CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12178/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 90; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n.85/3/2014 depositata il 18 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle En- trate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.213/5/2008 circa il capo 1) relativo agli affitti passivi e al capo 6) circa i ricavi da ristorante, limitatamente alla maggior somma di Euro 20.427,00. A sua volta, il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva effettuato rilievi fiscali rideterminando per l'anno di imposta 2004 i ricavi della società, accertando maggiori II.DD. e IVA oltre ad acces- sori. 2. Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. A seguito di memoria con cui la società ha comuni- cato di aver aderito ed adempiuto alla definizione agevolata, la Corte ha disposto l'interlocuzione con l'Agenzia, all'esito della quale l'Ammi- nistrazione finanziaria a sua volta ha depositato memoria. Considerato che: q-Z • 3. Con nota di deposito del 4 giugno 2021 la contribuente ha formula- to istanza per l'estinzione del processo a seguito di definizione agevo- lata ex d.l. n.193 del 2016. 4. Da ultimo l'Agenzia delle Entrate, con nota di deposito anteriore alla presente adunanza camerale, ha preso posizione sull'intervenuta definizione della presente controversia chiedendo a sua volta la decla- ratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. 5. Alla richiesta dev'essere senz'altro dato seguito e le spese di lite sono compensate, essendo tale l'accordo delle parti. P.Q.M. dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contende- re e compensa le spese di lite.