervi, n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 53/2021 della Corte d'Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] /ri( 1. Con lodo in data 22.12.2015 il collegio arbitrale nominato su iniziativa del consorzio "Sassonegro" condannava, tra l'altro, [OSCURATO:PERSONA] a pagare al consorzio la somma di euro 22.257,67, oltre i.v.a. ed interessi. 2. Con atto notificato in data 25.3.2016 [OSCURATO:PERSONA] citava il consorzio "Sassonegro" a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, così dando corso all'impugnazione del lodo arbitrale. Deduceva che il giudizio arbitrale si era svolto in sua contumacia in violazione del contraddittorio. Deduceva che il verbale dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], adunanza nel corso della quale il collegio arbitrale aveva concesso i termini per il deposito delle memorie integrative ed istruttorie ed aveva fissato la successiva udienza del 9.11.2015 per la comparizione delle parti e per l'esame delle istanze istruttorie, era stato sì notificato presso la sua residenza e però era stato ricevuto dalla figlia - [OSCURATO:PERSONA] - che non era, come da allegato certificato di residenza e stato di famiglia, né con lui convivente né autorizzata a ricevere le notifiche. Chiedeva dichiararsi la nullità del lodo arbitrale. 3. Resisteva il consorzio "Sassonegro". 4. Con sentenza n. 53/2021 la Corte di Venezia rigettava l'impugnazione e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al consorzio le spese del giudizio. Evidenziava la corte che [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto querela di falso con riferimento alla qualità di familiare convivente attribuita dall'agente postale alla figlia dell'impugnante. Evidenziava che la disposizione degli arbitri di far luogo alla comunicazione del verbale dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo raccomandata a.r., soggiaceva alla disciplina di cui al regolamento del servizio postale, disciplina che, all'art. 39, abilita i componenti del nucleo familiare a ricevere i plichi postali.Evidenziava ancora che a mente dell'art. 7 della legge n. 890/1982 abilitato alla ricezione è anche il familiare temporaneamente convivente, sicché non aveva rilievo il riscontro delle ragioni della presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione paterna. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il consorzio "Sassonegro" non ha svolto difese. 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all'art. 139 c.p.c., art. 7 della legge 890/82 ed all'art. 829, n. 9, c.p.c." (così ricorso, pag. 2). Deduce che la notificazione a mani di un familiare può essere validamente compiuta unicamente se sussiste un rapporto di convivenza tra il destinatario della notificazione e colui che riceve il plico (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce che la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso della veridicità delle dichiarazioni rese all'agente postale e dunque della veridicità della dichiarazione di convivenza con il padre resa all'atto della ricezione del plico da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che è ultroneo il riferimento operato dalla corte d'appello all'art. 7 della legge n. 890/1982 (cfr. ricorso, pag. 7). 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. per omessa ammissione della prova testimoniale" (così ricorso, pag. 8). Deduce che attraverso l'articolata prova per testimoni ambiva a dimostrare l'occasionalità della presenza nella sua abitazione di sua figlia, [OSCURATO:PERSONA], e quindi che non ha ricevuto il plico raccomandato (cfr. ricorso, pag. 9). 8. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina congiunta; ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento e da respingere. 9. Senza dubbio, nel caso di esecuzione della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a familiare convivente, la relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza del rapporto di convivenza, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, ai fatti avvenuti in sua presenza e alle dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza (cfr. Cass. 20.7.1999, n. 7763; Cass.1.3.2002, n. 2975). Tanto, ovviamente, va puntualizzato nel quadro dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, gravante a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24852 (Rv. 593224-01); Cass. 11.7.2014, n. 15973; Cass. 29.1.2017, n. 28591; Cass.(ord.) 9.2.2022, n. 4160, ove, parimenti, si precisa che, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto. Cfr. altresì Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7763, e Cass. 1.3.2002, n. 2975, secondo cui le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, siccome assistite da una presunzione di veridicità, devono essere superate da chi le contesti, con la prova contraria). 10. Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue. Per un verso, va corretta, ai sensi dell'art. 384, u.c., cod. proc. civ., l'affermazione operata dalla Corte di Venezia in ordine alla necessità che [OSCURATO:PERSONA] proponesse querela di falso "circa la qualificazione di familiare convivente riconosciuto dall'agente postale alla figlia Chiara" (così sentenza impugnata, pag. 6). Per altro verso, vi è senz'altro margine per la prova per testimoni. E, tuttavia, siccome abilitato alla ricezione (conformemente a quanto la corte distrettuale ha posto in risalto mercé il riferimento all'art. 7 della legge n. 890/1982) è anche il familiare temporaneamente convivente, occorre che la prova sia specificamente diretta a dimostrare pur l'insussistenza del rapporto di convivenza temporanea (cfr. Cass. 25.1.2005, n. 1508; Cass. 24.6.1994, n. 6100). 11. Ebbene, nella specie, la prova della cui mancata ammissione il ricorrente si duole - in particolar modo il capitolo: "è vero che Lei [[OSCURATO:PERSONA]] ha interrotto i rapporti affettivi con suo padre dal 2013" (ricorso, pag. 8) - di certo non si prospetta idonea a dar conto, pur vagliata a prescindere dal suo esito, dell'insussistenza del rapporto di temporanea convivenza del familiare abilitato alla ricezione. Invero, alla stregua della sua formulazione, non induce ad escludere la temporanea presenza di [OSCURATO:PERSONA] nella casa del padre per altre ragioni, eventualmente per i perduranti rapporti con altri possibili familiari. Del resto, la corte territoriale non solo ha posto in risalto che l'allegato certificato di residenza e stato di famiglia era stato rilasciato il 14.1.2016, ossia in data successiva alla notifica a mezzo raccomandata a.r. del verbale dell'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma ha soggiunto che si aveva riscontro di atti di ricevimento analogamente sottoscritti per ricezione da [OSCURATO:PERSONA] di altre comunicazioni indirizzate e conosciute da [OSCURATO:PERSONA]. 12. Un'ulteriore duplice puntualizzazione infine si impone. Da un canto, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità [il che, così come si è premesso, non è nella specie], l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (cfr. Cass. 17.6.2019, n. 16214). D'altro canto, il giudice del merito - alla cui valutazione discrezionale è, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., demandata la potestà di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza e di scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti - non incorre nel vizio di motivazione, se non motiva dettagliatamente l'irrilevanza delle risultanze e delle istanze istruttorie, quando, appunto, la loro irrilevanza si desuma per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione (cfr. Cass. 29.11.1986, n. 7062; Cass. sez. lav. 4.3.1981, n. 1272). 13. Il consorzio "Sassonegro" non ha svolto difese. Nessuna statuizione va assunta perciò in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit