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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03217/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA Ottravvtscrerffe—praT9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 14 giugno 2021.

Il ricorrente prospetta il vizio di errata qualificazione giuridica del fatto perché l'arma, di cui si è contestato il porto, era arma giocattolo. 2.L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, è stato correttamente contestato, e poi riconosciuto in sentenza, il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, perché "il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge" - Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 277966 -,

3. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, anche alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA Ottravvtscrerffe—praT9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 14 giugno 2021. Il ricorrente prospetta il vizio di errata qualificazione giuridica del fatto perché l'arma, di cui si è contestato il porto, era arma giocattolo. 2.L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -. Nel caso in esame, peraltro, è stato correttamente contestato, e poi riconosciuto in sentenza, il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, perché "il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge" - Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 277966 -, 3. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, anche alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cor
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