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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23641/2026

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l TRIB.

LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riformadell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che ha applicato lamisura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di permanenzadomiciliare notturna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delittodi concorso nel delitto di cui all’art 512-bis aggravato ai sensi dell’art. e 416-bis c. 1 cod. pen.,avendo ravvisato il pericolo di reiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa, e haravvisato anche l’ulteriore esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio,confermando nel resto il provvedimento genetico.2.

Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancatariformulazione del giudizio cautelare dopo l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.1.1.

Posto che il ricorrente è accusato di essersi prestato all’intestazione fittizia diun’autovettura per dissimulare la proprietà sostanziale del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA],reggente della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], il quale appariva giuridicamente come meronoleggiante, con l’intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzionepatrimoniali a cui il [OSCURATO:PERSONA] era in procinto di essere sottoposto, deduce il ricorrente che ilTribunale distrettuale non avrebbe rinnovato la verifica della sussistenza, dell’intensità edell’attualità delle esigenze cautelari in relaziona un fatto meno grave, limitandosi a ribadireassertivamente la presenza del pericolo di recidiva.2.1.2.

L’ordinanza impugnata non ha dato conto delle ragioni per cui, venuta menol’aggravante mafiosa, il giudizio di proporzionalità della misura sia rimasto invariato, né haargomentato in merito alla idoneità di misure meno restrittive.

Così come non sono statechiarite le ragioni per cui sia stato fatto riferimento alla dimestichezza dell’indagato conambienti criminali quale elemento qualificante la pericolosità dell’indagato, nonostantel’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.2.

Violazione degli artt. 274, lett. a), 292 co. 2, lett. d), 301 e 309 cod. proc. pen. conriguardo alla individuazione ex novo, rispetto all’ordinanza genetica, del pericolo diinquinamento probatorio - semplicemente enunciando la generica possibilità di interferenzadell’indagato con la formazione della prova - e alla mancata fissazione del termine di efficaciadella misura come imposto dall’art. 292 co. 2 lett. d) cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riformadell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che ha applicato lamisura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di permanenzadomiciliare notturna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato di concorso neldelitto di cui all’art 512-bis aggravato ai sensi dell’art. e 416-bis c. 1 cod. pen., avendo ravvisatoil pericolo di reiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa, confermando nel restoil provvedimento genetico.2.

Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancatariformulazione del giudizio cautelare dopo l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.Posto che il ricorrente è accusato di essersi prestato all’intestazione fittizia diun’autovettura per dissimulare la proprietà sostanziale del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA],reggente della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], il quale appariva giuridicamente come meronoleggiante, con l’intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzionepatrimoniali a cui il [OSCURATO:PERSONA] era in procinto di essere sottoposto, deduce la difesa che il Tribunalenon avrebbe rinnovato la verifica della sussistenza, dell’intensità e dell’attualità delle esigenzecautelari in relazione a un fatto meno grave, limitandosi a ribadire assertivamente la presenzadel pericolo di recidiva.L’ordinanza impugnata non ha dato conto delle ragioni per cui, venuta meno l’aggravantemafiosa, il giudizio di proporzionalità della misura sia rimasto invariato, né ha argomentato inmerito alla idoneità di misure meno restrittive.

Così come non sono state chiarite le ragioni delriferimento alla dimestichezza dell’indagato con ambienti criminali quale elemento qualificantela pericolosità dell’indagato, nonostante l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.2.

Violazione degli artt. 274, lett. a), 292 co. 2, lett. d), 301 e 309 cod. proc. pen. conriguardo alla individuazione ex novo, rispetto all’ordinanza genetica, del pericolo diinquinamento probatorio - semplicemente enunciando la generica possibilità di interferenzadell’indagato con la formazione della prova - e alla mancata fissazione del termine di efficaciadella misura come imposto dall’art. 292 co. 2 lett. d) cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.

Non ha pregio il primo motivo.2.1.

Posto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel casoconcreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità dellamisura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino,secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2 ,n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758), nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si èspecificamente misurata con il profilo cautelare residuato dal ridimensionamento del profiloindiziario, e contiene adeguata motivazione delle persistenti esigenze cautelari, in specie delpericolo di reiterazione, che non è stato ritenuto eliso dalla esclusione della circostanzaaggravante mafiosa valorizzando la certa contiguità dell’indagato a circuiti malavitosi, e laallarmante sua insofferenza alle regole del vivere civile.2.2.

Si tratta di argomentazione conforme ai criteri di sindacato sulla logicità dellamotivazione, e in quanto tale si sottrae alle censure difensive, atteso che, in tema di misurecautelari il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito conf.

Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601 –01).

In ultima analisi, si è incisivamenteesplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, mapiù specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art.606,comma 1, lett.e) che concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già ilrapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa.... (Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 –01, in motivazione).2.3.

Alla luce degli elementi di personalità evidenziati e della natura intrinsecamenteallarmante dei fatti di cui il ricorrente è gravemente indiziato risulta del tutto ragionevole, inquanto coerente con i dati indiziari e privo di evidenti vizi logici, il giudizio di fatto espresso dalTribunale distrettuale in merito alla adeguatezza di una misura di tipo non custodiale, giàbenevolmente individuata dal G.I.P..3.

Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse all’annullamento della misuracon riguardo al pericolo di inquinamento probatorio in quanto esigenza recessiva rispetto alpericolo di reiterazione, tant’è che non occorre neppure apporre il termine, proprio perché leesigenze cautelari trovano tutela nella esigenza principale che fonda l’applicazione del titolocautelare.D’altronde, il ricorrente non ha prospettato un interesse concreto all’eliminazione delpericulum, ad esempio rappresentando che il venir meno del pericolo di inquinamentoprobatorio farebbe venir meno per un qualche ragione anche il pericolo dir reiterazione.4.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 09 aprile 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIB. LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riformadell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che ha applicato lamisura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di permanenzadomiciliare notturna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delittodi concorso nel delitto di cui all’art 512-bis aggravato ai sensi dell’art. e 416-bis c. 1 cod. pen.,avendo ravvisato il pericolo di reiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa, e haravvisato anche l’ulteriore esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio,confermando nel resto il provvedimento genetico.2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancatariformulazione del giudizio cautelare dopo l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.1.1. Posto che il ricorrente è accusato di essersi prestato all’intestazione fittizia diun’autovettura per dissimulare la proprietà sostanziale del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA],reggente della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], il quale appariva giuridicamente come meronoleggiante, con l’intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzionepatrimoniali a cui il [OSCURATO:PERSONA] era in procinto di essere sottoposto, deduce il ricorrente che ilTribunale distrettuale non avrebbe rinnovato la verifica della sussistenza, dell’intensità edell’attualità delle esigenze cautelari in relaziona un fatto meno grave, limitandosi a ribadireassertivamente la presenza del pericolo di recidiva.2.1.2. L’ordinanza impugnata non ha dato conto delle ragioni per cui, venuta menol’aggravante mafiosa, il giudizio di proporzionalità della misura sia rimasto invariato, né haargomentato in merito alla idoneità di misure meno restrittive. Così come non sono statechiarite le ragioni per cui sia stato fatto riferimento alla dimestichezza dell’indagato conambienti criminali quale elemento qualificante la pericolosità dell’indagato, nonostantel’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.2. Violazione degli artt. 274, lett. a), 292 co. 2, lett. d), 301 e 309 cod. proc. pen. conriguardo alla individuazione ex novo, rispetto all’ordinanza genetica, del pericolo diinquinamento probatorio - semplicemente enunciando la generica possibilità di interferenzadell’indagato con la formazione della prova - e alla mancata fissazione del termine di efficaciadella misura come imposto dall’art. 292 co. 2 lett. d) cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riformadell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che ha applicato lamisura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di permanenzadomiciliare notturna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato di concorso neldelitto di cui all’art 512-bis aggravato ai sensi dell’art. e 416-bis c. 1 cod. pen., avendo ravvisatoil pericolo di reiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa, confermando nel restoil provvedimento genetico.2. Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancatariformulazione del giudizio cautelare dopo l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.Posto che il ricorrente è accusato di essersi prestato all’intestazione fittizia diun’autovettura per dissimulare la proprietà sostanziale del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA],reggente della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], il quale appariva giuridicamente come meronoleggiante, con l’intento di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzionepatrimoniali a cui il [OSCURATO:PERSONA] era in procinto di essere sottoposto, deduce la difesa che il Tribunalenon avrebbe rinnovato la verifica della sussistenza, dell’intensità e dell’attualità delle esigenzecautelari in relazione a un fatto meno grave, limitandosi a ribadire assertivamente la presenzadel pericolo di recidiva.L’ordinanza impugnata non ha dato conto delle ragioni per cui, venuta meno l’aggravantemafiosa, il giudizio di proporzionalità della misura sia rimasto invariato, né ha argomentato inmerito alla idoneità di misure meno restrittive. Così come non sono state chiarite le ragioni delriferimento alla dimestichezza dell’indagato con ambienti criminali quale elemento qualificantela pericolosità dell’indagato, nonostante l’esclusione della circostanza aggravante mafiosa.2.2. Violazione degli artt. 274, lett. a), 292 co. 2, lett. d), 301 e 309 cod. proc. pen. conriguardo alla individuazione ex novo, rispetto all’ordinanza genetica, del pericolo diinquinamento probatorio - semplicemente enunciando la generica possibilità di interferenzadell’indagato con la formazione della prova - e alla mancata fissazione del termine di efficaciadella misura come imposto dall’art. 292 co. 2 lett. d) cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Non ha pregio il primo motivo.2.1. Posto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel casoconcreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità dellamisura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino,secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2 ,n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758), nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si èspecificamente misurata con il profilo cautelare residuato dal ridimensionamento del profiloindiziario, e contiene adeguata motivazione delle persistenti esigenze cautelari, in specie delpericolo di reiterazione, che non è stato ritenuto eliso dalla esclusione della circostanzaaggravante mafiosa valorizzando la certa contiguità dell’indagato a circuiti malavitosi, e laallarmante sua insofferenza alle regole del vivere civile.2.2. Si tratta di argomentazione conforme ai criteri di sindacato sulla logicità dellamotivazione, e in quanto tale si sottrae alle censure difensive, atteso che, in tema di misurecautelari il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito conf. Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601 –01). In ultima analisi, si è incisivamenteesplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, mapiù specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art.606,comma 1, lett.e) che concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già ilrapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa.... (Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 –01, in motivazione).2.3. Alla luce degli elementi di personalità evidenziati e della natura intrinsecamenteallarmante dei fatti di cui il ricorrente è gravemente indiziato risulta del tutto ragionevole, inquanto coerente con i dati indiziari e privo di evidenti vizi logici, il giudizio di fatto espresso dalTribunale distrettuale in merito alla adeguatezza di una misura di tipo non custodiale, giàbenevolmente individuata dal G.I.P..3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse all’annullamento della misuracon riguardo al pericolo di inquinamento probatorio in quanto esigenza recessiva rispetto alpericolo di reiterazione, tant’è che non occorre neppure apporre il termine, proprio perché leesigenze cautelari trovano tutela nella esigenza principale che fonda l’applicazione del titolocautelare.D’altronde, il ricorrente non ha prospettato un interesse concreto all’eliminazione delpericulum, ad esempio rappresentando che il venir meno del pericolo di inquinamentoprobatorio farebbe venir meno per un qualche ragione anche il pericolo dir reiterazione.4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 09 aprile 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRosa Pezzullo
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