CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha chiesto che la Corte di cassazione annullil’ordinanza con rinvio per nuovo esame, limitatamente al sequestro disposto indata 23 luglio 2025;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025 il Tribunale di Cosenza rigettava larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso due decretidi sequestro probatorio emessi dal Pubblico ministero del Tribunale di Paola il 21e il 23 luglio 2025.2. Ha proposto ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento dell’ordinanza in ragione dei seguenti motivi, qui enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, come stabilito dall’art. 173 disp.2.1. In via preliminare si osserva che con la richiesta di riesame si eranoimpugnati anche i decreti di convalida del sequestro emessi dal Pubblicoministero il 29 e 30 luglio 2025 e che sul punto l’ordinanza è rimasta silente.Detti provvedimenti non potevano limitarsi a richiamare il verbale disequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e il Pubblico ministero avrebbe dovutoesprimere una propria valutazione sulla sussistenza del fumus del reato, che nelcaso di specie è insussistente.2.2. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 21 luglio 2025, aventead oggetto armi, munizioni, infissi relativi al locale di custodia delle armi eimpianto di videosorveglianza (in relazione al reato di omessa custodia previstodall’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110), il Tribunale non ha motivato sullasussistenza del fumus del suddetto reato, contestato alla ricorrente, neppureconfigurabile con riferimento alle armi antiche. Il decreto del Pubblico ministerodoveva essere annullato in quanto difettava anche l'indicazione della esattafinalità probatoria delle armi comuni, di quelle antiche, degli infissi edell'impianto di allarme.Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le armi in ogni caso nonpotessero essere restituite alla ricorrente, erede dell'ingegner Mancino, in quantosoggette a confisca obbligatoria alla luce di quanto previsto dall'art. 6 della legge22 maggio 1975, n. 152. In realtà questa norma richiama il primo capoversodell'art. 240 cod. pen. e quindi l'ipotesi della confisca facoltativa.2.3. Quanto al decreto di sequestro probatorio del 23 luglio 2025, aventead oggetto diversi dispositivi informatici, smartphones, devices, pc ed altromateriale informatico (in relazione ai reati di falso e ricettazione di cui agli artt.476, 482 e 648 cod. pen.), si reitera l'eccezione già proposta con la richiesta diriesame circa l'omessa trasmissione del file audio-video che si assume ricettato,non rinvenuto nel computer in uso e nella disponibilità degli indagati. Il fatto èstato ammesso dallo stesso Pubblico ministero, risultando così dimostratal'insussistenza del fumus del reato di ricettazione.Il Tribunale ha ignorato la circostanza e, discostandosi dai principi espressidalla giurisprudenza di legittimità, non ha spiegato perché i beni sequestratidovessero considerarsi cose pertinenti al reato né perché fosse proporzionato eadeguato un sequestro generalizzato di tutti i dispositivi informatici.3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, inmancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art.611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale hadepositato le conclusioni scritte suindicate, alle quali ha replicato la difesa, conmemoria in data 12 maggio 2026.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e nonconsentiti.5. L’ordinanza effettivamente non ha considerato la richiesta di riesamerelativa ai due decreti di convalida del 29 e 30 luglio 2025, in relazione ai quali,però, nelle note depositate per l’udienza del 5 settembre 2025 e in quellesuccessive presentate per l’udienza di rinvio del 16 ottobre 2025 non eranospecificamente indicati motivi inerenti ai due suddetti decreti, pure ivigenericamente richiamati.Risulta pertinente, pertanto, il condivisibile principio di recente affermatoda questa Corte, secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari reali, laparte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame dellastessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamenteproponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame,deve dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere lequestioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccomenuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 – 01).Quanto ai due decreti di sequestro probatorio, va premesso che, secondo ildiritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01;Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Inoltre, avuto specifico riguardo al sequestro probatorio, quanto al fumus,il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità delreato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullafondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti lanotitia criminis a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionaliall'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili incarenza della sottrazione del bene (Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv.289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 –01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007 – 01).6. Nel caso di specie il Tribunale, sia pure con sintetica motivazione, haevidenziato la sussistenza di detti elementi, desumibili già dai decreti disequestro che enunciavano le condotte di reato ipotizzate, sulla base delleinformative di polizia giudiziaria, nonché le finalità probatorie dei beni costituentiquantomeno cose pertinenti ai reati di omessa custodia delle armi (decreto del21 luglio 2025), di falso e ricettazione (decreto del 23 luglio 2025).7. Di contro, il ricorso si è sviluppato mediante un'esposizione disordinata,generica, prolissa e caotica, sì da non consentire un ordinato inquadramentodelle ragioni di doglianza nel vizio della violazione di legge, precludendo così unoscrutinio delle ragioni fatte valere e, in radice, l’ammissibilità stessadell’impugnazione (in proposito vds., ad es., Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023,dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019,Castaldo, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv.274471 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725 – 01; Sez. 6,n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 – 01).La ricorrente, poi, ha erroneamente interpretato l’art. 6, comma 1, dellalegge 22 maggio 1975, n. 152 (“Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggettocapoverso (secondo comma) con il primo comma.La norma richiamata, dunque, si riferisce proprio alla confisca obbligatoriae le armi non potrebbero in ogni caso essere restituite; per accertare seeffettivamente ve ne sono di antiche, eventualmente sottratte alla confiscaobbligatoria, occorrono accertamenti, così come sugli infissi e sull’impianto diallarme per verificare l’effettiva violazione dell’obbligo di custodia.Quanto al sequestro dei dispositivi informatici, fermo restando l’assorbenterilievo sulla inammissibilità del ricorso, non risulta neppure comprensibilel’eccezione proposta sulla omessa trasmissione di un atto (file) che la stessadifesa afferma non esserci.8. Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]