Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:121
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0008 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La [OSCURATO:SOCIETA] «Acciaierie e ferriere pugliesi», con sede a Giovinazzo (Bari) impugna, in base all'articolo 33 del trattato di Parigi, la decisione 13 novembre 1964 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] le ha intimato il pagamento di L.39 329539 a titolo di contributi nell'ambito del consorzio di perequazione del rottame.

Detta società ha due stabilimenti; l'uno, a Bari, comprende in particolare un forno di 7 tonnellate e un laminatoio per tubi senza saldatura che ha una capacità produttiva di 1000 tonnellate mensili; l'altro, a Giovinazzo, comprende un forno Martin di 2000 tonnellate, una fonderia con cinque cubilotti per 280 tonnellate mensili e una fucina per materiali di ricupero che ha una capacità di 100 tonnellate mensili.

Il fatto che, nell'ambito dell'impresa, vi siano dei settori che, come la fonderia e la fucina, non rientrano nell'ambito di previsione del trattato e del sistema di perequazione è evidentemente fonte di incertezze e di difficoltà per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile.

Per il periodo aprile 1954 - novembre 1958 la società «Pugliesi» aveva denunciato acquisti di rottame per complessive 129614 tonnellate.

Prima di emanare la decisione oggi impugnata l'[OSCURATO:PERSONA] diede alla Società fiduciaria svizzera l'incarico di effettuare diverse verifiche negli stabilimenti della società, e precisamente nell'aprile 1957 per il periodo 1 o aprile 1954 - 31 gennaio 1957, nell'aprile 1960 per il periodo 1 o febbraio 1957 - 30 novembre 1958, e infine nel 1961, su richiesta della stessa impresa.

Queste operazioni hanno determinato uno scambio di corrispondenza, parte della quale è allegata al fascicolo.

In base ai loro risultati l'[OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la quantità di rottame controverso da 25372 a 10520 tonnellate sostituendo così alle 129614 tonnellate dichiarate imponibile di 140134 tonnellate.

Il che risultava da un conteggio comunicato all'impresa in data 8 aprile 1963 e da questa contestato con lettera del 18 giugno 1963.

A questo punto venne presa la decisione, ora impugnata, del 13 novembre 1964.

Essa dichiarava che dalle verifiche effettuate era risultato che l'impresa non aveva compilato correttamente le sue dichiarazioni, che di conseguenza avevano dovuto essere rettificate.

Tale decisione contiene un duplice esame, cronologico e per materia, delle constatate insufficienze, esame che devo ricordare, scusandomi per la sua aridità.

Anzitutto vi è un prospetto in cui sono ripatiti nei vari periodi di conteggio in tonnellaggi di base sottoposti ai contributi, quali risultano dagli aumenti apportati alle quantità dichiarate; tali aumenti sono, riassumendo, di 8703 tonnellate per i periodi che complessivamente vanno dal 1 o aprile 1954 al 31 gennaio 1957, e di 1817 tonnellate per i periodi compresi tra il 1 o maggio 1957 e il 30 novembre 1958; riguardo al periodo 1 o febbraio 1957 - 30 aprile 1957 le dichiarazioni erano risultate corrette.

In totale la differenza riscontrata (8703 + 1817) era di 10520 tonnellate.

La decisione analizza poi le indicate deficienze non più cronologicamente, ma per materia e per destinazione.

Al tonnellaggio dichiarato devono essere apportate le seguenti rettifiche : In aumento : — 106 tonnellate di rottame acquistate e non dichiarate per errore.

Su questo punto l'impresa non solleva alcuna contestazione e riconosce il proprio debito. — 1055 tonnellate di rottame acquistate, che l'impresa adduce di avere destinato alla fonderia di ghisa integrata (attività non soggetta al Trattato a norma dell'allegato I di quest'ultimo), senza peraltro fornire in merito alcuna prova. — 9200 tonnellate di rottame acquistato, considerato d'alla «Pugl» come materiale di reimpiego, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso sia andato ad aumentare le giacenze, e si propone di dimostrarlo con un bilancio dei movimenti generali di rottame di cui mi occuperò in seguito. — 364 tonnellate di rottame venduto, erroneamente dedotto come proveniente dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa non sottoposta ai contributi. — 1347 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione mai provata.

Rispetto a questo totale, di 12072 tonnellate, bisogna tener conto.

In diminuzione : — di 1552 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, la cui deduzione è ammessa dall'[OSCURATO:PERSONA].

L'aumento del tonnellaggio di base sottoposto ai contributi risulta quindi, come prima si è visto, di 10520 tonnellate.

D'altra parte non vi è alcuna contestazione né sulle tonnellate destinate alla produzione di getti d'acciaio, esenti da contributo, né sulle aliquote di quest'ultima, che variano secondo i periodi cui si riferiscono le inesattezze allegate.

Tutta la controversia verte sulla questione del se le varie quantità di rottame da me indicate debbano, rientrare nel tonnellaggio sottoposto ai contributi.

Non siamo qui in presenza di un ricorso di merito, come se fosse stata inflitta un'ammenda a norma dell'articolo 36, ma di un ricorso per annullamento.

Non vi si chiede di fissare l'ammontare dei contributi, ma di decidere in merito alla legittimità della decisione impugnata.

A fondamento del suo ricorso, l'impresa «pugliesi» sostiene anzitutto che la decisione viola i principi sulla prova e non è motivata.

Poi, rifacendosi ai diversi capi che comportano un aumento delle cifre da lei dichiarate, ravvisa in essi altrettante violazioni della decisione 2-57, perché sottopongono a contributo quantità di rottame che, come essa intende provare — nei limiti in cui spetta a lei farlo —, sono state rivendute o utilizzate sia nella fonderia, sia per reimpiego, sia per fucinati.

A — La ricorrente ricorda anzitutto che, a proposito delle rettifiche di 1055, 9200 e 1347 tonnellate, nella decisione è espressamente detto che l'impresa non ha provato che il rottame in questione è stato utilizzato al di fuori dell'acciaieria, il che avrebbe potuto esentarla dal contributo di perequazione, e che la stessa cosa viene affermata dall'[OSCURATO:PERSONA] a proposito delle 364 tonnellate.

Ora, la sua attività comprende un settore, l'acciaieria, sottoposto alla perequazione, un altro, la fonderia, che ne è esente; incomberebbe quindi alla convenuta l'onere di provare che in base all'effettivo impiego del rottame, l'acquisto rientra nel, sistema di perequazione, senza potere, come in realtà ha fatto, invertire tale onere.

Inoltre la decisione non potrebbe dirsi motivata.

Non basta, per fare un esempio, affermare che la quantità di 10520 tonnellate è stata accertata in base alle scritture contabili esaminate in occasione delle verifiche effettuate nell'impresa nel 1957, 1960 e 1961, dato che né il contenuto, né il valore di tali documenti risultano indicati, né è fornita alcuna indicazione sul metodo seguito nell'analizzarli e nell'interpretarli.

A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] obietta che l'impresa non ha mai prodotto la contabilità relativa alla fonderia di ghisa, il che ha reso impossibile controllare in qual modo l'acquisto e il consumo del rottame venissero ripartiti fra i diversi settori di attività della società.

Compilato un bilancio generale dei movimenti di rottame (che del resto si riferisce solo al periodo anteriore al 1 o febbraio 1957), usufruendo in parte delle dichiarazioni della ricorrente e dei documenti da essa presentati a proposito della carica di rottame per ogni colata, i conti non tornarono; il che porta a concludere che l'impresa impiegava nell'acciaieria anche materiale non denunciato.

Nessun rilievo ha il fatto che, come essa cerca di dimostrare, si trattasse di materiale venduto o destinato al reimpiego, e quindi deducibile; la questione non riguarda il lavoro degli stabilimenti, che hanno potuto procurarsi per altre vie il materiale necessario: riguarda l'eccedenza di giacenze nell'acciaieria.

L'[OSCURATO:PERSONA] inoltre esclude che il suo atteggiamento determini un'inversione dell'onere della prova.

È l'impresa che dovrebbe giustificare la presenza di scorte in eccedenza rispetto alla quantità che corrisponde alle sue dichiarazioni, e spiegare perché tali dichiarazioni non abbiano trovato conferma nel bilancio generale dei movimenti di rottame.

A questo punto la società «Pugliesi», nella sua replica, rileva — e a quanto pare con una certa ragione — che l'[OSCURATO:PERSONA] sposta l'ambito della controversia e modifica i motivi addotti a sostegno della decisione impugnata.

Tale decisione si era limitata a rilevare che l'utilizzazione in fonderia, la vendita o il reimpiego non erano stati provati e a supporre che il rottame fosse stato usato nell'acciaieria o destinato ad accrescere le giacenze.

E non aveva assolutamente affermato che gli acquisti di rottame effettuati dalla società fossero diversi da quelli risultanti dalle fatture e dai registri di carico, il che invece è presupposto dall'atteggiamento adottato nel controricorso.

Basandosi sulla decisione impugnata, la ricorrente intendeva stabilire che le quantità controverse erano state utilizzate come materiale di reimpiego o per i getti in ghisa — ed è a questo che tendono gli altri motivi del ricorso che in seguito prenderò in considerazione —; ora, la difesa finisce col togliere ogni valore alla prova che la società intende darne.

Come giudicare questa discussione? Il fatto che l'impresa «Pugliesi» non avesse alcuna contabilità industriale per quanto riguarda il settore «fonderia», estraneo all'ambito comunitario, non è contestato.

Indubbiamente essa è libera, come dice, di dare ai settori che non rientrano nella gestione «acciaio» l'organizzazione interna che ritiene più opportuna.

Ma ciò implica necessariamente delle conseguenze per quanto riguarda il settore sottoposto al Trattato e al sistema di perequazione, perché non si possono ricostruire i movimenti di rottame nel loro complesso sulla base di una contabilità globale.

D'altra parte, se non si vuole porre nel nulla il consorzio di perequazione, bisogna riconoscere all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto — e voi glielo avete riconosciuto — di tassare d'ufficio l'impresa che è priva di contabilità; e, nello stesso ordine di idee, non le si può negare il potere di rettificare le dichiarazioni di quella che ha una contabilità incompleta, purché le rettifiche apportate vengano sufficientemente giustificate.

Quanto all'impresa, essa ha sempre la possibilità di contestare in giudizio le cifre stabilite dall'[OSCURATO:PERSONA] e di far valere quelle che risultano dalle proprie dichiarazioni.

Infine, non ritengo che si possa invocare in un modo troppo rigoroso, in una materia del genere, la nozione di «onere della prova».

Si tratta, in ultima analisi, di raggiungere un sufficiente grado di certezza in base ai documenti prodotti da ognuna delle parti e alle osservazioni con cui essi vengono accolti dalla parte avversa, salva la possibilità per il giudice di ordinare una perizia qualora ritenga di non avere sufficienti elementi di informazione.

Né mi sembra che la decisione presenti quel difetto di motivazione che le viene rimproverato.

Per ogni rettifica apportata, l'[OSCURATO:PERSONA] ha indicato le considerazioni che la giustificavano.

Che si tratti di motivi esatti o no, riguarda il merito; essi ad ogni modo ci sono.

Passo quindi ora agli altri mezzi di ricorso, con i quali l'impresa «Pugliesi» contesta la legittimità delle rettifiche apportate alle sue dichiarazioni.

B — L'impresa «Pugliesi» invoca contro la decisione la mancata esenzione di una parte del tonnellaggio da lei utilizzata nella propria fonderia, in contrasto con quanto stabil ito dalla nota 5 dell'allegato 1 del Trattato, secondo cui i getti di ghisa sono esclusi dall'ambito di applicazione del Trattato stesso, con la conseguenza che i rottami a tal fine impiegati non sono sottoposti al sistema di perequazione.

Essa sostiene di aver utilizzato a questo scopo 3954 tonnellate di rottame.

L'[OSCURATO:PERSONA] ne ha riconosciuto solo 1552, escludendo da un lato 1055 tonnellate, che rappresenterebbero acquisti di rottame effettuati durante il periodo 1 o aprile 1954-21 gennaio 1957, e dall'altro 1347 tonnellate, da considerare come movimenti dall'acciaieria alla fonderia durante il periodo 1 o maggio 1957- 30 novembre 1958.

Essa infatti ha ritenuto sfornite di prova le destinazioni indicate, come risulta da due rubriche della decisione impugnata, che hanno per oggetto le quantità controverse.

Come giustifica la ricorrente le cifre da lei denunciate? Anzitutto facendo riferimento ai prodotti in ghisa da lei venduti mentre era in vigore il consorzio di perequazione.

A sostegno del ricorso essa comunica (allegato 10) degli estratti dai libri contabili da cui risulterebbe che le quantità vendute e regolarmente fatturate raggiungono le 3444 tonnellate.

Vi sono poi 200 tonnellate di prodotti di ghisa utilizzate per. uso proprio all'interno dei due stabilimenti.

In totale, la produzione in ghisa avrebbe raggiunto, arrotondando la cifra, le 3650 tonnellate.

Questa è la base su cui la ricorrente ricostruisce la quantità di rottame impiegato al fine descritto, aggiungendo al totale sopra indicato il 10 % a titolo di perdite tecniche; si ottiene così una quantità di 4015 tonnellate di rottame, che di conseguenza supera la quantità di cui essa reclama l'esenzione.

La conclusione sarebbe che le due rettifiche di 1055 e 1347 tonnellate non sono giustificate.

Si tratta di un argomento da prendersi per quel che vale: si potrà contestarlo sotto il profilo tecnico; oppure discutere il valore delle fatture prodotte, che io non mi sento in grado di valutare, ma comunque esso merita almeno di essere preso in considerazione.

Ora, non si può fare a meno di constatare e di criticare il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in proposito, a un puro e semplice diniego.

Nella sua difesa, essa ritiene del tutto gratuita la censura fondata sulla violazione delle regole comunitarie in merito al punto in questione, perché dalla decisione impugnata risulterebbe chiaramente che il rottame utilizzato nella fonderia di ghisa è sì esentato dalla contribuzione, ma a patto che sia fornita la prova della sua utilizzazione nella fonderia stessa.

Nessun accenno viene fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] al valore della documentazione presentata dalla società, ad es. delle sue fatture.

Aggiungerò che alcuni degli argomenti cui l'[OSCURATO:PERSONA] ricorre sono difficilmente spiegabili.

Per il periodo 1 o maggio 1957-30 novembre 1958, la modifica apportata alle quantità dichiarate è di complessive 1817 tonnellate, che comprendono 106 tonnellate di rottame acquistate e non dichiarate per errore, 364 tonnellate di rottame venduto che non dovevano essere dedotte in quanto provenienti dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata, e infine 1347 tonnellate di rottame trasferite dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione di cui non è stata data la prova (quest'ultimo nucleo di rottame è uno di quelli che secondo la società sono stati effettivamente usati per produrre getti di ghisa).

Ora, nella controreplica, l'[OSCURATO:PERSONA] sottolinea la corrispondenza tra gli acquisti di rottame non denunciati perché destinati alla fonderia e gli aumenti che risultano apportati alle scorte dell'acciaieria.

Essa rileva che, per il periodo febbraio 1957-novembre 1958, gli uni e gli altri hanno rispettivamente raggiunto le 3040 e le 3000 tonnellate, e, per il solo mese di giugno del 1958 le 1189 e le 1000 tonnellate.

Ora, se effettivamente, le cose stavano così, mal si spiega il fatto che la rettifica sia stata di sole 1817 tonnellate per tutto il periodo considerato, e di sole 232 tonnellate per il trimestre 1 o maggio - 31 luglio 1958.

Pur sussistendo un margine di incertezza, io riterrei che la società «Pugliesi» abbia fornito sufficienti elementi, non contestati dall'[OSCURATO:PERSONA], per ammettere che le due quantità controverse di 1055 e di 1347 tonnellate di rottame corrispondano a quantità da essa utilizzate nella sua fonderia e per tale motivo esenti da contributo.

C — Infine, la ricorrente contesta la tassazione di 9200 tonnellate di rottame, che l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene corrispondano a un aumento delle giacenze dovuto ad acquisti, mentre in realtà si tratterebbe di materiale di reimpiego in parte venduto e in parte utilizzato per la produzione di forgiati e tale da costituire delle risorse proprie non imponibili a norma dell'articolo 4 paragrafo 2 della decisione 2-57.

Le tonnellate in questione, relative al periodo 1 o aprile 1954-31 gennaio 1957, sono state dedotte dall'[OSCURATO:PERSONA] da quello che essa indica come bilancio generale dei movimenti di rottame per lo stesso periodo.

Si tratta di un documento compilato sulla base delle denuncie periodiche della società, ma ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA], ed è a questa che voi l'avete richiesto.

La ricorrente ricorda, che essa non ha dichiarato 20227 tonnellate di rottame costituenti delle risorse proprie; se l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto tale natura solo a 11027 tonnellate, il resto, e precisamente 9200 tonnellate, è stato considerato come rottame d'acquisto e ciò, secondo la società, a torto.

In effetti, bisogna tener conto, per il rottame venduto, delle perdite dovute alla disossidazione; per quello utilizato in fucina, delle perdite per trattamento a fuoco, e così via.

Se si tiene conto di tutto ciò, la quantità totale di rottame da reimpiego è suscettibile di dare prodotti finiti per complessive 16587 tonnellate.

Ora, sempre in base ai documenti forniti in allegato al ricorso, i fucinati venduti e il rottame di reimpiego venduto avrebbero raggiunto rispettivamente le 4242 e le 10410 tonnellate, con un totale di 14652 tonnellate.

La differenza, e cioè 1935 tonnellate, risulterebbe ampiamente giustificata dal consumo interno dei suoi due stabilimenti.

Nelle osservazioni presentate dalla ricorrente dopo la comunicazione del bilancio dei movimenti generali di rottame, la società ha fornito una giustificazione supplementare del preteso accrescimento delle giacenze addebitatole, fondandosi su un rapporto del Campsider che valuta dal 26,9 al 28,9 % della produzione la percentuale di ricupero interno nelle imprese siderurgiche italiane.

In base alla produzione totale — 155094 tonnellate — essa avrebbe potuto dichiarare come risorse proprie dell'acciaieria una quantità che raggiungesse le 43000 tonnellate; di fatto, ne ha dichiarate solo 14127, ossia il 9,1 % della produzione, il che dimostra che essa ha periodicamente registrato un accrescimento, una rivalutazione delle proprie scorte, nei quali non è il caso di ravvisare una dissimulazione di rottame d'acquisto imponibile, ma che risultano giustificati in quanto corrispondenti a rottame di ricupero.

La società afferma — e ciò non appare inverosimile — che parte del rottame ricuperato non veniva controllato o pesato, ma rifluiva fra le scorte.

Anche aggiungendo alle risorse proprie da lei denunciate le 9200 tonnellate controverse, si arriva a mala pena alla metà della percentuale di ricupero fornita dal Campsider, per cui non vi è alcun motivo di considerare la quantità controversa come proveniente da rottame di acquisto.

L'argomento, come ricorderete, è stato ripreso in udienza, e l'avvocato dell'[OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che la invocata percentuale del 28 % poteva essere applicata solo a certe imprese o a certi settori di produzione ben determinati, ma non al settore di attività della società «Pugliesi».

Il rapporto Campsider non dice però nulla di simile, e la percentuale del 28 % vi è considerata come percentuale media.

E ammesso che sia proprio così, basta a mio parere tale rapporto per riconoscere che le 9200 tonnellate devono in effetti essere considerate come provenienti dal recupero interno e per tale ragione esenti dal contributo di perequazione.

È in ultima analisi, quanto vi propongo di affermare.

Resta un ultimo punto: esso riguarda 364 tonnellate di rottame venduto che, secondo la decisione impugnata, sarebbero state a torto detratte, e che dovrebbero provenire dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata.

La società, a questo proposito, fornisce delle spiegazioni molto vaghe, si limita cioè ad osservare che, anche se si aggiunge la quantità in questione alle 9200 tonnellate di cui ho appena parlato, il risultato è largamente inferiore al tonnellaggio che risulterebbe in complesso giustificato.

Del resto, queste poche centinaia di tonnellate rappresenterebbero qualcosa di completamente trascurabile rispetto alla quantità complessiva su cui verte la controversia.

Qui, bisogna proprio ammettere che le giustificazioni fornite sono insufficienti.

In definitiva, delle 10520 tonnellate che rappresentano la rettifica alle denuncie della società, con la conseguente imposizione a suo carico di L. 39329539, ritengo che soltanto 106 tonnellate, oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa, e 364 tonnellate, per le quali a mio parere essa non ha fornito sufficienti giustificazioni, sono tali da comportare il pargamento del contributo.

Ma qui si tratta di decidere sull'annullamento della decisione che fissa l'ammontare degli obblighi finanziari della società «Pugliesi», ammontare che non può essere modificato; e basta che la decisione sia in alcuna delle sue parti illegittima perché essa debba venire annullata nella sua totalità.

Spetterà all'[OSCURATO:PERSONA] tornare a decidere su altre basi.

Concludo allora chiedendo : — che la decisione del 13 novembre 1964, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla «Acciaierie e ferriere pugliesi» il pagamento della somma di L. 39329539 sia annullata — e che le spese siano poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0008 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La [OSCURATO:SOCIETA] «Acciaierie e ferriere pugliesi», con sede a Giovinazzo (Bari) impugna, in base all'articolo 33 del trattato di Parigi, la decisione 13 novembre 1964 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] le ha intimato il pagamento di L.39 329539 a titolo di contributi nell'ambito del consorzio di perequazione del rottame. Detta società ha due stabilimenti; l'uno, a Bari, comprende in particolare un forno di 7 tonnellate e un laminatoio per tubi senza saldatura che ha una capacità produttiva di 1000 tonnellate mensili; l'altro, a Giovinazzo, comprende un forno Martin di 2000 tonnellate, una fonderia con cinque cubilotti per 280 tonnellate mensili e una fucina per materiali di ricupero che ha una capacità di 100 tonnellate mensili. Il fatto che, nell'ambito dell'impresa, vi siano dei settori che, come la fonderia e la fucina, non rientrano nell'ambito di previsione del trattato e del sistema di perequazione è evidentemente fonte di incertezze e di difficoltà per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile. Per il periodo aprile 1954 - novembre 1958 la società «Pugliesi» aveva denunciato acquisti di rottame per complessive 129614 tonnellate. Prima di emanare la decisione oggi impugnata l'[OSCURATO:PERSONA] diede alla Società fiduciaria svizzera l'incarico di effettuare diverse verifiche negli stabilimenti della società, e precisamente nell'aprile 1957 per il periodo 1 o aprile 1954 - 31 gennaio 1957, nell'aprile 1960 per il periodo 1 o febbraio 1957 - 30 novembre 1958, e infine nel 1961, su richiesta della stessa impresa. Queste operazioni hanno determinato uno scambio di corrispondenza, parte della quale è allegata al fascicolo. In base ai loro risultati l'[OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la quantità di rottame controverso da 25372 a 10520 tonnellate sostituendo così alle 129614 tonnellate dichiarate imponibile di 140134 tonnellate. Il che risultava da un conteggio comunicato all'impresa in data 8 aprile 1963 e da questa contestato con lettera del 18 giugno 1963. A questo punto venne presa la decisione, ora impugnata, del 13 novembre 1964. Essa dichiarava che dalle verifiche effettuate era risultato che l'impresa non aveva compilato correttamente le sue dichiarazioni, che di conseguenza avevano dovuto essere rettificate. Tale decisione contiene un duplice esame, cronologico e per materia, delle constatate insufficienze, esame che devo ricordare, scusandomi per la sua aridità. Anzitutto vi è un prospetto in cui sono ripatiti nei vari periodi di conteggio in tonnellaggi di base sottoposti ai contributi, quali risultano dagli aumenti apportati alle quantità dichiarate; tali aumenti sono, riassumendo, di 8703 tonnellate per i periodi che complessivamente vanno dal 1 o aprile 1954 al 31 gennaio 1957, e di 1817 tonnellate per i periodi compresi tra il 1 o maggio 1957 e il 30 novembre 1958; riguardo al periodo 1 o febbraio 1957 - 30 aprile 1957 le dichiarazioni erano risultate corrette. In totale la differenza riscontrata (8703 + 1817) era di 10520 tonnellate. La decisione analizza poi le indicate deficienze non più cronologicamente, ma per materia e per destinazione. Al tonnellaggio dichiarato devono essere apportate le seguenti rettifiche : In aumento : — 106 tonnellate di rottame acquistate e non dichiarate per errore. Su questo punto l'impresa non solleva alcuna contestazione e riconosce il proprio debito. — 1055 tonnellate di rottame acquistate, che l'impresa adduce di avere destinato alla fonderia di ghisa integrata (attività non soggetta al Trattato a norma dell'allegato I di quest'ultimo), senza peraltro fornire in merito alcuna prova. — 9200 tonnellate di rottame acquistato, considerato d'alla «Pugl» come materiale di reimpiego, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso sia andato ad aumentare le giacenze, e si propone di dimostrarlo con un bilancio dei movimenti generali di rottame di cui mi occuperò in seguito. — 364 tonnellate di rottame venduto, erroneamente dedotto come proveniente dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa non sottoposta ai contributi. — 1347 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione mai provata. Rispetto a questo totale, di 12072 tonnellate, bisogna tener conto. In diminuzione : — di 1552 tonnellate di rottame trasferito dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, la cui deduzione è ammessa dall'[OSCURATO:PERSONA]. L'aumento del tonnellaggio di base sottoposto ai contributi risulta quindi, come prima si è visto, di 10520 tonnellate. D'altra parte non vi è alcuna contestazione né sulle tonnellate destinate alla produzione di getti d'acciaio, esenti da contributo, né sulle aliquote di quest'ultima, che variano secondo i periodi cui si riferiscono le inesattezze allegate. Tutta la controversia verte sulla questione del se le varie quantità di rottame da me indicate debbano, rientrare nel tonnellaggio sottoposto ai contributi. Non siamo qui in presenza di un ricorso di merito, come se fosse stata inflitta un'ammenda a norma dell'articolo 36, ma di un ricorso per annullamento. Non vi si chiede di fissare l'ammontare dei contributi, ma di decidere in merito alla legittimità della decisione impugnata. A fondamento del suo ricorso, l'impresa «pugliesi» sostiene anzitutto che la decisione viola i principi sulla prova e non è motivata. Poi, rifacendosi ai diversi capi che comportano un aumento delle cifre da lei dichiarate, ravvisa in essi altrettante violazioni della decisione 2-57, perché sottopongono a contributo quantità di rottame che, come essa intende provare — nei limiti in cui spetta a lei farlo —, sono state rivendute o utilizzate sia nella fonderia, sia per reimpiego, sia per fucinati. A — La ricorrente ricorda anzitutto che, a proposito delle rettifiche di 1055, 9200 e 1347 tonnellate, nella decisione è espressamente detto che l'impresa non ha provato che il rottame in questione è stato utilizzato al di fuori dell'acciaieria, il che avrebbe potuto esentarla dal contributo di perequazione, e che la stessa cosa viene affermata dall'[OSCURATO:PERSONA] a proposito delle 364 tonnellate. Ora, la sua attività comprende un settore, l'acciaieria, sottoposto alla perequazione, un altro, la fonderia, che ne è esente; incomberebbe quindi alla convenuta l'onere di provare che in base all'effettivo impiego del rottame, l'acquisto rientra nel, sistema di perequazione, senza potere, come in realtà ha fatto, invertire tale onere. Inoltre la decisione non potrebbe dirsi motivata. Non basta, per fare un esempio, affermare che la quantità di 10520 tonnellate è stata accertata in base alle scritture contabili esaminate in occasione delle verifiche effettuate nell'impresa nel 1957, 1960 e 1961, dato che né il contenuto, né il valore di tali documenti risultano indicati, né è fornita alcuna indicazione sul metodo seguito nell'analizzarli e nell'interpretarli. A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] obietta che l'impresa non ha mai prodotto la contabilità relativa alla fonderia di ghisa, il che ha reso impossibile controllare in qual modo l'acquisto e il consumo del rottame venissero ripartiti fra i diversi settori di attività della società. Compilato un bilancio generale dei movimenti di rottame (che del resto si riferisce solo al periodo anteriore al 1 o febbraio 1957), usufruendo in parte delle dichiarazioni della ricorrente e dei documenti da essa presentati a proposito della carica di rottame per ogni colata, i conti non tornarono; il che porta a concludere che l'impresa impiegava nell'acciaieria anche materiale non denunciato. Nessun rilievo ha il fatto che, come essa cerca di dimostrare, si trattasse di materiale venduto o destinato al reimpiego, e quindi deducibile; la questione non riguarda il lavoro degli stabilimenti, che hanno potuto procurarsi per altre vie il materiale necessario: riguarda l'eccedenza di giacenze nell'acciaieria. L'[OSCURATO:PERSONA] inoltre esclude che il suo atteggiamento determini un'inversione dell'onere della prova. È l'impresa che dovrebbe giustificare la presenza di scorte in eccedenza rispetto alla quantità che corrisponde alle sue dichiarazioni, e spiegare perché tali dichiarazioni non abbiano trovato conferma nel bilancio generale dei movimenti di rottame. A questo punto la società «Pugliesi», nella sua replica, rileva — e a quanto pare con una certa ragione — che l'[OSCURATO:PERSONA] sposta l'ambito della controversia e modifica i motivi addotti a sostegno della decisione impugnata. Tale decisione si era limitata a rilevare che l'utilizzazione in fonderia, la vendita o il reimpiego non erano stati provati e a supporre che il rottame fosse stato usato nell'acciaieria o destinato ad accrescere le giacenze. E non aveva assolutamente affermato che gli acquisti di rottame effettuati dalla società fossero diversi da quelli risultanti dalle fatture e dai registri di carico, il che invece è presupposto dall'atteggiamento adottato nel controricorso. Basandosi sulla decisione impugnata, la ricorrente intendeva stabilire che le quantità controverse erano state utilizzate come materiale di reimpiego o per i getti in ghisa — ed è a questo che tendono gli altri motivi del ricorso che in seguito prenderò in considerazione —; ora, la difesa finisce col togliere ogni valore alla prova che la società intende darne. Come giudicare questa discussione? Il fatto che l'impresa «Pugliesi» non avesse alcuna contabilità industriale per quanto riguarda il settore «fonderia», estraneo all'ambito comunitario, non è contestato. Indubbiamente essa è libera, come dice, di dare ai settori che non rientrano nella gestione «acciaio» l'organizzazione interna che ritiene più opportuna. Ma ciò implica necessariamente delle conseguenze per quanto riguarda il settore sottoposto al Trattato e al sistema di perequazione, perché non si possono ricostruire i movimenti di rottame nel loro complesso sulla base di una contabilità globale. D'altra parte, se non si vuole porre nel nulla il consorzio di perequazione, bisogna riconoscere all'[OSCURATO:PERSONA] il diritto — e voi glielo avete riconosciuto — di tassare d'ufficio l'impresa che è priva di contabilità; e, nello stesso ordine di idee, non le si può negare il potere di rettificare le dichiarazioni di quella che ha una contabilità incompleta, purché le rettifiche apportate vengano sufficientemente giustificate. Quanto all'impresa, essa ha sempre la possibilità di contestare in giudizio le cifre stabilite dall'[OSCURATO:PERSONA] e di far valere quelle che risultano dalle proprie dichiarazioni. Infine, non ritengo che si possa invocare in un modo troppo rigoroso, in una materia del genere, la nozione di «onere della prova». Si tratta, in ultima analisi, di raggiungere un sufficiente grado di certezza in base ai documenti prodotti da ognuna delle parti e alle osservazioni con cui essi vengono accolti dalla parte avversa, salva la possibilità per il giudice di ordinare una perizia qualora ritenga di non avere sufficienti elementi di informazione. Né mi sembra che la decisione presenti quel difetto di motivazione che le viene rimproverato. Per ogni rettifica apportata, l'[OSCURATO:PERSONA] ha indicato le considerazioni che la giustificavano. Che si tratti di motivi esatti o no, riguarda il merito; essi ad ogni modo ci sono. Passo quindi ora agli altri mezzi di ricorso, con i quali l'impresa «Pugliesi» contesta la legittimità delle rettifiche apportate alle sue dichiarazioni. B — L'impresa «Pugliesi» invoca contro la decisione la mancata esenzione di una parte del tonnellaggio da lei utilizzata nella propria fonderia, in contrasto con quanto stabil ito dalla nota 5 dell'allegato 1 del Trattato, secondo cui i getti di ghisa sono esclusi dall'ambito di applicazione del Trattato stesso, con la conseguenza che i rottami a tal fine impiegati non sono sottoposti al sistema di perequazione. Essa sostiene di aver utilizzato a questo scopo 3954 tonnellate di rottame. L'[OSCURATO:PERSONA] ne ha riconosciuto solo 1552, escludendo da un lato 1055 tonnellate, che rappresenterebbero acquisti di rottame effettuati durante il periodo 1 o aprile 1954-21 gennaio 1957, e dall'altro 1347 tonnellate, da considerare come movimenti dall'acciaieria alla fonderia durante il periodo 1 o maggio 1957- 30 novembre 1958. Essa infatti ha ritenuto sfornite di prova le destinazioni indicate, come risulta da due rubriche della decisione impugnata, che hanno per oggetto le quantità controverse. Come giustifica la ricorrente le cifre da lei denunciate? Anzitutto facendo riferimento ai prodotti in ghisa da lei venduti mentre era in vigore il consorzio di perequazione. A sostegno del ricorso essa comunica (allegato 10) degli estratti dai libri contabili da cui risulterebbe che le quantità vendute e regolarmente fatturate raggiungono le 3444 tonnellate. Vi sono poi 200 tonnellate di prodotti di ghisa utilizzate per. uso proprio all'interno dei due stabilimenti. In totale, la produzione in ghisa avrebbe raggiunto, arrotondando la cifra, le 3650 tonnellate. Questa è la base su cui la ricorrente ricostruisce la quantità di rottame impiegato al fine descritto, aggiungendo al totale sopra indicato il 10 % a titolo di perdite tecniche; si ottiene così una quantità di 4015 tonnellate di rottame, che di conseguenza supera la quantità di cui essa reclama l'esenzione. La conclusione sarebbe che le due rettifiche di 1055 e 1347 tonnellate non sono giustificate. Si tratta di un argomento da prendersi per quel che vale: si potrà contestarlo sotto il profilo tecnico; oppure discutere il valore delle fatture prodotte, che io non mi sento in grado di valutare, ma comunque esso merita almeno di essere preso in considerazione. Ora, non si può fare a meno di constatare e di criticare il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in proposito, a un puro e semplice diniego. Nella sua difesa, essa ritiene del tutto gratuita la censura fondata sulla violazione delle regole comunitarie in merito al punto in questione, perché dalla decisione impugnata risulterebbe chiaramente che il rottame utilizzato nella fonderia di ghisa è sì esentato dalla contribuzione, ma a patto che sia fornita la prova della sua utilizzazione nella fonderia stessa. Nessun accenno viene fatto dall'[OSCURATO:PERSONA] al valore della documentazione presentata dalla società, ad es. delle sue fatture. Aggiungerò che alcuni degli argomenti cui l'[OSCURATO:PERSONA] ricorre sono difficilmente spiegabili. Per il periodo 1 o maggio 1957-30 novembre 1958, la modifica apportata alle quantità dichiarate è di complessive 1817 tonnellate, che comprendono 106 tonnellate di rottame acquistate e non dichiarate per errore, 364 tonnellate di rottame venduto che non dovevano essere dedotte in quanto provenienti dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata, e infine 1347 tonnellate di rottame trasferite dall'acciaieria alla fonderia di ghisa, operazione di cui non è stata data la prova (quest'ultimo nucleo di rottame è uno di quelli che secondo la società sono stati effettivamente usati per produrre getti di ghisa). Ora, nella controreplica, l'[OSCURATO:PERSONA] sottolinea la corrispondenza tra gli acquisti di rottame non denunciati perché destinati alla fonderia e gli aumenti che risultano apportati alle scorte dell'acciaieria. Essa rileva che, per il periodo febbraio 1957-novembre 1958, gli uni e gli altri hanno rispettivamente raggiunto le 3040 e le 3000 tonnellate, e, per il solo mese di giugno del 1958 le 1189 e le 1000 tonnellate. Ora, se effettivamente, le cose stavano così, mal si spiega il fatto che la rettifica sia stata di sole 1817 tonnellate per tutto il periodo considerato, e di sole 232 tonnellate per il trimestre 1 o maggio - 31 luglio 1958. Pur sussistendo un margine di incertezza, io riterrei che la società «Pugliesi» abbia fornito sufficienti elementi, non contestati dall'[OSCURATO:PERSONA], per ammettere che le due quantità controverse di 1055 e di 1347 tonnellate di rottame corrispondano a quantità da essa utilizzate nella sua fonderia e per tale motivo esenti da contributo. C — Infine, la ricorrente contesta la tassazione di 9200 tonnellate di rottame, che l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene corrispondano a un aumento delle giacenze dovuto ad acquisti, mentre in realtà si tratterebbe di materiale di reimpiego in parte venduto e in parte utilizzato per la produzione di forgiati e tale da costituire delle risorse proprie non imponibili a norma dell'articolo 4 paragrafo 2 della decisione 2-57. Le tonnellate in questione, relative al periodo 1 o aprile 1954-31 gennaio 1957, sono state dedotte dall'[OSCURATO:PERSONA] da quello che essa indica come bilancio generale dei movimenti di rottame per lo stesso periodo. Si tratta di un documento compilato sulla base delle denuncie periodiche della società, ma ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA], ed è a questa che voi l'avete richiesto. La ricorrente ricorda, che essa non ha dichiarato 20227 tonnellate di rottame costituenti delle risorse proprie; se l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto tale natura solo a 11027 tonnellate, il resto, e precisamente 9200 tonnellate, è stato considerato come rottame d'acquisto e ciò, secondo la società, a torto. In effetti, bisogna tener conto, per il rottame venduto, delle perdite dovute alla disossidazione; per quello utilizato in fucina, delle perdite per trattamento a fuoco, e così via. Se si tiene conto di tutto ciò, la quantità totale di rottame da reimpiego è suscettibile di dare prodotti finiti per complessive 16587 tonnellate. Ora, sempre in base ai documenti forniti in allegato al ricorso, i fucinati venduti e il rottame di reimpiego venduto avrebbero raggiunto rispettivamente le 4242 e le 10410 tonnellate, con un totale di 14652 tonnellate. La differenza, e cioè 1935 tonnellate, risulterebbe ampiamente giustificata dal consumo interno dei suoi due stabilimenti. Nelle osservazioni presentate dalla ricorrente dopo la comunicazione del bilancio dei movimenti generali di rottame, la società ha fornito una giustificazione supplementare del preteso accrescimento delle giacenze addebitatole, fondandosi su un rapporto del Campsider che valuta dal 26,9 al 28,9 % della produzione la percentuale di ricupero interno nelle imprese siderurgiche italiane. In base alla produzione totale — 155094 tonnellate — essa avrebbe potuto dichiarare come risorse proprie dell'acciaieria una quantità che raggiungesse le 43000 tonnellate; di fatto, ne ha dichiarate solo 14127, ossia il 9,1 % della produzione, il che dimostra che essa ha periodicamente registrato un accrescimento, una rivalutazione delle proprie scorte, nei quali non è il caso di ravvisare una dissimulazione di rottame d'acquisto imponibile, ma che risultano giustificati in quanto corrispondenti a rottame di ricupero. La società afferma — e ciò non appare inverosimile — che parte del rottame ricuperato non veniva controllato o pesato, ma rifluiva fra le scorte. Anche aggiungendo alle risorse proprie da lei denunciate le 9200 tonnellate controverse, si arriva a mala pena alla metà della percentuale di ricupero fornita dal Campsider, per cui non vi è alcun motivo di considerare la quantità controversa come proveniente da rottame di acquisto. L'argomento, come ricorderete, è stato ripreso in udienza, e l'avvocato dell'[OSCURATO:PERSONA] ha obiettato che la invocata percentuale del 28 % poteva essere applicata solo a certe imprese o a certi settori di produzione ben determinati, ma non al settore di attività della società «Pugliesi». Il rapporto Campsider non dice però nulla di simile, e la percentuale del 28 % vi è considerata come percentuale media. E ammesso che sia proprio così, basta a mio parere tale rapporto per riconoscere che le 9200 tonnellate devono in effetti essere considerate come provenienti dal recupero interno e per tale ragione esenti dal contributo di perequazione. È in ultima analisi, quanto vi propongo di affermare. Resta un ultimo punto: esso riguarda 364 tonnellate di rottame venduto che, secondo la decisione impugnata, sarebbero state a torto detratte, e che dovrebbero provenire dalle scorte di rottame della fonderia di ghisa integrata. La società, a questo proposito, fornisce delle spiegazioni molto vaghe, si limita cioè ad osservare che, anche se si aggiunge la quantità in questione alle 9200 tonnellate di cui ho appena parlato, il risultato è largamente inferiore al tonnellaggio che risulterebbe in complesso giustificato. Del resto, queste poche centinaia di tonnellate rappresenterebbero qualcosa di completamente trascurabile rispetto alla quantità complessiva su cui verte la controversia. Qui, bisogna proprio ammettere che le giustificazioni fornite sono insufficienti. In definitiva, delle 10520 tonnellate che rappresentano la rettifica alle denuncie della società, con la conseguente imposizione a suo carico di L. 39329539, ritengo che soltanto 106 tonnellate, oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa, e 364 tonnellate, per le quali a mio parere essa non ha fornito sufficienti giustificazioni, sono tali da comportare il pargamento del contributo. Ma qui si tratta di decidere sull'annullamento della decisione che fissa l'ammontare degli obblighi finanziari della società «Pugliesi», ammontare che non può essere modificato; e basta che la decisione sia in alcuna delle sue parti illegittima perché essa debba venire annullata nella sua totalità. Spetterà all'[OSCURATO:PERSONA] tornare a decidere su altre basi. Concludo allora chiedendo : — che la decisione del 13 novembre 1964, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla «Acciaierie e ferriere pugliesi» il pagamento della somma di L. 39329539 sia annullata — e che le spese siano poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris