CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 07/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 25/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame della coimputata. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla presenza di ben tre distinti riconoscimenti della imputata quale coautrice della rapina e dell'utilizzo della sua vettura per la consumazione dei fatti che rendevano evidentemente superfluo l'accertamento istruttorio richiesto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Es osor Titi PA492( Il Presidente