CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20.10.2021 con la quale il Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen., commesso il 16.01.2021 e ha applicato la sospensione della patente di guida di anni due. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2.1. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che "risulta persuasivo l'orientamento di legittimità (ad es. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 08/02/2021, Rv. 280393) secondo cui, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri previsti dal codice della strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. Infondato risulta dunque il motivo relativo alla contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida. Quanto poi al fatto che nella sentenza non si sia fatto espresso riferimento all'art. 222, comma 2-bis, del codice della Strada non vuol dire che non se ne sia tenuto conto quando il risultato risulti compatibile con tale previsione e risulti del tutto agevole determinarne la scansione di calcolo, in riferimento alla durata finale quale indicata in dispositivo". 3. Il ricorso è infondato. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (così Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435). 3.1. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria inerente alla patente di guida, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019, pubblicata il 17.04.2019 ossia prima della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali ( 589 bis e 590 bis cod. pen) non riconducibili allo stato di ebbrezza ( art. 186 lett. c) o ad alterazioni per l'assunzione di droghe. 3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Cass. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Tuttavia, laddove la sospensione della patente di guida venga applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Cass. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635-02). 3.3. Nel caso di specie, la sospensione della patente di guida, non sussistendo alcuna aggravante è stata disposta nella misura media di due anni, in "relazione al decorso causale e al grado di colpa attribuibile all'imputato", già adeguatamente descritto nella sentenza impugnata a fol 1 e che implicitamente richiamano i parametri di cui all'art. 218 CDS . Invero, il percorso motivazionale della sentenza impugnata - che, trattandosi di patteggiamento, quanto ai fatti di cui all'imputazione, è legittimamente limitato ad una valutazione di correttezza della qualificazione giuridica, di assenza di estremi per l'emissione di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e di congruità della pena richiesta - consente di rinvenire una motivazione non meramente apparente, e adeguatamente specificata in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria.• 4. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a