CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza per difetto di condizione di procedibilità riguardo al reato di truffa consumata con rinvio per la determinazione della pena, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; pvt [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 24 gennaio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di truffa, consumata e tentata, posti in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'utilizzo di una polizza fideiussoria fasulla di tale ultima società che l'imputato procurava al [OSCURATO:SOCIETA] ricavando da questi un ingiusto corrispettivo in danaro di circa 3000 euro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedibilità dell'azione penale. La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che l'unica querela era provenuta dal legale rappresentante della compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], che non era legittimata in quanto l'unica persona offesa dal reato andava identificata nella società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], non querelante. Solo costui aveva subito un danno economico attraverso la condotta dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a proporre querela in forza dell'art. 122 cod. pen., non essendo stato contestato un reato unico con pluralità di persone offese, ma due reati posti in continuazione o in concorso formale, quello consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e quello tentato in danno della [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza impugnata non avrebbe messo a fuoco gli elementi costitutivi del reato, avendo la compagnia immediatamente disconosciuto l'autenticità della polizza; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte revocato la testimonianza difensiva di [OSCURATO:PERSONA] benché questi, citato mediante PEC, aveva avuto contezza di dover partecipare all'udienza per la quale era stato citato, provvedendo ad inviare una giustificazione, sicché non poteva rilevarsi una omessa citazione del teste che era stato raggiunto dalla comunicazione ed aveva avuto conoscenza di essa. Sarebbe insufficiente anche la motivazione in ordine alla rilevanza della testimonianza Maletta, così come il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione del soggetto, il vero artefice del confezionamento della polizza fasulla.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito evidenziati. 1.11 primo motivo non è fondato. Al ricorrente sono stati contestati due reati, uno di truffa consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed uno di truffa tentata ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Tali reati, secondo quanto emerge dal capo di imputazione ed anche dalla sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, sono stati posti in continuazione tra loro. Fatto salvo quanto di seguito si dirà in ordine al secondo motivo, non risulta, pertanto, conforme al capo di imputazione ritenere che la legittimazione a proporre querela spettasse soltanto a [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata considerata persona offesa del reato di truffa tentata, pur non avendo subito un effettivo danno patrimoniale proprio in forza della mancata consumazione del reato. 2. E' fondato il secondo motivo. Deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - secondo la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa (Sez. 5, n. 57027 del 22/10/2018, Sordoni, Rv. 274399; Sez. 5, n. 2712 del 30/11/2005, dep. 2006, Ruzzi, Rv. 233051). Nel caso in esame, come si è detto trattando del primo motivo, sono stati contestati due distinti reati di truffa posti in continuazione tra loro, sicché la querela sporta dalla persona offesa di uno dei due reati (quello in forma tentata in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non poteva avere efficacia in relazione all'altro reato (quello di truffa consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA]), la cui procedibilità doveva essere esclusa in assenza di querela da parte di quest'ultimo. 3. E' fondato anche il quarto motivo, che assorbe in questa sede le restanti censure di cui al terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, a fg. 4, dà atto del fatto che il teste a difesa Maletta, regolarmente ammesso dal Tribunale, era stato citato dalla difesa mediante PEC a comparire all'udienza del 24 gennaio 2020 ed aveva avuto contezza di dover intervenire a quella udienza tanto da inviare una giustificazione della sua assenza.Avendo l'atto di citazione raggiunto il suo scopo, non è corretto valorizzare l'irregolarità dello strumento tecnico con il quale era stata effettuata la citazione equiparandola ad una omissione, così come non è corretto affermare che la difesa era stata inerte rispetto all'onere di citare il teste. Ne consegue che, in assenza di rinuncia, il Tribunale non avrebbe potuto revocare la testimonianza già ammessa, mancando anche il giudizio di sua superfluità ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., non surrogabile attraverso le affermazioni della Corte a proposito della richiesta di escussione del teste tramite rinnovazione dibattimentale nel processo di appello, affidata ad altri parametri valutativi quali quelli di cui all'art. 603 cod. proc. pen.. Ne consegue che, in relazione al reato di tentata truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rispetto alla cui sussistenza aveva rilievo la testimonianza Maletta, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa consumata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa tentata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.07.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]