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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 34582/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18100-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18100/2018 Cron.

Rep.

Ud.09/11/2023 CC difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1800/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 240/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - c he , con sentenza del 15 dicembre 2017 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, alle cui dipendenze le istanti prestavano servizio quali impiegate presso la Direzione regionale di Milano, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi retribuiti ex art.

IX, comma 1, CCNL di comparto per la frequenza delle lezioni al corso di specializzazione biennale post-universitario presso l’Università degli Studi di Bologna; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la scelta delle istanti di iscriversi e frequentare un corso di formazione in località posta a distanza che non si prestava ad essere coordinata con lo svolgimento della prestazione lavorativa, lungi dal trovare ragione in una situazione di “agio personalistico”, del resto contraddetta dall’impegno di spesa che si sarebbero sobbarcate in considerazione dell’articolarsi del corso di volta in volta in una seconda sessione di ulteriori quattro ore nella successiva giornata non lavorativa, doveva giustificarsi per il fatto stesso dell’esistenza solo a Bologna della Scuola di specializzazione in studi sulla pubblica amministrazione e che ai fini della compatibilità con lo svolgimento della prestazione, doveva considerarsi che se già, tenuto conto della flessibilità oraria della prestazione consentita dalla contrattazione decentrata, il termine dell’attività lavorativa superava, seppur di soli dodici minuti, l’orario di inizio delle lezioni, a ciò andava a ggiun to il tempo di viaggio, non necessariamente legato all’alta velocità ferroviaria; - che, a tale ultimo riguardo, doveva tenersi conto del fatto che la fonte contrattuale non prevede obblighi in tal senso, lasciando conseguentemente agli interessati di scegliere il mezzo per raggiungere dalla sede di lavoro la sede del corso e ciò del tutto opportunamente dati i vari fattori condizionanti una simile scelta, primo fra tutti quello economico, e tale da comprendere anche quello interno alla località a quae a quella ad quem; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affida nd o l’impugnazione a duemotivi, cui resistono, con controricorso , entrambe le originarie istanti; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che , con il primo motivo, l’Istituto ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 66/2013, 3 dell’Accordo nazionale sul diritto allo studio stipulato dall’INPS con le OO.SS. in data 11.12.2007, 3 d.P.R. n. 395/1988, imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione della situazione di fatto in una prospettiva che tenesse conto dell’esigenza di contemperamento degli interessi in base alla quale l’ammissibilità dell’esonero totale dall’orario ordinario di lavoro sarebbe circoscritta alla sola ipotesi di espressa concomitanza con la prestazione mentre nessuna considerazione, in quanto tempo non dedicato al diritto allo studio, meriterebbe il tempo di viaggio da gestirsi dunque mediante gli schemi di flessibilità previsti dagli accordi collettivi; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 dell’Accordo decentrato sull’orario di lavoro per la Regione Lombardia stipulato dall’INPS con le OO.SS. in data 21.7.2010, l’Istituto ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo del ricorso alla flessibilità oraria, che avrebbe consentito una prestazione minima di 3 ore e 36 minuti, compatibile con un tempo di viaggio calcolato in un’ora e 20 minuti, così da non risultare, come richiesto dall’ARAN, irragionevolmente superiore al tempo di frequenza delle lezioni; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili, risolvendosi la censura - del resto prospettata assumendo a parametro accordi sindacali che, in quanto non qualificabili come contratti collettivi nazionali di lavoro, non possono rilevare ai fini del vizio di violazione di legge di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. così come la mancata valutazione delle relative disposizioni non può rilevare quale motivo di nullità dell’impugnata sentenza ai sensi del n. 4 del citato art. 360 c.p.c. – nella confutazione dell’apprezzamento della Corte territoriale circa gli elementi di fatto accertati in giudizio; - che il suddetto apprezzamento non ha mancato di investire tutti gli aspetti che l’Istituto ricorrente assume non essere stati presi in considerazione e cioè quelli della scelta necessitata della sede di Bologna, della incompatibilità con gli schemi di flessibilità dell’orario di lavoro, della congruità del tempo di viaggio rispetto alle esigenze delle lavoratrici e al tempo di frequenza delle lezioni ed è comunque rimesso alla discrezionalità del giudice del merito così da risultare insindacabile in questa sede; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18100-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18100/2018 Cron. Rep. Ud.09/11/2023 CC difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1800/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 240/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , con sentenza del 15 dicembre 2017 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, alle cui dipendenze le istanti prestavano servizio quali impiegate presso la Direzione regionale di Milano, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi retribuiti ex art. IX, comma 1, CCNL di comparto per la frequenza delle lezioni al corso di specializzazione biennale post-universitario presso l’Università degli Studi di Bologna; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la scelta delle istanti di iscriversi e frequentare un corso di formazione in località posta a distanza che non si prestava ad essere coordinata con lo svolgimento della prestazione lavorativa, lungi dal trovare ragione in una situazione di “agio personalistico”, del resto contraddetta dall’impegno di spesa che si sarebbero sobbarcate in considerazione dell’articolarsi del corso di volta in volta in una seconda sessione di ulteriori quattro ore nella successiva giornata non lavorativa, doveva giustificarsi per il fatto stesso dell’esistenza solo a Bologna della Scuola di specializzazione in studi sulla pubblica amministrazione e che ai fini della compatibilità con lo svolgimento della prestazione, doveva considerarsi che se già, tenuto conto della flessibilità oraria della prestazione consentita dalla contrattazione decentrata, il termine dell’attività lavorativa superava, seppur di soli dodici minuti, l’orario di inizio delle lezioni, a ciò andava a ggiun to il tempo di viaggio, non necessariamente legato all’alta velocità ferroviaria; - che, a tale ultimo riguardo, doveva tenersi conto del fatto che la fonte contrattuale non prevede obblighi in tal senso, lasciando conseguentemente agli interessati di scegliere il mezzo per raggiungere dalla sede di lavoro la sede del corso e ciò del tutto opportunamente dati i vari fattori condizionanti una simile scelta, primo fra tutti quello economico, e tale da comprendere anche quello interno alla località a quae a quella ad quem; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affida nd o l’impugnazione a duemotivi, cui resistono, con controricorso , entrambe le originarie istanti; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che , con il primo motivo, l’Istituto ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 66/2013, 3 dell’Accordo nazionale sul diritto allo studio stipulato dall’INPS con le OO.SS. in data 11.12.2007, 3 d.P.R. n. 395/1988, imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione della situazione di fatto in una prospettiva che tenesse conto dell’esigenza di contemperamento degli interessi in base alla quale l’ammissibilità dell’esonero totale dall’orario ordinario di lavoro sarebbe circoscritta alla sola ipotesi di espressa concomitanza con la prestazione mentre nessuna considerazione, in quanto tempo non dedicato al diritto allo studio, meriterebbe il tempo di viaggio da gestirsi dunque mediante gli schemi di flessibilità previsti dagli accordi collettivi; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 dell’Accordo decentrato sull’orario di lavoro per la Regione Lombardia stipulato dall’INPS con le OO.SS. in data 21.7.2010, l’Istituto ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede sotto il diverso profilo del ricorso alla flessibilità oraria, che avrebbe consentito una prestazione minima di 3 ore e 36 minuti, compatibile con un tempo di viaggio calcolato in un’ora e 20 minuti, così da non risultare, come richiesto dall’ARAN, irragionevolmente superiore al tempo di frequenza delle lezioni; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili, risolvendosi la censura - del resto prospettata assumendo a parametro accordi sindacali che, in quanto non qualificabili come contratti collettivi nazionali di lavoro, non possono rilevare ai fini del vizio di violazione di legge di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. così come la mancata valutazione delle relative disposizioni non può rilevare quale motivo di nullità dell’impugnata sentenza ai sensi del n. 4 del citato art. 360 c.p.c. – nella confutazione dell’apprezzamento della Corte territoriale circa gli elementi di fatto accertati in giudizio; - che il suddetto apprezzamento non ha mancato di investire tutti gli aspetti che l’Istituto ricorrente assume non essere stati presi in considerazione e cioè quelli della scelta necessitata della sede di Bologna, della incompatibilità con gli schemi di flessibilità dell’orario di lavoro, della congruità del tempo di viaggio rispetto alle esigenze delle lavoratrici e al tempo di frequenza delle lezioni ed è comunque rimesso alla discrezionalità del giudice del merito così da risultare insindacabile in questa sede; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
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