CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2015
Cassazione n. 22102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29963/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1564/2015 depositata il24/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Sicilcassa spa (già Cassa di [OSCURATO:PERSONA] -CCRVE), propose, ex art 87 d.lvo 385/1993, opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta di quest’ultima, chiedendo l’ammissione ad esso, in via privilegiata, del credito di lire 93.391.419, a titolo di versamenti effettuati dall’opponente e dal datore di lavoro – nel [OSCURATO:PERSONA] ( FIP) – dal gennaio 1983 all’ottobre 1996, ivi compresi i 2/12 del premio annuale di rendimento relativo agli anni 1996 e 1997, oltre interessi e rivalutazione. 2. Il Tribunale ammise il creditore al passivo, in via chirografaria, per la sola somma di € 16,96, per interessi legali; sull’impugnazione del creditore, la Corte di Appello di Palermo con sentenza non definitiva del 12 ottobre/17 dicembre 2013, accogliendo il gravame, ammise il Caiolo, in via privilegiata per il credito di € 616,75, oltre rivalutazione, nonché in privilegio anche il credito di € 16,96 a titolo di interessi legali e dispose la prosecuzione del giudizio per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare le quote versate o che avrebbero dovuto essere versate dalla Sicilcassa, posto che non si trattava di sopperire a deficienze probatorie bensì di accertare dati non altrimenti dimostrabili. 3. Con successiva sentenza definitiva del 29 settembre/24 ottobre 2015 la medesima Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha ammesso il Caiolo al passivo della Sicilcassa spa in l.c.a, in via privilegiata (art. 2751 bis nr 1 cc), per la somma di € 44.520,32, calcolata sulla scorta degli accertamenti svolti dalla espletata CTU, oltre rivalutazione, dalla maturazione del diritto al deposito dello stato passivo, ed interessi legali dalla maturazione alla liquidazione dell’attivo. 4. Sicilcassa spa in l.c.a ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 101, 115, 116, 345 e 157 cpc cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, si assume che la Corte ha errato: a) nel conferire rilievo a documenti, esaminati dal CTU e posti a base del proprio elaborato recepito dalla Corte per la decisione, non ritualmente introdotti dal Caiolo sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello ; b) nell’aver dato per pacifico l’impossibilità della parte privata di allegare la documentazione da porre a disposizione del CTU per l’assolvimento dell’incarico affidatogli; c) nell’avere ricondotto nell’ambito dei vizi sanabili vizi non direttamente riferibili alla consulenza tecnica ma all’acquisizione del materiale probatorio. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 cc e 429, comma 3 cpc, in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, per aver erroneamente attribuito natura retributiva al credito per prestazioni spettanti nei confronti del fondo integrativo di fonte contrattuale, con diritto di cumulare interessi e rivalutazione monetaria. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 80 d.lvo 385/93 e 55 l.fall., 2751 bis nr. 1 cc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che la Corte di Appello abbia errato nel riconoscere il privilegio al credito di natura previdenziale e nell’aver individuato quale termine finale per il calcolo degli interessi la data di apertura della liquidazione dell’attivo anziché quella dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa. 2. Il primo mezzo di impugnazione è infondato. 2.1 Viene sottoposta all’esame di questo Collegio la questione se l'acquisizione del documento rinvenuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali, non ritualmente introdotto nel giudizio dalle parti, dia luogo ad una nullità relativa, sanabile perciò se non eccepita nel termine dell'art. 157 c.p.c., comma 2, ovvero ad una nullità assoluta, rilevabile ex officio prescindendo da eccezioni di parte. 2.2 Secondo l'orientamento tradizionale tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, ivi ricompresa quella- ricorrente nella specie-, consistita nell'avere tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa, hanno sempre carattere relativo, e devono essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate con esclusione del rilievo d’ufficio del giudice (cfr. tra le tante Cass. 2251/2013 e 15747/2018). 2.3 Sul punto, tuttavia , si è registrato un contrasto in quanto, in una decisione di questa Corte (cfr. Cass. 31886/2019), si è affermato il principio secondo il quale, in tema di consulenza tecnica di ufficio, l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come "nullità a carattere assoluto", rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscon o preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. 2.4 A dirimere tale contrasto è intervenuto il recente arresto delle Sezioni unite che, ribadendo l’orientamento tradizionale, hanno affermato che « In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fattiprincipali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso » ( cfr Cass. 3086/2022). Precisano , inoltre le Sezioni Unite che « in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.». 2.5 La Corte di Appello nel ritenere sanata la nullità della consulenza tecnica, per avere utilizzato documenti non ritualmente e tempestivamente prodotti dalla parte, non essendo stata la nullità «ritualmente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU ( 10/7/2014)» ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte. A nulla rilevano i rilievi mossi nel corso delle operazioni peritali da parte del consulente di parte, posto che l’eccezione di nullità è riconducibile esclusivamente all’attività difensiva del procuratore della parte. 3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato. 3.1 Con la sentenza nr. 4684 /2015 queste Sezioni Unite hanno risolto il contrasto esistente in seno alla Suprema Corte, concernente la natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare (la fattispecie concreta esaminata concerneva la questione della loro computabilità o meno ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità), affermandone il carattere previdenziale. 3.2 La natura previdenziale dei contributi versati dalla Sicilcassa al FIP è stata nuovamente ribadita dalle Sezioni Unite con l e sentenz e n. 6928/2018e 16084/2021. 3.3 Ciò premesso va rilevato che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti è stato introdotto, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16,comma 6, per le forme di gestione di previdenza obbligatoria, per un'esigenza di salvaguardia del bilancio statale mentre il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica deriva dall'intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria. 3.4 Alla luce dell’intervento della Consulta è stata quindi affermata da questa Corte, con le citate pronunce a sezioni unite (n. 6928/2018 e 16084/2021), l'equiparazione (ai fini dell'applicazione della rivalutazione monetaria) ai crediti d i lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica. L'estraneità alle risorse finanziarie pubbliche costituisce, infatti, la ragione per la quale non trova applicazione, sui crediti correlati alla contribuzione ed alle correlate prestazioni, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3.5 Corretta è, quindi, la statuizione della sentenza impugnata in punto di applicazione della rivalutazione monetaria. 4 E’, invece, fondato il terzo mezzo di impugnazione. 4.1 Alla ritenuta natura previdenziale delle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare consegue l’esclusione della collocazione del credito in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cc, riservato, come recita la rubrica della disposizione, ai «crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane», indicati nei nn. da 1 a 5 ter, nei termini precisati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 326/1983, n. 1/1998 e n. 220/2002. 4.2 È stato autorevolmente escluso (cfr. Cass. S.U. 16084, 25179/2015 e 19792/2015) anche l’applicabilità del regime del privilegio previsto dagli artt. 2734 e 2735 cc che si riferiscono a forme di assistenza obbligatoria. 4.3 Non essendo il credito assistito da privilegio ne discende, in virtù dell’art 55 l.fall., applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa che, in continuità con il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 12551/2014), il corso di interessi e di rivalutazione monetaria deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa e non, come affermato dalla sentenza impugnata, alla data di deposito dello stato passivo . 5. La sentenza impugnata deve essere cassata in ordine al motiv o accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritto innanzi enunciatie regolamenterà le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al