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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 16863/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il permesso premio in deroga ex art. 29 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, in quanto ha ritenuto operante la preclusione normativa stabilita dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato sul presupposto che non risulta integralmente espiata la pena riferibile al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 29 D.L. 137/2020, censurando come il Tribunale di Sorveglianza abbia fatto malgoverno dei principi stabiliti nella sentenza della Corte Cost. n. 159/2019, in materia di concessione dei permessi premio nei confronti di detenuti condannati per i delitti di cui al primo comma dell'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58 Ord. pen.

Ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, di cui il Tribunale di Sorveglianza dimostra, invece, di aver fatto corretta applicazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come, in tema di permessi premio in deroga, introdotti dal D.L. n. 137/2020, il divieto di concessione per i detenuti condannati per taluni dei delitti di cui all'art. 4 -bis, non sia derogabile dall'aver il condannato già beneficiato di permessi premio o collaborato con la giustizia, ai sensi dell'art. 4 -bis legge n. 354 del 1975, in considerazione del bilanciamento operato dal legislatore tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale (Sez. 1, n. 42456 del 21/10/2021, Rv. 282144).

Per di più risulta che in data 3 agosto 2022 il ricorrente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena, sicché difetta l'interesse attuale del ricorrente alla pronuncia all'accoglimento del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con ordinanza del 23 novembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il permesso premio in deroga ex art. 29 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, in quanto ha ritenuto operante la preclusione normativa stabilita dal secondo comma dell'articolo da ultimo citato sul presupposto che non risulta integralmente espiata la pena riferibile al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 29 D.L. 137/2020, censurando come il Tribunale di Sorveglianza abbia fatto malgoverno dei principi stabiliti nella sentenza della Corte Cost. n. 159/2019, in materia di concessione dei permessi premio nei confronti di detenuti condannati per i delitti di cui al primo comma dell'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58 Ord. pen. Ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, di cui il Tribunale di Sorveglianza dimostra, invece, di aver fatto corretta applicazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come, in tema di permessi premio in deroga, introdotti dal D.L. n. 137/2020, il divieto di concessione per i detenuti condannati per taluni dei delitti di cui all'art. 4 -bis, non sia derogabile dall'aver il condannato già beneficiato di permessi premio o collaborato con la giustizia, ai sensi dell'art. 4 -bis legge n. 354 del 1975, in considerazione del bilanciamento operato dal legislatore tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale (Sez. 1, n. 42456 del 21/10/2021, Rv. 282144). Per di più risulta che in data 3 agosto 2022 il ricorrente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena, sicché difetta l'interesse attuale del ricorrente alla pronuncia all'accoglimento del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 16863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris