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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 06952/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in fragranza del reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'indagato ha proposto ricorso, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per lesione dei diritti di difesa.

Lamenta che, in sede di convalida dell'arresto, gli sia stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee, dopo che si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il Tribunale ha fatto applicazione di un risalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale per l'udienza di convalida dell'arresto tale facoltà non è consentita, senza tener conto che essa si evince, invece, dal sistema.

In tal senso deporrebbero varie considerazioni.

Anzitutto, questa Corte ritiene utilizzabili, nella fase procedimentale, e nello specifico nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148).

Il presupposto logico e giuridico di una tale impostazione - benché il perimetro di utilizzabilità di tali dichiarazioni resti circoscritto - è il diritto della persona nei cui confronti si procede a renderle, quale espressione del diritto di difesa.

Ancora, supporterebbe tale ermeneusi la disciplina di cui all'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, cui il difensore aveva diritto di assistere, confluiscono nel fascicolo processuale quando sono utilizzate per le contestazioni, posto che tale norma fa espresso rinvio proprio al disposto di cui all'art. 391 cod. proc. pen.

La violazione integra, una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di intervento dell'indagato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta tempestivamente depositata.

Considerato in diritto.

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Nella vicenda al vaglio, l'arrestato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee in alternativa all'interrogatorio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, durante la fase di convalida che precede il rito direttissimo.

Tale facoltà non gli è stata consentita sula base di una interpretazione dell'art. 391 cod. proc. pen. - che l'art. 558 cod. proc. pen. richiama - strettamente aderente al dato testuale.

La norma, che descrive l'archetipo della convalida, è richiamata dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen.

Essa non contempla la facoltà per l'arrestato di rendere libere dichiarazioni, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio; ciò, a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, rispettivamente dall'art. 421 e dall'art. 494 cod. proc. pen.

In tale ultima diposizione, relativa al giudizio, il diritto di rendere dichiarazioni spontanee è declinato nella sua massima espansione, siccome esercitabile in qualunque momento, sia pure nei limiti della pertinenza del dichiarato all'oggetto dell'imputazione e della necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell'istruttoria; e, per esigenze di simmetria, analoga facoltà è stata introdotta anche con riferimento alla udienza preliminare, nella quale possono trovare spazio diversi epiloghi decisori.

Sulla base del dato normativo, la giurisprudenza di legittimità più risalente ha dunque ritenuto non irragionevole la mancanza previsione della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni nella fase di convalida. (Sez.

F, n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483).

E, in effetti, osserva il Collegio che è espressione di discrezionalità legislativa una differente modulazione dell'esercizio del diritto. di difesa in rapporto alle varie fasi della progressione procedimentale; sicchè, in un segmento, quello della convalida dell'arresto, temporalmente contratto ed essenzialmente focalizzato sulla verifica della legittimità della misura precautelare, in relazione ai suoi presupposti giustificativi ed ai relativi termini, è coerente l'avere previsto che il contraddittorio abbia essenzialmente natura tecnica.

E poi evidente come non siano pertinenti al tema gli argomenti addotti dalla difesa.

La necessità della verifica della spontaneità delle dichiarazioni ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni (nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta), è principio di garanzia volto a scongiurare che esse siano il prodotto di influenze induttive o coercitive degli investigatori (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148) ed attiene alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; l'art. 503, comma 6, cod. proc. pen. disciplina, invece, il regime di utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni spontanee quando siano state utilizzate per le contestazioni e ne prevede la confluenza, all'esito, nel fascicolo dibattimentale, in funzione delle letture, ma nulla dice del diritto dell'imputato a renderle.Va infine puntualizzato che anche laddove l'art. 558, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce - ma solo con riguardo alla convalida conseguente a presentazione diretta dell'arrestato in udienza da parte della polizia giudiziaria - che il giudice "senta" lo stesso, non specifica le modalità di tale audizione.

Alla luce di tale quadro ricostruttivo, ritiene il Collegio che un momento di ascolto al ricorrente sia stato consentito attraverso l'invito a rendere interrogatorio.

E se è vero che legittimamente egli ha esercitato il diritto al silenzio, è anche vero che l'inopportuna privazione della facoltà di rendere dichiarazioni - che non sono garantite, ma neppure sono incompatibili con la fase di convalida - non integra alcuna nullità assoluta per lesione delle prerogative di difesa; atteso che l'interrogatorio ha una più spiccata matrice difensiva rispetto alle dichiarazioni spontanee.

Ne consegue che, al più sarebbe configurabile una nullità relativa che, avrebbe tuttavia dovuto esser eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (così come già si è ritenuto da questa Corte in relazione al rito abbreviato da Sez. 1, n. 50430 del 25/09/2018, Curaj, Rv. 274515), risultando tardiva la deduzione formulata per la prima volta in ricorso.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 27/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in fragranza del reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagato ha proposto ricorso, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per lesione dei diritti di difesa. Lamenta che, in sede di convalida dell'arresto, gli sia stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee, dopo che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il Tribunale ha fatto applicazione di un risalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale per l'udienza di convalida dell'arresto tale facoltà non è consentita, senza tener conto che essa si evince, invece, dal sistema. In tal senso deporrebbero varie considerazioni. Anzitutto, questa Corte ritiene utilizzabili, nella fase procedimentale, e nello specifico nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148). Il presupposto logico e giuridico di una tale impostazione - benché il perimetro di utilizzabilità di tali dichiarazioni resti circoscritto - è il diritto della persona nei cui confronti si procede a renderle, quale espressione del diritto di difesa. Ancora, supporterebbe tale ermeneusi la disciplina di cui all'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, cui il difensore aveva diritto di assistere, confluiscono nel fascicolo processuale quando sono utilizzate per le contestazioni, posto che tale norma fa espresso rinvio proprio al disposto di cui all'art. 391 cod. proc. pen. La violazione integra, una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di intervento dell'indagato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta tempestivamente depositata. Considerato in diritto. 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Nella vicenda al vaglio, l'arrestato ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee in alternativa all'interrogatorio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, durante la fase di convalida che precede il rito direttissimo. Tale facoltà non gli è stata consentita sula base di una interpretazione dell'art. 391 cod. proc. pen. - che l'art. 558 cod. proc. pen. richiama - strettamente aderente al dato testuale. La norma, che descrive l'archetipo della convalida, è richiamata dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. Essa non contempla la facoltà per l'arrestato di rendere libere dichiarazioni, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio; ciò, a differenza di quanto previsto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, rispettivamente dall'art. 421 e dall'art. 494 cod. proc. pen. In tale ultima diposizione, relativa al giudizio, il diritto di rendere dichiarazioni spontanee è declinato nella sua massima espansione, siccome esercitabile in qualunque momento, sia pure nei limiti della pertinenza del dichiarato all'oggetto dell'imputazione e della necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell'istruttoria; e, per esigenze di simmetria, analoga facoltà è stata introdotta anche con riferimento alla udienza preliminare, nella quale possono trovare spazio diversi epiloghi decisori. Sulla base del dato normativo, la giurisprudenza di legittimità più risalente ha dunque ritenuto non irragionevole la mancanza previsione della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni nella fase di convalida. (Sez. F, n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483). E, in effetti, osserva il Collegio che è espressione di discrezionalità legislativa una differente modulazione dell'esercizio del diritto. di difesa in rapporto alle varie fasi della progressione procedimentale; sicchè, in un segmento, quello della convalida dell'arresto, temporalmente contratto ed essenzialmente focalizzato sulla verifica della legittimità della misura precautelare, in relazione ai suoi presupposti giustificativi ed ai relativi termini, è coerente l'avere previsto che il contraddittorio abbia essenzialmente natura tecnica. E poi evidente come non siano pertinenti al tema gli argomenti addotti dalla difesa. La necessità della verifica della spontaneità delle dichiarazioni ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni (nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta), è principio di garanzia volto a scongiurare che esse siano il prodotto di influenze induttive o coercitive degli investigatori (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148) ed attiene alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; l'art. 503, comma 6, cod. proc. pen. disciplina, invece, il regime di utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni spontanee quando siano state utilizzate per le contestazioni e ne prevede la confluenza, all'esito, nel fascicolo dibattimentale, in funzione delle letture, ma nulla dice del diritto dell'imputato a renderle.Va infine puntualizzato che anche laddove l'art. 558, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce - ma solo con riguardo alla convalida conseguente a presentazione diretta dell'arrestato in udienza da parte della polizia giudiziaria - che il giudice "senta" lo stesso, non specifica le modalità di tale audizione. Alla luce di tale quadro ricostruttivo, ritiene il Collegio che un momento di ascolto al ricorrente sia stato consentito attraverso l'invito a rendere interrogatorio. E se è vero che legittimamente egli ha esercitato il diritto al silenzio, è anche vero che l'inopportuna privazione della facoltà di rendere dichiarazioni - che non sono garantite, ma neppure sono incompatibili con la fase di convalida - non integra alcuna nullità assoluta per lesione delle prerogative di difesa; atteso che l'interrogatorio ha una più spiccata matrice difensiva rispetto alle dichiarazioni spontanee. Ne consegue che, al più sarebbe configurabile una nullità relativa che, avrebbe tuttavia dovuto esser eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (così come già si è ritenuto da questa Corte in relazione al rito abbreviato da Sez. 1, n. 50430 del 25/09/2018, Curaj, Rv. 274515), risultando tardiva la deduzione formulata per la prima volta in ricorso. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla canceller
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