CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 11508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21466/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1973/2022,depositata i l 24/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1973/2022, che ha rigettato il gravame da egli proposto contro la sentenza n. 12876/2020 del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del ricorrente contro l’ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento di euro 25.999,99, quale sanzione per l’occupazione illegittima di un alloggio, e aveva compensato le spese di lite. Con l’appello Trastulli ha contestato la compensazione delle spese, motivata dal Tribunale con la sussistenza di “giusti motivi ex art.92 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltodifese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., dell’art.111, comma 6 Cost. e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018; b) il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c., e dell’art. 111, comma 6 Cost. c) il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello sostenuto “il rilievo solo d’ufficio dell’errore ritenuto esistente dal Tribunale exart. 3 della legge 689/1981”. I motivi, che contestano la conferma da parte della Corte d’appello della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, sono fondati. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c., il giudice può compensare le spese di lite “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero – a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018 – “ qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte d’appello ha affermato che “la compensazione delle spese di lite si giustificava in ragione della infondatezza dei motivi [di opposizione] e sul rilievo soltanto d’ufficio dell’errore ritenuto esimente dal Tribunale exart. 3 legge 689/1981”. Ci si trova pertanto di fronte a una ipotesi di compensazione adottata a fronte non di soccombenza reciproca (il ricorrente è risultato infatti vittorioso) , ma in un caso in cui le ragioni, come esplicitate dal giudice d’appello , non sono adeguatamente riferite a “gravi ed eccezionali ragioni”, tanto più che il rilievo dell’esimente fu sollecitato dal ricorrente, che aveva prodotto la relativa documentazione. Come infatti riporta il ricorso a pagg. 3 e 4 la parte ricorrente depositò le note 10.9.2020 e allegata sentenza 12009/2020 che aveva riconosciuto appunto in caso analogo l’esimente. Questa Corte ha precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa; tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. n. 9312/2024). 2. Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza– che si è discostata da tale principiodeve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, cheriesaminerà la regolamentazione delle spese e provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma,