CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 24411-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I EMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7169/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24411 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 24411/2020 Agenzia delle Entrate c/ Cooperativa di mutua assistenza fra pescatori a r.l Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che, in controversia su impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di mutua assistenza fra pescatori a r.l. di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di variazione catestale DOCFA, di un'unità immobiliare sita in Sciacca (AG), [OSCURATO:PERSONA] n.20, ha accolto l'appello della Società contribuente. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso di parte, poiché prodotto fuori termine. La CTR, in via preliminare, ha rilevato che il ricorso in primo grado risultava tempestivamente proposto e nel merito ha ritenuto, in base alle caratteristiche degli immobili come provate dalla perizia di parte, non corretta l'attribuzione della cat. catestale C/2. La CTR ha motivato la sua decisione statuendo che "la configurazione dell'immobile, siccome descritta nella perizia giurata versata in atti da parte del ricorrente, poiché risulta inscindibile rispetto alla parte della struttura destinata alla vendita di carburante ed olii per natanti ed è urbanisticamente allocata su area portuale e demaniale (con conseguente vincolo di destinazione), rende del tutto priva di presupposti la classificazione in categoria C/2". La società di è costituita con controricorso. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Considerato che: :L. Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione cegli artt. 6 e 61 del D.P.R. 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., per aver la CTR statuito sulla base di una perizia ciurata di parte infondata e contraria a quanto stabilito dalle norme ndicate. 2. La censura è inammissibile. .1.Va premesso che l'esito del procedimento di classamento è di po accertativo e mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, per cui quando la situazione di fatto e di diritto ati origine denunziata non sia veritiera 11 contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'Ufficio. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale, del resto, non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità: conseguentemente per un verso il contribuente ha facoltà di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione; per altro verso l'Ufficio, senza conseguenze caducatorie dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente (Cass. n. 3001/2015). :'.1.2.Va ancora premesso che in base al D.P.R. 1949 n. 1142 le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono le seguenti: qualificazione; classificazione; formazione delle tariffe; accertamento; classamento; pubblicazione attivazione (art. 4, Reg. cit.). La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e seguenti. Determinato il numero celle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità, tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese (art. 7, Reg. cit.). Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro ci qualificazione classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione dalle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe (art. 9, Reg. cit.). Infine, il classamento consiste nel riscontrare per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare :l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno del classamento (art. 61, Reg. cit.). I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche (art. 75, comma 1, leg. cit.). 3.3.Quanto all'onere della prova in tema di classamento di immobili, difettando una specifica definizione normativa di categorie e classi catastali, questa Corte ha affermato che spetta all'Amministrazione tracciare il necessario reticolo di riferimento; invero, poichè i dati catastali costituiscono la base per il relativo sistema impositivo, il privato, proprietario dell'immobile, può ricorrere al giudice per chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, anche in caso di revisione ordinaria del classamento, trovando tale diritto fondamento nell'art.53 della Costituzione (Cass. n. 22557 del 2008). 3.4.11 principio è stato ribadito in tema di ICI, ma estensibile anche F n relazione alla attribuzione della rendita, da Cass. n. 31239 del 2017, secondo cui "spetta all'Amministrazione tracciare il reticolo cenerale di riferimento delle classi catastali, incombendo alla parte privata, proprietaria dell'immobile, l'onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione, costituendo un valido supporto probatorio il raffronto con altri immobili similari il quale, cerò, non impedisce al giudice di merito di procedere a differente classificazione dell'immobile alla luce di altri elementi comprovanti natura e le caratteristiche del bene che impongano diversa classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione". 4. Nella fattispecie la CTR, con congrua motivazione, ha ritenuto non idonea la diversa categoria attribuita dall'Ufficio - laddove ha statuito che "la configurazione dell'immobile, siccome descritta nella perizia giurata versata in atti da parte ricorrente, poiché risulta inscindibile rispetto alla parte della struttura destinata alla vendita di carburante ed olii per natanti ed è urbanisticamente allocata su area portuale e demaniale (con conseguente vincolo di destinazione), rende del tutto priva di presupposti la classificazione in categoria C/2"- rispetto alla dichiarazione DOCFA, sulla base degli elementi tratti dalla perizia di parte. In tal modo ha correttamente applicato le regole di riparto dell'onere della prova la cui violazione ricorre unicamente laddove il giudice di merito ne inverta la ripartizione, onerando una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio gravava in realtà su una parte diversa (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 - 01). 4.1.L'inclusione dell'immobile oggetto di causa <su area portuale e (::emaniale> costituisce un accertamento in fatto, non idoneamente contestato col relativo vizio logico di motivazione; peraltro la AwL o ckA, produzioL\£1171-0ovi documenti - nel caso di specie da individuarsi nella tav. 5c del Piano regolatore del Comune di Sciacca (all. 9 al ricorso) - è circostanza espressamente contestata dalla controricorrente;tche avrebbe dovuto anch'essa contestarsi ex arì:1 n. 5 c.p,c-1 Piuttosto, la censura in esame mira nella sostanza ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass. n. :14980 del 2020; n. 3005 del 2021) spettando al giudice di hnittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza ciuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica cella loro attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente nionee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova c7cquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 131 del 13/01/2020; Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; Cass. 10 naggio 2021, n. 12286). •.2.11 motivo del ricorso si risolve, in buona sostanza, nella richiesta ci una (non consentita) rivalutazione, nel merito, degli accertamenti operati dal giudice del gravame e congruamente motivati, sottoponendo al giudizio di questa Corte, mediante il vizio di \,iolazione di legge, la non consentita richiesta di una diversa ricognizione della fattispecie concreta. 11 ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a cebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica c ifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 3.000,00 per compensi, C. 200,00 per esborsi, oltre spese ge