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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13113/2026

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sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.2608/2021 depositata il 19/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026La controversia trae origine dall’atto di contestazione n.

TY3COM503392-2014, emesso ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 e notificato alla societàBEST s.r.l. (nelle more fallita) in data 28 novembre 2014, con il qualel’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo, sulla base dip.v.c. redatto dall’Agenzia delle Dogane di Palermo a conclusione diverifica avente ad oggetto, tra l’altro, la regolare applicazione dell’IVAintracomunitaria, contestava l’errata compilazione dei modelli INTRA-1relativi alle cessioni intracomunitarie dell’annualità 2011 ed irrogava laconseguente sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in euro5.676,00. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso (conistanza di reclamo) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPalermo, deducendo, in sintesi, la nullità dell’atto per difetto dimotivazione, l’infondatezza dei rilievi e l’erronea determinazione dellasanzione; l’Ufficio si costituiva resistendo.

Con sentenza n. 4424/07/2018,depositata il 25 settembre 2018, la CTP accoglieva il ricorso ed annullaval’atto impugnato, ritenendo non fondato l’assunto dell’Ufficio secondo cuil’uscita della merce dal territorio nazionale dovesse essere dimostrataesclusivamente mediante la produzione del documento di trasportointernazionale, valorizzando la documentazione prodotta (tra cui CMRfirmati dal trasportatore, fatture dei trasportatori internazionali, CMRvistati a destino e ricevute dei bonifici).

Avverso tale decisione proponevaappello l’Agenzia delle Entrate, deducendo, da un lato, la carenza dimotivazione della pronuncia di primo grado e, dall’altro, l’inidoneità delladocumentazione prodotta a comprovare la movimentazioneintracomunitaria in assenza di CMR vistati dal cessionario; la [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva, eccependo anche la rilevanza del principio di non contestazionee ribadendo la sufficienza della prova documentale offerta.

Con sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2608/08/2021,depositata il 19 marzo 2021, l’appello veniva rigettato e la decisione diprime cure confermata; in particolare, nel merito, si riteneva raggiunta laNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026prova dell’effettività delle cessioni intracomunitarie sulla base dei CMR (inparte sottoscritti anche dai destinatari), delle fatture di trasporto, dellericevute dei bonifici e delle attestazioni di ricevimento.

Avverso talesentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva concontroricorso, depositando successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza omera apparenza della motivazione, in dedotta violazione dell’art. 111,comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp.d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la CTR avrebbe apoditticamentecontribuente senza un vaglio critico e senza indicare, in modo analitico,per ciascuna fattura, il documento idoneo ad attestare la ricezione adestino della merce, specie in mancanza di CMR firmati dal destinatario.Il primo motivo non coglie nel segno e va respinto.Va dato atto che la controricorrente ha dedotto l’operatività di un giudicatoesterno con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Ciò posto, la censura si confronta con un dato preclusivo: nel giudiziodefinito con ordinanza di questa Corte n. 6892/2023 (R.G. n.25733/2021), relativo all’avviso di accertamento IVA per l’anno 2011(sentenza C.T.R.

Sicilia n. 2606/08/2021), è stata definitivamenteaccertata l’effettività delle operazioni intracomunitarie per detta annualità.In tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora due giudizi tra lestesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico, l’accertamentocompiuto con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentalecomune, quale premessa logica indispensabile della decisione, preclude ilNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026riesame del medesimo punto anche se il successivo giudizio abbia finalitàdiverse (Cass., Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916; conf.

Cass., 29dicembre 2021, n. 41895; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 30ottobre 2012, n. 24433; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 3 gennaio2019, n. 37).Tale accertamento irrevocabile spiega effetti vincolanti anche nel presentegiudizio.

Benché qui si controverta di sanzioni connesse alla compilazionedei modelli INTRA-1, mentre nel diverso giudizio si discuteva dell’attoimpositivo, il punto decisivo comune è il medesimo presupposto fattualedella movimentazione intracomunitaria nell’anno 2011, posto a base dellacontestazione.Ne deriva che l’effettività delle operazioni intracomunitarie per l’anno 2011non è più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché le doglianzeerariali che, pur sotto il profilo formale della motivazione, mirano insostanza a contestare quel fatto storico risultano precluse.In tale quadro, la dedotta apparenza motivazionale, peraltro, non sussiste:il giudice di merito ha fondato il rigetto dell’appello sulla ritenuta provadella movimentazione intracomunitaria, valorizzando un insieme diriscontri documentali; e, soprattutto, tale apprezzamento risultadecisivamente corroborato dal richiamato giudicato esterno, che hadefinitivamente fissato, tra le medesime parti e per la medesimaannualità, l’effettività delle operazioni intracomunitarie.

Il primo motivova, pertanto, respinto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138 dellaDirettiva 2006/112/CE, dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2697c.c. e dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendosi che la CTRavrebbe omesso di verificare, con riferimento a ciascuna operazionecontestata, la sussistenza di riscontri idonei a provare con certezzal’effettiva movimentazione fisica dei beni verso altro Stato membro, eNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026avrebbe, altresì, erroneamente valorizzato documentazione di origineprivata (quali attestazioni di cessionari e documentazione bancaria)nonché invertito la ripartizione dell’onere probatorio, ponendo in capoall’Ufficio un dovere di contestazione “analitica” della documentazioneprodotta a fronte di un preteso assolvimento dell’onere della prova daparte della contribuente.Il secondo motivo non coglie nel segno e va respinto.La doglianza, formalmente rubricata come violazione di legge in tema dipresupposti e onere della prova delle cessioni intracomunitarie,presuppone, anche in questo caso, la possibilità di rimettere in discussionel’effettività della movimentazione dei beni nell’anno 2011 e la valutazionedel materiale documentale compiuta dal giudice di merito.Tuttavia, sul punto fattuale decisivo – ossia l’effettività delle operazioniintracomunitarie per l’annualità 2011 – si è formato giudicato esterno trale medesime parti, in forza dell’evocata ordinanza di questa Corte n.6892/2023 (R.G. n. 25733/2021), relativa all’avviso di accertamento IVAper l’anno 2011.

L’accertamento, così compiuto, su un punto fondamentalecomune che costituisce premessa logica indispensabile della decisione,preclude il riesame dello stesso punto anche in un giudizio avente diversopetitum (Cass., Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916 cit.; Cass., 29 dicembre2021, n. 41895 cit.).Ne consegue che le censure che postulano l’assenza o l’insufficienza dellaprova della movimentazione – e che, in definitiva, tendono a unarivalutazione in questa sede del compendio istruttorio (anche mediante larichiesta di una disamina “operazione per operazione”) – sono precluse,perché dirette a rimettere in discussione un presupposto fattuale ormaidefinitivamente accertato.

Il giudicato esterno, infatti, opera in relazione alpunto comune di fatto che costituisce antecedente logico necessario delladecisione e vincola il giudice anche quando, come nella specie, il diversoNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio abbia ad oggetto conseguenze sanzionatorie connesse aquell’identico presupposto.In tale cornice, resta peraltro fermo ed evidente che la sentenzaimpugnata ha ritenuto raggiunta la prova della movimentazioneintracomunitaria sulla base di plurimi riscontri documentali; sicché, anchea prescindere dalla preclusione derivante dal giudicato esterno, la censurasi risolverebbe nel tentativo di sostituire l’apprezzamento del giudice dilegittimità a quello del giudice di merito.

Il secondo motivo va, pertanto,respinto.Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata rispetto ai precedenti, sicensura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 112 c.p.c., assumendosi che la CTR, pur avendo rilevato inmotivazione che i CMR risultavano solo in parte sottoscritti anche daidestinatari, avrebbe dovuto, in quanto giudice del rapporto, procedere aduna pronuncia sostitutiva con rideterminazione del quantum della pretesa,individuando le operazioni eventualmente non imponibili e rideterminandola pretesa sanzionatoria, anziché annullare integralmente l’atto impositivo.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura, che invoca i poteri del giudice del rapporto e una pretesanecessità di rideterminazione del quantum, muove dall’assunto che laprova della movimentazione sarebbe stata raggiunta solo per una partedelle operazioni, così da imporre una decisione sostitutiva.

L’assunto non ècondivisibile.In primo luogo, l’accertamento irrevocabile dell’effettività delle operazioniintracomunitarie per l’annualità 2011, risultante dal giudicato esternosopra richiamato (ordinanza n. 6892/2023), esclude la praticabilità di unaframmentazione dell’accertamento volta a negare, anche soloparzialmente, il presupposto fattuale della movimentazioneintracomunitaria nell’anno in esame.

In secondo luogo, e in via assorbenteNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026rispetto alla prospettazione del motivo, la sentenza impugnata noncontiene alcuna statuizione di “parziale” fondatezza della pretesa erariale:l’inciso secondo cui i CMR risultavano “in parte” sottoscritti anche daidestinatari e “in parte” soltanto dai trasportatori è utilizzato in terminidescrittivi del materiale probatorio ed è inserito in una valutazionecomplessiva corroborata da ulteriori riscontri (fatture di trasporto,evidenze di pagamento, attestazioni di ricevimento), che il giudice dimerito ha ritenuto complessivamente idonei a dimostrare l’effettività delleoperazioni.

Ne consegue che non vi era alcun presupposto per unapronuncia sostitutiva con rideterminazione del quantum.Il terzo motivo va, pertanto, respinto.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre rimborso spese generaliforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.2608/2021 depositata il 19/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026La controversia trae origine dall’atto di contestazione n. TY3COM503392-2014, emesso ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 e notificato alla societàBEST s.r.l. (nelle more fallita) in data 28 novembre 2014, con il qualel’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo, sulla base dip.v.c. redatto dall’Agenzia delle Dogane di Palermo a conclusione diverifica avente ad oggetto, tra l’altro, la regolare applicazione dell’IVAintracomunitaria, contestava l’errata compilazione dei modelli INTRA-1relativi alle cessioni intracomunitarie dell’annualità 2011 ed irrogava laconseguente sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in euro5.676,00. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso (conistanza di reclamo) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPalermo, deducendo, in sintesi, la nullità dell’atto per difetto dimotivazione, l’infondatezza dei rilievi e l’erronea determinazione dellasanzione; l’Ufficio si costituiva resistendo. Con sentenza n. 4424/07/2018,depositata il 25 settembre 2018, la CTP accoglieva il ricorso ed annullaval’atto impugnato, ritenendo non fondato l’assunto dell’Ufficio secondo cuil’uscita della merce dal territorio nazionale dovesse essere dimostrataesclusivamente mediante la produzione del documento di trasportointernazionale, valorizzando la documentazione prodotta (tra cui CMRfirmati dal trasportatore, fatture dei trasportatori internazionali, CMRvistati a destino e ricevute dei bonifici). Avverso tale decisione proponevaappello l’Agenzia delle Entrate, deducendo, da un lato, la carenza dimotivazione della pronuncia di primo grado e, dall’altro, l’inidoneità delladocumentazione prodotta a comprovare la movimentazioneintracomunitaria in assenza di CMR vistati dal cessionario; la [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva, eccependo anche la rilevanza del principio di non contestazionee ribadendo la sufficienza della prova documentale offerta. Con sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2608/08/2021,depositata il 19 marzo 2021, l’appello veniva rigettato e la decisione diprime cure confermata; in particolare, nel merito, si riteneva raggiunta laNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026prova dell’effettività delle cessioni intracomunitarie sulla base dei CMR (inparte sottoscritti anche dai destinatari), delle fatture di trasporto, dellericevute dei bonifici e delle attestazioni di ricevimento. Avverso talesentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva concontroricorso, depositando successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza omera apparenza della motivazione, in dedotta violazione dell’art. 111,comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp.d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la CTR avrebbe apoditticamentecontribuente senza un vaglio critico e senza indicare, in modo analitico,per ciascuna fattura, il documento idoneo ad attestare la ricezione adestino della merce, specie in mancanza di CMR firmati dal destinatario.Il primo motivo non coglie nel segno e va respinto.Va dato atto che la controricorrente ha dedotto l’operatività di un giudicatoesterno con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Ciò posto, la censura si confronta con un dato preclusivo: nel giudiziodefinito con ordinanza di questa Corte n. 6892/2023 (R.G. n.25733/2021), relativo all’avviso di accertamento IVA per l’anno 2011(sentenza C.T.R. Sicilia n. 2606/08/2021), è stata definitivamenteaccertata l’effettività delle operazioni intracomunitarie per detta annualità.In tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora due giudizi tra lestesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico, l’accertamentocompiuto con sentenza passata in giudicato su un punto fondamentalecomune, quale premessa logica indispensabile della decisione, preclude ilNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026riesame del medesimo punto anche se il successivo giudizio abbia finalitàdiverse (Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass., 29dicembre 2021, n. 41895; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 30ottobre 2012, n. 24433; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 3 gennaio2019, n. 37).Tale accertamento irrevocabile spiega effetti vincolanti anche nel presentegiudizio. Benché qui si controverta di sanzioni connesse alla compilazionedei modelli INTRA-1, mentre nel diverso giudizio si discuteva dell’attoimpositivo, il punto decisivo comune è il medesimo presupposto fattualedella movimentazione intracomunitaria nell’anno 2011, posto a base dellacontestazione.Ne deriva che l’effettività delle operazioni intracomunitarie per l’anno 2011non è più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché le doglianzeerariali che, pur sotto il profilo formale della motivazione, mirano insostanza a contestare quel fatto storico risultano precluse.In tale quadro, la dedotta apparenza motivazionale, peraltro, non sussiste:il giudice di merito ha fondato il rigetto dell’appello sulla ritenuta provadella movimentazione intracomunitaria, valorizzando un insieme diriscontri documentali; e, soprattutto, tale apprezzamento risultadecisivamente corroborato dal richiamato giudicato esterno, che hadefinitivamente fissato, tra le medesime parti e per la medesimaannualità, l’effettività delle operazioni intracomunitarie. Il primo motivova, pertanto, respinto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138 dellaDirettiva 2006/112/CE, dell’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2697c.c. e dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendosi che la CTRavrebbe omesso di verificare, con riferimento a ciascuna operazionecontestata, la sussistenza di riscontri idonei a provare con certezzal’effettiva movimentazione fisica dei beni verso altro Stato membro, eNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026avrebbe, altresì, erroneamente valorizzato documentazione di origineprivata (quali attestazioni di cessionari e documentazione bancaria)nonché invertito la ripartizione dell’onere probatorio, ponendo in capoall’Ufficio un dovere di contestazione “analitica” della documentazioneprodotta a fronte di un preteso assolvimento dell’onere della prova daparte della contribuente.Il secondo motivo non coglie nel segno e va respinto.La doglianza, formalmente rubricata come violazione di legge in tema dipresupposti e onere della prova delle cessioni intracomunitarie,presuppone, anche in questo caso, la possibilità di rimettere in discussionel’effettività della movimentazione dei beni nell’anno 2011 e la valutazionedel materiale documentale compiuta dal giudice di merito.Tuttavia, sul punto fattuale decisivo – ossia l’effettività delle operazioniintracomunitarie per l’annualità 2011 – si è formato giudicato esterno trale medesime parti, in forza dell’evocata ordinanza di questa Corte n.6892/2023 (R.G. n. 25733/2021), relativa all’avviso di accertamento IVAper l’anno 2011. L’accertamento, così compiuto, su un punto fondamentalecomune che costituisce premessa logica indispensabile della decisione,preclude il riesame dello stesso punto anche in un giudizio avente diversopetitum (Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cit.; Cass., 29 dicembre2021, n. 41895 cit.).Ne consegue che le censure che postulano l’assenza o l’insufficienza dellaprova della movimentazione – e che, in definitiva, tendono a unarivalutazione in questa sede del compendio istruttorio (anche mediante larichiesta di una disamina “operazione per operazione”) – sono precluse,perché dirette a rimettere in discussione un presupposto fattuale ormaidefinitivamente accertato. Il giudicato esterno, infatti, opera in relazione alpunto comune di fatto che costituisce antecedente logico necessario delladecisione e vincola il giudice anche quando, come nella specie, il diversoNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026giudizio abbia ad oggetto conseguenze sanzionatorie connesse aquell’identico presupposto.In tale cornice, resta peraltro fermo ed evidente che la sentenzaimpugnata ha ritenuto raggiunta la prova della movimentazioneintracomunitaria sulla base di plurimi riscontri documentali; sicché, anchea prescindere dalla preclusione derivante dal giudicato esterno, la censurasi risolverebbe nel tentativo di sostituire l’apprezzamento del giudice dilegittimità a quello del giudice di merito. Il secondo motivo va, pertanto,respinto.Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata rispetto ai precedenti, sicensura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 112 c.p.c., assumendosi che la CTR, pur avendo rilevato inmotivazione che i CMR risultavano solo in parte sottoscritti anche daidestinatari, avrebbe dovuto, in quanto giudice del rapporto, procedere aduna pronuncia sostitutiva con rideterminazione del quantum della pretesa,individuando le operazioni eventualmente non imponibili e rideterminandola pretesa sanzionatoria, anziché annullare integralmente l’atto impositivo.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura, che invoca i poteri del giudice del rapporto e una pretesanecessità di rideterminazione del quantum, muove dall’assunto che laprova della movimentazione sarebbe stata raggiunta solo per una partedelle operazioni, così da imporre una decisione sostitutiva. L’assunto non ècondivisibile.In primo luogo, l’accertamento irrevocabile dell’effettività delle operazioniintracomunitarie per l’annualità 2011, risultante dal giudicato esternosopra richiamato (ordinanza n. 6892/2023), esclude la praticabilità di unaframmentazione dell’accertamento volta a negare, anche soloparzialmente, il presupposto fattuale della movimentazioneintracomunitaria nell’anno in esame. In secondo luogo, e in via assorbenteNumero registro generale 25713/2021Numero sezionale 3608/2026Numero di raccolta generale 13113/2026Data pubblicazione 07/05/2026rispetto alla prospettazione del motivo, la sentenza impugnata noncontiene alcuna statuizione di “parziale” fondatezza della pretesa erariale:l’inciso secondo cui i CMR risultavano “in parte” sottoscritti anche daidestinatari e “in parte” soltanto dai trasportatori è utilizzato in terminidescrittivi del materiale probatorio ed è inserito in una valutazionecomplessiva corroborata da ulteriori riscontri (fatture di trasporto,evidenze di pagamento, attestazioni di ricevimento), che il giudice dimerito ha ritenuto complessivamente idonei a dimostrare l’effettività delleoperazioni. Ne consegue che non vi era alcun presupposto per unapronuncia sostitutiva con rideterminazione del quantum.Il terzo motivo va, pertanto, respinto.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre rimborso spese generaliforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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