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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 18303/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26093/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrentee ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 7943/2024 depositata in data10/09/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricors o principale de bba intendersi rinunciat o e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ, il che assorb e il ricorso incidentale espressamente condizionato; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, stante l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la part e ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente che ha presentato pure ricorso incidentale condizionato, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 745,00 per compensi, oltre alla spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3/07/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26093/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrentee ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 7943/2024 depositata in data10/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricors o principale de bba intendersi rinunciat o e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ, il che assorb e il ricorso incidentale espressamente condizionato; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, stante l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la part e ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente che ha presentato pure ricorso incidentale condizionato, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 745,00 per compensi, oltre alla spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3/07/20
Decreto Cassazione n. 18303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris