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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 34779/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 21 maggio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 700,00 di multa perché ritenuta colpevole di più ipotesi di truffa, commesse attraverso piattaforme on line in danno di diversi acquirenti di beni mai consegnati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con il primo motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa dato che le condotte poste in essere dall'imputata configuravano, al più, ipotesi di inadempimenti contrattuali rilevanti sol:anto sotto il profilo della responsabilità civile; difatti, la Sobol, aveva agito con piena trasparenza nella comunicazione dei propri dati e ciò escludeva la sussistenza di artifici e raggiri.

In via subordinata chiedeva: l'esclusione dell'aggravante delle persone riunite, la declaratoria di estinzione dei reati consumati in danno delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per remissione di querela, la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al limitato importo della truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso espone doglianze già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte con plurimi argomenti in fatto con i quali l'impugnazione non si confronta adeguatamente e deve, pertanto, ritenersi inammissibile perché aspecifico.

Ed invero, la corte di appello, con le ampie argomentazioni esposte a pagina 12 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato come l'attività della Sobol fosse stata caratterizzata proprio dai tipici elementi costitutivi il delitto di truffa contrattuale posto che, dopo avere concluso l'accordo, la ricorrente ometteva la consegna della merce pur rappresentando, con diversi espedienti, difficoltà nella spedizione degli oggetti in verità insussistenti, trasmettendo anche immagini delle foto ricevute dal corriere al fine di rassicurare le acquirenti.

Ne deriva affermare che, in presenza di plurimi elementi di fatto significativi del dolo iniziale, correttamente il giudice di appello ricavava la sussistenza della contestata fattispecie di reato consumata in danno di differenti vittime con modalità seriali e perciò, esse stesse, significative della piena volontarietà dei fatti. 2.2 Quanto ai motivi subordinati, manifestamente infondata è la doglianza relativa alla aggravante del concorso di persone posto che alcuna circostanza di tal genere risulta contestata alla Sobol ovvero risulta anche astrattamente configurabile nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen., stante l'evidente diversità giuridica dell'ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen. che pure il ricorso richiama.

Inammissibile, perché mai avanzata in fase di appello e pure involgente accertamenti in fatto, risulta poi la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.pen. con riguardo alla condotta in danno della Giordano. 2.3 Fondati sono invece i motivi relativi alla intervenuta remissione di querela.

Ed invero va ricordato come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01).

Nel caso di specie, a fronte di un ricorso tempestivamente avanzato, sono state depositate le remissioni di querela delle persone offese Acquarelli e [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue, pertanto, che escluse le relative pene, determinate in continuazione per complessivi mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, la pena finale inflitta all'imputata deve essere rideterminata in anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 500 di multa.

Segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in assenza di differenti statuizioni ravvisabili negli atti di rimessione nonché la revoca delle statuizioni civili assunte nei riguardi della Acquarelli.Va invece respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ciò in applicazione della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886 - 01, in motivazione) secondo cui la liquidazione "non è disposta essendosi limitata (la parte civile) a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

E nel CESO in esame la comparsa conclusionale della parte civile non ha minimamente preso in esame i motivi di ricorso così che l'attività spiegata dalla stessa nella presente fase non può far sorgere alcun diritto al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati cii cui ai capi B) e D), per essere gli stessi estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa; revoca altresì le statuizioni civili nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna la ricon -ente al pagamento delle spese processuali. orna, 13 luglio 2023 jJ L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 21 maggio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 700,00 di multa perché ritenuta colpevole di più ipotesi di truffa, commesse attraverso piattaforme on line in danno di diversi acquirenti di beni mai consegnati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con il primo motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa dato che le condotte poste in essere dall'imputata configuravano, al più, ipotesi di inadempimenti contrattuali rilevanti sol:anto sotto il profilo della responsabilità civile; difatti, la Sobol, aveva agito con piena trasparenza nella comunicazione dei propri dati e ciò escludeva la sussistenza di artifici e raggiri. In via subordinata chiedeva: l'esclusione dell'aggravante delle persone riunite, la declaratoria di estinzione dei reati consumati in danno delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per remissione di querela, la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al limitato importo della truffa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il primo motivo di ricorso espone doglianze già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte con plurimi argomenti in fatto con i quali l'impugnazione non si confronta adeguatamente e deve, pertanto, ritenersi inammissibile perché aspecifico. Ed invero, la corte di appello, con le ampie argomentazioni esposte a pagina 12 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato come l'attività della Sobol fosse stata caratterizzata proprio dai tipici elementi costitutivi il delitto di truffa contrattuale posto che, dopo avere concluso l'accordo, la ricorrente ometteva la consegna della merce pur rappresentando, con diversi espedienti, difficoltà nella spedizione degli oggetti in verità insussistenti, trasmettendo anche immagini delle foto ricevute dal corriere al fine di rassicurare le acquirenti. Ne deriva affermare che, in presenza di plurimi elementi di fatto significativi del dolo iniziale, correttamente il giudice di appello ricavava la sussistenza della contestata fattispecie di reato consumata in danno di differenti vittime con modalità seriali e perciò, esse stesse, significative della piena volontarietà dei fatti. 2.2 Quanto ai motivi subordinati, manifestamente infondata è la doglianza relativa alla aggravante del concorso di persone posto che alcuna circostanza di tal genere risulta contestata alla Sobol ovvero risulta anche astrattamente configurabile nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen., stante l'evidente diversità giuridica dell'ipotesi di cui all'art. 110 cod.pen. che pure il ricorso richiama. Inammissibile, perché mai avanzata in fase di appello e pure involgente accertamenti in fatto, risulta poi la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.pen. con riguardo alla condotta in danno della Giordano. 2.3 Fondati sono invece i motivi relativi alla intervenuta remissione di querela. Ed invero va ricordato come la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01). Nel caso di specie, a fronte di un ricorso tempestivamente avanzato, sono state depositate le remissioni di querela delle persone offese Acquarelli e [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue, pertanto, che escluse le relative pene, determinate in continuazione per complessivi mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, la pena finale inflitta all'imputata deve essere rideterminata in anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 500 di multa. Segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in assenza di differenti statuizioni ravvisabili negli atti di rimessione nonché la revoca delle statuizioni civili assunte nei riguardi della Acquarelli.Va invece respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ciò in applicazione della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) Rv. 283886 - 01, in motivazione) secondo cui la liquidazione "non è disposta essendosi limitata (la parte civile) a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. E nel CESO in esame la comparsa conclusionale della parte civile non ha minimamente preso in esame i motivi di ricorso così che l'attività spiegata dalla stessa nella presente fase non può far sorgere alcun diritto al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati cii cui ai capi B) e D), per essere gli stessi estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa; revoca altresì le statuizioni civili nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e condanna la ricon -ente al pagamento delle spese processuali. orna, 13 luglio 2023 jJ L
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