CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29586/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso la medesima nella Sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma - [OSCURATO:PERSONA] n. 27. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1671/2019 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa da CORTE D'APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma non in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], non attinta dall’impugnazione proposta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il