CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16016 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTEn. 1388/ 36 /15 , depositata in data 17 / 12 /20 1 5 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell e camer e di consiglio del 1 8 ottobre 2024 e, previa riconvocazione, del 23 ottobre 2024; Fatti di causa Con ricorso ritualmente notificato, ritualmente,[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento n. TTLM30367 relativo all’anno d’imposta 2005, in riferimento a maggiori canoni di locazione, e alla conseguente ripresa fiscale, riguardanti un fabbricato sito a Venezia, deducendo che si tratterebbe di un bene di interesse storico-artistico che godrebbe di un trattamento fiscale privilegiato. La C.T.P. di Torino rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Piemonte. Avverso detta ultima sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 legge n. 413/91 ed art. 3 legge n. 1089/1939, in connessione ai documenti prodotti agli atti di causa, nonché sull’errata valutazione delle prove documentali acquisite”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché ha respinto l’appello da essa proposto, sulla base della motivazione che r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito in Venezia, per il quale ella aveva invocato l’applicazione del beneficio di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, non risultava essere stato riconosciuto dal Ministero di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939. La contribuente, nel motivo in esame, precisa che non contesta il principio di diritto, affermatodalla C.T.R., secondo il quale il godimento del beneficio fiscale di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991 presuppone che il riconoscimento dell’interesse storico o artistico dell’immobile fosse avvenuto con provvedimento formale ministeriale soggetto a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939. Ella imputa, piuttosto, al giudice di appello di non aver considerato adeguatamente, e comunque di avere erroneamente valutato, l’atto notarile di compravendita nel quale si farebbe riferimento ad un decreto ministeriale trascritto che includerebbe l’immobile in questione tra gli edifici di notevole interesse storico ed artistico della città di Venezia. 1.1. Il motivo è inammissibile. La contribuentenon si duole della violazione di una norma di legge, ma di come la C.T.R. abbia ricostruito la fattispecie sottoposta al suo esame tramite la valutazione delle prove prodottedinanzi ad essa. Né, deve aggiungersi, la contribuente fa valere, al di là della rubrica, un omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. Peraltro, l’atto notarile è stato debitamente valutato dalla C.T.R., che ha considerato il suo contenuto come insufficiente a dimostrare l’esistenza di un provvedimento ministeriale di apposizione del vincolo di particolare interesse storico o artistico. Si tratta dell’esito dell’attività di valutazione delle prove, che al più avrebbe potuto essere censurato in questa sede in quanto r.g. n. 16016/2016a.c.18 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assolutamente carente di motivazione o sorretto da motivazione apparente, mentre la contribuente si limita a sollecitare questa Corte a una diversa, alternativa valutazione del decisivo documento acquisito in giudizio. 2.Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci