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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 26705/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25136-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende con giusta procura in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2942/2017 della [OSCURATO:PERSONA], sez. di Milano, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2942/2017, dep. il 4/7/2017 che, in controversia su impugnazione da parte di Daniela e [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento per IRPEF, anno 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito delle contribuenti, considerando la cessione di fabbricato, intervenuta con atto notarile del 23/02/09, quale cessione di aree fabbricabili suscettibili di generare plusvalenza, ha respinto l’appello, confermando la sentenza impugnata.

La CTP aveva accolto l’appello delle contribuenti, escludendo che il fabbricato in esame potesse ritenersi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cui cessione è idonea a realizzare plusvalenze tassabili.

Avverso la suddetta sentenza l’Ufficio ha proposto appello dinanzi alla CTR della Lombardia che, condividendo la decisione del primo giudice, ha rigettato il gravame, statuendo che l’atto di cessione in questione era relativo a “terreno già edificato” non suscettibile di potenzialità edificatoria nel senso voluto dalla norma.

Le contribuenti resistono con controricorso e successivamente, in data 12 aprile 2023, depositano istanza di sospensione sensi dell’art. 1, comma 197 della Legge n. 197 del 2022, ritenendo definibile la controversia ai sensi del comma 190 del medesimo art. 1. [OSCURATO:PERSONA], verificata la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino alla data del 10 ottobre 2023 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25136-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende con giusta procura in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2942/2017 della [OSCURATO:PERSONA], sez. di Milano, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2942/2017, dep. il 4/7/2017 che, in controversia su impugnazione da parte di Daniela e [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento per IRPEF, anno 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito delle contribuenti, considerando la cessione di fabbricato, intervenuta con atto notarile del 23/02/09, quale cessione di aree fabbricabili suscettibili di generare plusvalenza, ha respinto l’appello, confermando la sentenza impugnata. La CTP aveva accolto l’appello delle contribuenti, escludendo che il fabbricato in esame potesse ritenersi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cui cessione è idonea a realizzare plusvalenze tassabili. Avverso la suddetta sentenza l’Ufficio ha proposto appello dinanzi alla CTR della Lombardia che, condividendo la decisione del primo giudice, ha rigettato il gravame, statuendo che l’atto di cessione in questione era relativo a “terreno già edificato” non suscettibile di potenzialità edificatoria nel senso voluto dalla norma. Le contribuenti resistono con controricorso e successivamente, in data 12 aprile 2023, depositano istanza di sospensione sensi dell’art. 1, comma 197 della Legge n. 197 del 2022, ritenendo definibile la controversia ai sensi del comma 190 del medesimo art. 1. [OSCURATO:PERSONA], verificata la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino alla data del 10 ottobre 2023 e
Sentenza Cassazione n. 26705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris