CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42576-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'errata applicazione della legge in ordine alla affermazione della responsabilità penale, asserendo la necessità di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge in ordine all'eccessiva quantificazione della pena e alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, oltre a essere formulato in modo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a una rivalutazione nel merito della decisione del Giudice a quo, e ad essere manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nello specifico, che nella specie l'onere argomentativo del giudice sul punto è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che aveva adeguatamente motivato in ordine alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato ( vedi pg. 3 della sentenza impugnata). Dato atto che è stata depositata memoria difensiva che, oltre a essere tardiva, nulla aggiunge alle deduzioni originarie, limitandosi a ribadire i motivi già declinati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos