CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG G. RICCARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- tino, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 14 marzo 2011 al 16 marzo 2011 e degli arresti domiciliari dal 17 marzo 2011 al 5 luglio 2011 e dal 16 agosto 2011 al 23 dicembre 2011 in relazione al reato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, cod. pen.. L'addebito era di danneggiamento aggravato dell'auto dell'ex moglie, con cui all'epoca era in corso il procedimento di separazione. Gli indizi a carico del Ruscica erano costituiti dalle dichiarazioni di due testi Tri- marchi Fabio e [OSCURATO:PERSONA], che riferivano di averlo visto dal proprio apparta- mento intorno alle ore 14,35 del 14 marzo 2021, mentre si avvicinava all'auto della Carpitella, tenendo in mano qualcosa di bianco, per poi allontanarsi velocemente; dopo pochi minuti, l'auto della Carpitella bruciava improvvisamente. In sede di interrogatorio di garanzia, il Ruscica protestava la propria innocenza, fornendo un alibi per la giornata del 14 marzo 2011 e precisava altresì di non cono- scere i Trimarchi e di non sapere il motivo per cui lo accusavano. Nell'ordinanza custodiale, il G.I.P., oltre alle dichiarazioni accusatorie dei Trimar- chi, evidenziava che nel dicembre del 2020 il Ruscica era stato arrestato per aver appiccato il fuoco al negozio di parrucchiere gestito dalla maglie (fatto per il quale era successivamente condannato con sentenza definitiva) All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza poi divenuta irrevocabile, il Giudice assolveva l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., osser- vando che gli spostamenti di cui alle dichiarazioni dell'imputato in sede d'interroga- torio di garanzia avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal fratello dell'imputato, e che le dichiarazioni dei Trimarchi non apparivano suffi- cientemente attendibili, essendosi tra loro contraddetti. Secondo il Giudice della riparazione, nel corso del tempo il Ruscica aveva posto in essere diversi comportamenti aggressivi che, valutati unitamente ai fatti per i quali si era proceduto, integravano la condotta ostativa di cui all'art. 314 cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione. Si deduce che, in sede di interrogatorio di garanzia, il Ruscica aveva descritto ampiamente i propri movimenti, dando immediata possibilità di verifica dei compor- tamento tenuto, indicando diverse persone che lo avevano visto in data 14 marzo 2011 e specificando di non conoscere i propri accusatori.La Corte territoriale ha evidenziato come la versione difensiva di pretesa estra- neità ai fatti, fosse stata ritenuta inverosimile dal G.I.P., che aveva applicato la mi- sura impositiva sulla scorta di tali elementi (omettendo - sul punto - ogni richiamo alla definitiva sentenza d'assoluzione, i cui contenuti - in chiara contrapposizione con la ricostruzione storica delineata dal G.I.P. - coincidevano perfettamente con la difesa svolta dal Ruscica in sede di interrogatorio di garanzia). [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, perché mediante l'audizione dei Trimarchi si era ap- purato che: a) le loro dichiarazioni non erano riscontrate (entrambi erano nel loro balcone quando riferirono di aver visto il Ruscica) e presentavano enormi diversità nella de- scrizione della condotta del Ruscica e nella tempistica; b erano reticenti e falsi su numerosi aspetti (l'innesco mai ritrovato dai Vigili del fuoco; la mendace affermazione relativa alla chiamata dei vigili del fuoco e dei carabinieri, smentita dal verbale di intervento del 14 marzo 2011); oltre che irriverenti nei confronti della difesa. Inoltre, il fratello del Ruscica ed altri tre testi a difesa avevano dato conferma dello stato di salute dell'imputato e dei suoi spostamenti; il Ruscica aveva riferito di trovarsi in banca col fratello proprio nel momento in cui il Trimarchi lo aveva accusato di dar fuoco all'auto della moglie. Diversamente da quanto si legge nell'impugnata ordinanza, il Ruscica per i fatti avvenuti in data 5 dicembre 2010 non era stato condannato, ma aveva definito il procedimento con applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in base ad un consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedi- mento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 646, secondo capoverso, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il ri- chiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen.. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla cp/c legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe he essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di appello, gli interessati possono ricorrere per Cassa- zione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di me- rito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 1.1. Peraltro, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve es- sere accertata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realiz- zazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso conflig- gente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costi- tuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consape- volmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso Gk intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile • ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un prov- vedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "er- rore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra cu- stodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà perso- nale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altri- menti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparato- ria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la con- dotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni tele- foniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente con- segna di beni). 2. Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, il Giudice della riparazione ha motivato in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere offerto una ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto il ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in materia, sostenendo che i comportamenti colposi del ricorrente, collegati causalmente alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti, siano rintracciabili proprio nelle condotte antecedenti e successive all'episodio criminoso contestato, anche se, solo all'esito del giudizio di- battimentale emergeva l'insufficienza della prova in relazione all'accusa di danneg- giamento.Nel caso di specie risultano ampiamente acclarati i seguenti comportamenti che hanno contribuito in via sinergica all'applicazione e al mantenimento della misura cautelare e, pertanto, da ritenere ostativi al riconoscimento della riparazione. La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente valutato negativamente i seguenti due episodi: a) nell'ordinanza genetica, l'incendio del negozio di parrucchiere gestito dalla moglie, avvenuto in data 5 dicembre 2010, vicenda definita con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.; b) nella successiva ordinanza di ag- gravamento della misura cautelare, gli episodi di violenza posti in essere ai danni dei propri figli in data 11 agosto 2011 (nella circostanza il Ruscica, pur di portare a ter- mine il proprio proposito criminoso, non esitava a violare la prescrizione impostagli di non avvicinarsi all'abitazione dell'ex moglie; in quello stesso giorno, il Ruscica le inviava un snns molesto). In base all'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, il Giudice della riparazione deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti anteriori e successivi alla libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza della configura- bilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 51779 del 2013 cit.; Sez. U, n. 34599 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Non rileva, peraltro, che tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedi- mento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi (Sez. 4, n. 2083 del 24 giugno 1998, Nemala, Rv. 212114). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rig