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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 15040/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2022 il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza avanzata da COSTANTINO Giovanni tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che il lungo tempo trascorso tra i due delitti oggetto delle sentenze sopra indicate e l'assoluta peculiarità dell'estorsione commessa tra il 2007 ed il 2010, inducono a ritenere che quest'ultima esuli completamente dal programma criminoso che l'associazione malavitosa, nel 1999, potesse aver previsto pur a grandi linee.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - COSTANTINO Giovanni ( deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81, 416bis e 629 cod. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 3 marzo 2022 il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza avanzata da COSTANTINO Giovanni tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che il lungo tempo trascorso tra i due delitti oggetto delle sentenze sopra indicate e l'assoluta peculiarità dell'estorsione commessa tra il 2007 ed il 2010, inducono a ritenere che quest'ultima esuli completamente dal programma criminoso che l'associazione malavitosa, nel 1999, potesse aver previsto pur a grandi linee. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - COSTANTINO Giovanni ( deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81, 416bis e 629 cod. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15040/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris