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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la tardività della querela e l'inammissibilità della costituzione di parte civile della società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in considerazione del fatto che quest'ultima ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta solo nel periodo ricompreso tra il 28 agosto 2018 ed il 01 settembre 2018, data in cui è stata ricevuta la relazione finale redatta dalla perito [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completò soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello, i quali hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza ed il grave precedente penale da cui è gravato il ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la tardività della querela e l'inammissibilità della costituzione di parte civile della società Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in considerazione del fatto che quest'ultima ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta solo nel periodo ricompreso tra il 28 agosto 2018 ed il 01 settembre 2018, data in cui è stata ricevuta la relazione finale redatta dalla perito [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completò soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello, i quali hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di resipiscenza ed il grave precedente penale da cui è gravato il ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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