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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 38791/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità perché il ricorrente continua a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia aggravato commesso in data 9 dicembre 2012 e a chiedere, in subordine, l'estinzione per remissione di querela o, comunque, il proscioglimento ai sensi dell'ad, 131-bis cod. pen., nonostante la preclusione del giudicato formatosi a seguito diet sentenza resa dalla sezione Quinta di questa Corte in data 18 dicembre 2020 che ha disposto il rinvio alla Corte territoriale esclusivamente per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità perché il ricorrente continua a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia aggravato commesso in data 9 dicembre 2012 e a chiedere, in subordine, l'estinzione per remissione di querela o, comunque, il proscioglimento ai sensi dell'ad, 131-bis cod. pen., nonostante la preclusione del giudicato formatosi a seguito diet sentenza resa dalla sezione Quinta di questa Corte in data 18 dicembre 2020 che ha disposto il rinvio alla Corte territoriale esclusivamente per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 38791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris