Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04648/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13718/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratore generale del padre [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata per procura speciale in atti da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio, n.26; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 22/02/13, depositata il 19 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; PLUSVALENZA- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] REGISTRORilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] , n.q. di procuratore generale del padre [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell ’Emilia - Romagna ha rigettato l’ appello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato il ricorso del medesim o contribuente contro l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta20 02, che gli attribu ì, ai fini Irpef, il maggior reddito derivante da plusvalenze non dichiarate e conseguite dall’alienazione di un appezzamento di terreno edificabile( del quale il Castellani era comproprietario insieme alla moglie), ad una s.a.s., della quale gli stessiconiugi erano soci.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Parte ricorrente ha prodotto memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 68 (già 82) del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR (come già la CTP) ritenuto legittimo fondare l’accertamento induttivo del reddito da plusvalenza basandosi sul valore del fondo alienato, così come concordato tra il contribuente e l’amministrazione nell’ accertamento per adesione,perfezionatosi ai fini dell’imposta di registro sull’atto di alienazione, ed attribuendo al medesimo contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto all’importato così definito.

Il motivo è ammissibile e fondato, in ragione dello ius superveniens, avente natura di norma interpretativa e quindi applicabile retroattivamente, seguito alla sentenza impugnata ed alla proposizione del ricorso.

Infatti « In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.» (Cass.08/05/2019, n. 12131.

Nello stesso senso cfr. Cass. 13/02/2019, n. 4209; Cass.18/04/2018, n. 9513).

Non è in linea con la disposizione sopravvenuta la decisione impugnata, che si fonda sull’unica ratio decidendi relativa al valore del fondo già determinato e definito ai fini dell’imposta di registro,ed esclusivamente da tale dato fa quindi derivare l’onere di prova contraria in capo al contribuente.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello affinché, secondo i principi già esposti, provveda agli accertamenti in fatto resi necessari dalla sopravvenuta disposizione normativa. 2.Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiara to assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13718/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratore generale del padre [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata per procura speciale in atti da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio, n.26; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 22/02/13, depositata il 19 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; PLUSVALENZA- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] REGISTRORilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] , n.q. di procuratore generale del padre [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell ’Emilia - Romagna ha rigettato l’ appello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato il ricorso del medesim o contribuente contro l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta20 02, che gli attribu ì, ai fini Irpef, il maggior reddito derivante da plusvalenze non dichiarate e conseguite dall’alienazione di un appezzamento di terreno edificabile( del quale il Castellani era comproprietario insieme alla moglie), ad una s.a.s., della quale gli stessiconiugi erano soci. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Parte ricorrente ha prodotto memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 68 (già 82) del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR (come già la CTP) ritenuto legittimo fondare l’accertamento induttivo del reddito da plusvalenza basandosi sul valore del fondo alienato, così come concordato tra il contribuente e l’amministrazione nell’ accertamento per adesione,perfezionatosi ai fini dell’imposta di registro sull’atto di alienazione, ed attribuendo al medesimo contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto all’importato così definito. Il motivo è ammissibile e fondato, in ragione dello ius superveniens, avente natura di norma interpretativa e quindi applicabile retroattivamente, seguito alla sentenza impugnata ed alla proposizione del ricorso. Infatti « In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.» (Cass.08/05/2019, n. 12131. Nello stesso senso cfr. Cass. 13/02/2019, n. 4209; Cass.18/04/2018, n. 9513). Non è in linea con la disposizione sopravvenuta la decisione impugnata, che si fonda sull’unica ratio decidendi relativa al valore del fondo già determinato e definito ai fini dell’imposta di registro,ed esclusivamente da tale dato fa quindi derivare l’onere di prova contraria in capo al contribuente. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello affinché, secondo i principi già esposti, provveda agli accertamenti in fatto resi necessari dalla sopravvenuta disposizione normativa. 2.Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiara to assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 04648/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris